IL
CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il documento a firma dei
consiglieri Ranieri, Smargiassi, Pettinari, Mercante,
Marcozzi, Febbo, Sospiri, Iampieri,
Bracco, Di Dalmazio e Chiodi recante: Progetto per la realizzazione della
centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell’ambito del
processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della
riforma dell’Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero
emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006;
UDITA l'illustrazione del
consigliere Ranieri;
ALL’UNANIMITÀ
LO APPROVA
nel testo che di seguito si trascrive
«Il Consiglio regionale
PREMESSO che:
1.
La riforma OCM zucchero, introdotta
con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006, ha reso non
competitiva la produzione nazionale della barbabietola da zucchero;
2.
Nello specifico, con l’introduzione
della nuova Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dello zucchero, sono
state riviste le quote di produzione assegnate ad ogni Stato membro. In tale
contesto, l’Italia ha visto ridursi sensibilmente la quota di produzione
assegnata a livello europeo, rispetto alla quota precedente, con dirette
conseguenze sull’intera filiera bieticolo-saccarifera;
3.
A seguito della riforma OCM
zucchero, viene emanato il Regolamento (CE) n. 320/2006 recante “Regime
temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune”. Tale Regolamento, all’art. 1, istituisce il “Fondo
di ristrutturazione temporanea” il quale ha lo scopo di finanziare una serie di
contributi per la dismissione, riconversione e diversificazione della filiera
bieticolo-saccarifera, lo smantellamento degli impianti di lavorazione e la
bonifica delle aree industriali;
4.
L’art. 3 del Regolamento (CE) n.
320/2006, rubricato ”Aiuto alla ristrutturazione”, prevede la concessione di un
contributo economico per la realizzazione di interventi di riconversione, nelle
Regioni degli stati membri coinvolte dalla ristrutturazione dell’industria
dello zucchero;
5.
Lo stesso Regolamento prevede
all’art. 4, paragrafo 3, gli elementi essenziali del piano di ristrutturazione,
piano che le imprese devono necessariamente presentare per accedere al
contributo previsto per la ristrutturazione. In particolare, alla lettera a)
del medesimo paragrafo viene stabilito che il piano di ristrutturazione debba
contenere “una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra
di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi
del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale nella regione
interessata come approvato dalla Commissione”, evidenziandosi chiaramente che
l’aiuto alla ristrutturazione è legato allo sviluppo dell’attività rurale,
nell’interesse dei coltivatori e delle comunità di riferimento;
6.
Il Regolamento (CE) n. 320/2006
attribuisce il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione del
piano di ristrutturazione, così come è stato approvato, agli Stati membri;
7.
In base all’art. 6 del Regolamento
comunitario, viene poi concesso un ulteriore contributo per interventi di
diversificazione, sempre nell’ambito della ristrutturazione dell’industria
dello zucchero, destinato alle imprese bieticole e saccarifere che cessano la
produzione ed erogato dallo Stato membro in cui operano;
8.
Per far fronte alla crisi del
settore saccarifero in Italia, è stato emanato il decreto legge n. 2/2006
recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa” convertito con
modificazioni dalla Legge n. 81/2006, il quale all'art. 2 ha demandato ad un
apposito “Comitato interministeriale” la redazione del Piano per la
razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, il
coordinamento delle misure comunitarie e nazionali previste per la
riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali e
la formulazione di direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione;
9.
Detto Comitato Interministeriale ha
approvato un Piano di indirizzo e di coordinamento per tutti i progetti di
riconversione presenti sul territorio nazionale in data 31/01/2007;
10.
Nella premessa del Piano si afferma:
"I progetti di riconversione e i relativi fabbisogni finanziari non
costituiscono un impegno per le autorità nazionali quanto piuttosto un
orientamento al fine di conseguire un ottimale utilizzo della materia prima
agricola con l'obbiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato”;
11.
Il “Piano per la razionalizzazione e
la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera”, approvato il 31
gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all’art. 2 del richiamato
D.L. 2/2006, prevede all’allegato n. 1 “Direttive per l’approvazione dei
progetti di riconversione”, che le Regioni promuovano, relativamente ai
progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici ricadenti nel
territorio di competenza, un “accordo di riconversione produttiva”, nonché
degli accordi di filiera territoriali;
12.
L’Allegato n. 1 al Piano ex art. 2,
comma 2, del decreto legge n. 2/2006, prevede espressamente che “i progetti di
riconversione devono essere ispirati a logiche di libera concorrenza e gli
impianti post-riconversione devono presentare caratteristiche industriali,
finanziarie e di mercato tali da consentire che i progetti mantengano nel tempo
la capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni”;
13.
Il Programma nazionale di
ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, disposto dal Comitato
interministeriale, ha definito quale primo obiettivo degli interventi quello
di: “sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole
coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero,
in un ottica di filiera”;
14.
