Avviso pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 728 del 11/11/2014 - Riapertura termini per la presentazione o l’integrazione delle istanze

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni

-        n. 728 del 11/11/2014 di approvazione dell’Avviso Pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128;

-        n. 813 del 05/12/2014 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze e apportate rettifiche all’Avviso Pubblico approvato con la citata Deliberazione n. 728;

 

RILEVATO che:

-        l’Avviso è stato predisposto sulla base dello schema del Decreto interministeriale approvato in Conferenza Unificata in data 25/9/2014, di attuazione del citato art. 10, secondo cui le Regioni avrebbero dovuto trasmettere entro il 15 dicembre 2014 i Piani Regionali Triennali di edilizia scolastica ai Ministeri competenti;

-        il termine ultimo per l’inoltro delle istanze da parte degli Enti Locali è stato dapprima stabilito al 30 novembre e poi, in ragione della mancata pubblicazione di detto Decreto nei tempi previsti, prorogato al 13 dicembre;

PRESO ATTO che:

-        il sopra citato Decreto interministeriale di attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015;

-        il termine per la trasmissione dei Piani Regionali è stato stabilito al 31 marzo 2015;

-        con nota prot. 0000874/DPPR del 03/03/2015 il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) comunica che detto termine è differito definitivamente al 30 aprile 2015;

-        la ristrettezza dei tempi originariamente concessi agli Enti Locali, in ragione dell’ipotesi di un termine più stringente per la trasmissione dei Piani Regionali, ha causato disagio agli Enti medesimi che in alcuni casi non sono riusciti ad avanzare istanza di contributo o, in altri casi, ad avanzarla con carenze dovute alla fretta;

 

-        RITENUTO fondamentale concedere al maggior numero di Enti la possibilità di finanziamento in materia di edilizia scolastica che l’occasione offre;

 

-        DATO ATTO che, alla luce della definitiva scadenza per la trasmissione dei Piani regionali al 30 aprile, si ritiene possibile una breve riapertura dei termini al fine di consentire agli Enti Locali la presentazione di nuove istanze o l’integrazione di quelle già presentate;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale pubblica, Scolastica e di Culto) ha riferito al Relatore della presente proposta che nel corso dell’istruttoria delle istanze sin qui pervenute è emersa la necessità di direttive per l’applicazione dell’Avviso Pubblico in merito ai seguenti aspetti:

1.         nell’ art 7 comma 3, lettere a)-b) e c) dell’Avviso Pubblico si prevede l’attribuzione di 30 punti rispettivamente per:

-        Intervento inserito nella graduatoria regionale approvata ai sensi dell’art. 18, comma 8-quater del D.L. 69/13 (Decreto del fare) che non risulta finanziato a seguito dello scorrimento di graduatoria disciplinato con Delibera Cipe del 30/6/2014;

-        Intervento inserito nella graduatoria regionale approvata ai sensi del PAR FAS Abruzzo 2007/2013  che non risulta finanziato alla data del 30/11/2014:

-        Candidatura al finanziamento dell’intervento in risposta alla lettera del Presidente del Consiglio (se idoneamente dimostrata);

per alcuni interventi spesso coesistono almeno 2 delle ipotesi previste (per qualcuno anche tutte e tre) e questo rischia di falsare la graduatoria, svalutando gli altri punteggi diretti a dare il giusto peso a tutti i fattori di rischio espressi nell’istanza e creando disparità con riguardo agli interventi provinciali, in quanto le Province non sono state consultate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi non potrebbero in nessun caso usufruire dello stesso punteggio potenzialmente riservato agli interventi comunali.

Per questa ragione, si ritiene che il punteggio di cui sopra vada attribuito solo una volta al medesimo intervento, anche nel caso in cui sullo stesso coesistano più ipotesi di mancato finanziamento in precedenti piani;

2.         nell’ art 7 comma 3, lettere i) si prevede l’attribuzione di 10 punti rispettivamente per:

-        Ente che ha aggiornato correttamente e completamente al 30/11/2014, l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica per tutti gli edifici di competenza;

