Avviso
pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui
all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre
2013, n. 128, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 728 del
11/11/2014 - Riapertura termini per la presentazione o l’integrazione delle
istanze
LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE le proprie
Deliberazioni
-
n. 728 del 11/11/2014 di approvazione
dell’Avviso Pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica
di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8
novembre 2013, n. 128;
-
n. 813 del 05/12/2014 con la quale sono
stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze e apportate
rettifiche all’Avviso Pubblico approvato con la citata Deliberazione n. 728;
RILEVATO che:
-
l’Avviso è stato predisposto sulla base
dello schema del Decreto interministeriale approvato in Conferenza Unificata in
data 25/9/2014, di attuazione del citato art. 10, secondo cui le Regioni avrebbero
dovuto trasmettere entro il 15 dicembre 2014 i Piani Regionali Triennali di
edilizia scolastica ai Ministeri competenti;
-
il termine ultimo per l’inoltro delle
istanze da parte degli Enti Locali è stato dapprima stabilito al 30 novembre e
poi, in ragione della mancata pubblicazione di detto Decreto nei tempi
previsti, prorogato al 13 dicembre;
PRESO ATTO che:
-
il sopra citato Decreto
interministeriale di attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.
104, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015;
-
il termine per la trasmissione dei Piani
Regionali è stato stabilito al 31 marzo 2015;
-
con nota prot.
0000874/DPPR del 03/03/2015 il Ministero dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca (M.I.U.R.) comunica che detto termine è differito definitivamente
al 30 aprile 2015;
-
la ristrettezza dei tempi
originariamente concessi agli Enti Locali, in ragione dell’ipotesi di un
termine più stringente per la trasmissione dei Piani Regionali, ha causato
disagio agli Enti medesimi che in alcuni casi non sono riusciti ad avanzare
istanza di contributo o, in altri casi, ad avanzarla con carenze dovute alla
fretta;
-
RITENUTO fondamentale concedere al
maggior numero di Enti la possibilità di finanziamento in materia di edilizia
scolastica che l’occasione offre;
-
DATO ATTO che, alla luce della
definitiva scadenza per la trasmissione dei Piani regionali al 30 aprile, si
ritiene possibile una breve riapertura dei termini al fine di consentire agli
Enti Locali la presentazione di nuove istanze o l’integrazione di quelle già
presentate;
PRESO ATTO che il
Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale pubblica, Scolastica e di
Culto) ha riferito al Relatore della presente proposta che nel corso
dell’istruttoria delle istanze sin qui pervenute è emersa la necessità di
direttive per l’applicazione dell’Avviso Pubblico in merito ai seguenti
aspetti:
1. nell’ art 7 comma 3, lettere a)-b) e c)
dell’Avviso Pubblico si prevede l’attribuzione di 30 punti rispettivamente per:
-
Intervento inserito nella graduatoria
regionale approvata ai sensi dell’art. 18, comma 8-quater del D.L. 69/13
(Decreto del fare) che non risulta finanziato a seguito dello scorrimento di
graduatoria disciplinato con Delibera Cipe del
30/6/2014;
-
Intervento inserito nella graduatoria
regionale approvata ai sensi del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 che non risulta finanziato alla data del
30/11/2014:
-
Candidatura al finanziamento
dell’intervento in risposta alla lettera del Presidente del Consiglio (se
idoneamente dimostrata);
per alcuni interventi
spesso coesistono almeno 2 delle ipotesi previste (per qualcuno anche tutte e
tre) e questo rischia di falsare la graduatoria, svalutando gli altri punteggi
diretti a dare il giusto peso a tutti i fattori di rischio espressi nell’istanza
e creando disparità con riguardo agli interventi provinciali, in quanto le
Province non sono state consultate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri
e quindi non potrebbero in nessun caso usufruire dello stesso punteggio
potenzialmente riservato agli interventi comunali.