-        a fronte delle dichiarazioni positive sull’avvenuto aggiornamento dell’Anagrafe fornite dall’Ente nell’istanza dei finanziamento, l’Ufficio competente riscontra, nel data-base regionale, il mancato inserimento di elementi ritenuti essenziali, quali la georeferenziazione, le planimetrie, il dimensionamento e altri aspetti per i quali era stato richiesto all’Ente l’aggiornamento dei dati al 30/11/2014, in questa sede, pertanto, va ribadito che il punteggio premiale di 10 punti, può essere attribuito solo agli Enti che hanno aggiornato correttamente e completamente, l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica per tutti gli edifici di competenza;

-        Il medesimo Dirigente ha inoltre riferito, sulla base dei contatti avuti con il M.I.U.R e con la Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esigenza di evidenziare quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del citato Decreto 23/01/2015 (G.U. n. 51 del 03/03/2015), ovvero che non possono essere inserite nei Piani regionali istanze riferite a Progetti per i quali sia iniziata la procedura di gara prima della data di entrata in vigore del Decreto di riparto delle risorse statali alle Regioni  che dovrà essere emanato dal M.I.U.R,  in attuazione del comma 3 del medesimo articolo 2 sopra citato (fattispecie che, in realtà, non è stata riscontrata in nessuna delle istanze già pervenute);

 

-        RITENUTO, pertanto:

-        di disporre la riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze o per l’integrazione di quelle già presentate;

-        di stabilire che il punteggio di 30 punti previsto nell’art. 7, lettere a)-b) e c) dell’Avviso Pubblico, vada attribuito una sola volta al medesimo intervento anche nel caso in cui per lo stesso sussistano più ipotesi di mancato finanziamento;

-        che il punteggio premiale di 10 punti di cui alla lettera i) del medesimo articolo vada attribuito ai soli Enti che hanno completato correttamente, o completeranno nel periodo di riapertura termini stabilito con la presente delibera, l’Anagrafe regionale per tutti gli edifici attivi di loro competenza, compresa la georeferenziazione, il dimensionamento e l’inserimento delle planimetrie;

-        che non possono essere inseriti in graduatoria interventi per i quali siano già iniziate le procedure di gara prima dei tempi stabiliti nell’art. 2, commi 3 e 4 del Decreto ministeriale 23/01/2015 più volte citato;

 

VISTO il D.Lgs. 14.04.2013, n. 33 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

 

DOPO PUNTUALE istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente che non segnala carattere di riservatezza del presente Atto;

 

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del presente provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici Ciclo Idrico Integrato, Difesa Del Suolo e della Costa e Protezione Civile;

 

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto:

 

1.         di stabilire a tutto il 31 marzo 2015 il nuovo termine per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi dell’Avviso pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, approvato con propria Deliberazione n. 728 del 11/11/2014, o per l’integrazione delle istanze già presentate;

2.         di confermare le modalità di trasmissione stabilite nell’Avviso Pubblico, alla casella di posta PEC ivi indicata, ovvero servizio.oopp@pec.regione.abruzzo.it, o in alternativa qualora si presentassero problemi, presso le seguenti caselle di PEC regionale: ediliziaresidenziale.llpp@pec.regione.abruzzo.it, dpc@pec.regione.abruzzo.it

3.         di provvedere a fornire le seguenti direttive per l’applicazione dell’Avviso Pubblico sopra richiamato:

-        il punteggio di 30 punti previsto nell’art. 7, lettere a)-b) e c) dell’Avviso Pubblico, deve essere attribuito una sola volta al medesimo intervento anche nel caso in cui per lo stesso sussistano più ipotesi di mancato finanziamento;

-        il punteggio premiale di 10 punti di cui alla lettera i) del medesimo articolo deve essere attribuito ai soli Enti che hanno completato correttamente, o completeranno nel periodo di riapertura termini stabilito con la presente delibera, l’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica per tutti gli edifici attivi di loro competenza, per tutti gli aspetti ivi previsti, compresa la georeferenziazione e l’inserimento delle planimetrie;

-        non possono essere inseriti in graduatoria interventi per i quali siano già iniziate le procedure di gara prima dei tempi stabiliti nell’art. 2, commi 3 e 4 del Decreto ministeriale 23/01/2015 più volte citato;

4.         di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;

5.         di rendere pubblico il presente Provvedimento, ai fini della sua conoscenza da parte degli Enti Locali interessati, tramite la sua pubblicazione sul sito web della Giunta Regionale;

6.         di disporre altresì la pubblicazione del presente Provvedimento sul B.U.R.A