Per questa ragione, si
ritiene che il punteggio di cui sopra vada attribuito solo una volta al
medesimo intervento, anche nel caso in cui sullo stesso coesistano più ipotesi
di mancato finanziamento in precedenti piani;
2. nell’ art 7 comma 3, lettere i) si
prevede l’attribuzione di 10 punti rispettivamente per:
-
Ente che ha aggiornato correttamente e
completamente al 30/11/2014, l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica per tutti gli
edifici di competenza;
-
a fronte delle dichiarazioni positive
sull’avvenuto aggiornamento dell’Anagrafe fornite dall’Ente nell’istanza dei
finanziamento, l’Ufficio competente riscontra, nel data-base regionale, il
mancato inserimento di elementi ritenuti essenziali, quali la
georeferenziazione, le planimetrie, il dimensionamento e altri aspetti per i
quali era stato richiesto all’Ente l’aggiornamento dei dati al 30/11/2014, in
questa sede, pertanto, va ribadito che il punteggio premiale di 10 punti, può
essere attribuito solo agli Enti che hanno aggiornato correttamente e
completamente, l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica per tutti gli edifici di
competenza;
-
Il medesimo Dirigente ha inoltre
riferito, sulla base dei contatti avuti con il M.I.U.R e con la Struttura di
Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esigenza di
evidenziare quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del citato Decreto 23/01/2015
(G.U. n. 51 del 03/03/2015), ovvero che non possono essere inserite nei Piani
regionali istanze riferite a Progetti per i quali sia iniziata la procedura di
gara prima della data di entrata in vigore del Decreto di riparto delle risorse
statali alle Regioni che dovrà essere
emanato dal M.I.U.R, in attuazione del
comma 3 del medesimo articolo 2 sopra citato (fattispecie che, in realtà, non è
stata riscontrata in nessuna delle istanze già pervenute);
-
RITENUTO, pertanto:
-
di disporre la riapertura dei termini
per la presentazione di nuove istanze o per l’integrazione di quelle già
presentate;
-
di stabilire che il punteggio di 30
punti previsto nell’art. 7, lettere a)-b) e c) dell’Avviso Pubblico, vada
attribuito una sola volta al medesimo intervento anche nel caso in cui per lo
stesso sussistano più ipotesi di mancato finanziamento;
-
che il punteggio premiale di 10 punti di
cui alla lettera i) del medesimo articolo vada attribuito ai soli Enti che
hanno completato correttamente, o completeranno nel periodo di riapertura
termini stabilito con la presente delibera, l’Anagrafe regionale per tutti gli
edifici attivi di loro competenza, compresa la georeferenziazione, il
dimensionamento e l’inserimento delle planimetrie;
-
che non possono essere inseriti in
graduatoria interventi per i quali siano già iniziate le procedure di gara
prima dei tempi stabiliti nell’art. 2, commi 3 e 4 del Decreto ministeriale
23/01/2015 più volte citato;
VISTO il D.Lgs. 14.04.2013, n. 33 in merito agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione;
DOPO PUNTUALE
istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente che non segnala
carattere di riservatezza del presente Atto;
PRESO ATTO
dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del
presente provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici
Ciclo Idrico Integrato, Difesa Del Suolo e della Costa e Protezione Civile;
A termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
esposte nelle premesse del presente atto:
1. di stabilire a tutto il 31 marzo 2015
il nuovo termine per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi
dell’Avviso pubblico per la formulazione dei Piani Regionali di Edilizia
Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in
legge 8 novembre 2013, n. 128, approvato con propria Deliberazione n. 728 del
11/11/2014, o per l’integrazione delle istanze già presentate;
2. di confermare le modalità di
trasmissione stabilite nell’Avviso Pubblico, alla casella di posta PEC ivi
indicata, ovvero servizio.oopp@pec.regione.abruzzo.it, o in alternativa qualora
si presentassero problemi, presso le seguenti caselle di PEC regionale:
ediliziaresidenziale.llpp@pec.regione.abruzzo.it, dpc@pec.regione.abruzzo.it
3. di provvedere a fornire le seguenti
direttive per l’applicazione dell’Avviso Pubblico sopra richiamato:
-
il punteggio di 30 punti previsto
nell’art. 7, lettere a)-b) e c) dell’Avviso Pubblico, deve essere attribuito
una sola volta al medesimo intervento anche nel caso in cui per lo stesso
sussistano più ipotesi di mancato finanziamento;
-
il punteggio premiale di 10 punti di cui
alla lettera i) del medesimo articolo deve essere attribuito ai soli Enti che
hanno completato correttamente, o completeranno nel periodo di riapertura termini
stabilito con la presente delibera, l’Anagrafe regionale dell’edilizia
scolastica per tutti gli edifici attivi di loro competenza, per tutti gli
aspetti ivi previsti, compresa la georeferenziazione e l’inserimento delle
planimetrie;
-
non possono essere inseriti in
graduatoria interventi per i quali siano già iniziate le procedure di gara
prima dei tempi stabiliti nell’art. 2, commi 3 e 4 del Decreto ministeriale
23/01/2015 più volte citato;
4. di dare atto che il presente
provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;
5. di rendere pubblico il presente
Provvedimento, ai fini della sua conoscenza da parte degli Enti Locali
interessati, tramite la sua pubblicazione sul sito web della Giunta Regionale;
6. di disporre altresì la pubblicazione del
presente Provvedimento sul B.U.R.A