Il Comitato interministeriale ha
provveduto a predisporre ed aggiornare annualmente il “Piano per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera”,
all’interno del quale, per ciò che attiene i progetti di riconversione degli
zuccherifici dismessi, stabilisce quanto segue: “Le principali alternative
produttive collegate alla riconversione degli ex zuccherifici furono
inizialmente individuate nella filiera bioenergetica e, soprattutto, in Abruzzo
ed in Emilia-Romagna, in connessione rispettivamente alla ristrutturazione
dello stabilimento di Celano e di Pontelagoscuro, nell’orticoltura.”;
15.
Il Piano predisposto dal Comitato
interministeriale sulla base dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 2/2006,
nella versione revisionata ed approvata nel febbraio del 2009, indica come
progetto di riconversione dello stabilimento di Celano (AQ) la realizzazione di
una produzione in serra e un impianto di trasformazione orticola, senza fare
alcun riferimento alla realizzazione di una centrale elettrica alimentata da
biomasse lignocellulosiche;
16.
L’impianto di raffinazione
industriale dello zuccherificio di Celano, della società Eridania
Sadam S.p.A., del Gruppo Maccaferri, ha seguito
l’iter di dismissione produttiva, smantellamento degli impianti, bonifica e
ipotesi di riconversione;
17.
L’Intesa Quadro di filiera agro
energetica, sottoscritta in data 31 Agosto 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., Power Crop S.r.l., l’A.R.S.S.A. e
le Organizzazioni agricole professionali locali ad eccezione di Copagri, prevede espressamente che l’avvio dei lavori possa
avvenire solamente a seguito di uno specifico accordo di filiera con le
organizzazioni di produttori quale condizione inderogabile per la sostenibilità
dell’intervento, alla luce soprattutto di un progetto che prevede, fra l’altro,
la realizzazione di una centrale elettrica della potenza di 30 MW elettrici
alimentata da biomasse lignocellulosiche, provenienti da una filiera agricola
locale che interessa 4.500 Ha di superficie fucense e da coltivazioni dedicate
nell’arco di 70 km per un quantitativo di biomassa pari a 270.000 tn/anno al
40% di umidità;
18.
L’Accordo di riconversione
presentato e sottoscritto il 19 settembre del 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., la Regione
Abruzzo, la Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano, Power
Crop S.r.l., le sigle sindacali dei lavoratori
prevede la realizzazione di un impianto per la trasformazione dei prodotti
ortofrutticoli ubicato nell’area dell’ex Zuccherificio di Celano e la
realizzazione di una centrale elettrica di 30Mw (elettrici), alimentata da
biomassa lignocellulosica;
19.
Per l’attivazione della filiera, le
proponenti Eridania Sadam
S.p.A. e Power Crop S.r.l.
e le Organizzazioni agricole territoriali, con il coordinamento
dell’A.R.S.S.A., hanno concordato la realizzazione di una sperimentazione di
colture arboree mai avviata;
20.
In data 6 Marzo 2009 le
Organizzazioni Professionali Agricole, Confagricoltura L’Aquila, Coldiretti
L’Aquila e CIA L’Aquila, con nota indirizzata a tutte le parti in causa,
ritirano la propria firma su tutte le intese per la palese violazione di
clausole ed impegni che qui si riassumono:
-
Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l. non hanno
dimostrato alcun concreto interesse e non si sono impegnate, come per la
Centrale a biomasse, per far partire il progetto riguardante la c.d. filiera
agricola, rinviando ad una ipotetica disponibilità a collaborare con
l’imprenditoria locale, peraltro mai sufficientemente informata, per la
realizzazione di un “Centro di
trasformazione Orticola”;
-
Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l. non hanno
fornito il numero delle aziende agricole che hanno sottoscritto i contratti di
coltivazione sperimentali, né hanno fornito i dati della produzione delle
biomasse e le risultanze della sperimentazione effettuata sui vari comprensori;
-
Né la Regione Abruzzo né
l’A.R.S.S.A. hanno dimostrato interesse all’iniziativa, la prima non prevedendo
alcun tipo di beneficio per le aziende che si impegnano alle riconversioni
produttive ai sensi del Reg. CE n. 320/2006, l’Agenzia di Sviluppo Agricolo non
avendo svolto alcuna attività di monitoraggio della sperimentazione condotta,
né producendo alcuna informativa ufficiale sullo stato dell’arte del progetto.
21.
Negli Accordi intervenuti tra luglio
e settembre del 2007, propedeutici all’intervento di riconversione del sito di
Celano (AQ), veniva espressamente previsto che, il sito dove sarebbe sorta la
centrale a biomasse, sarebbe stato scelto dagli Enti locali coinvolti dal
progetto e che, a fronte di questa scelta, sarebbe stato necessario previamente
esperire una “verifica della sostenibilità territoriale, agricola ed economica”
dell’intervento previsto, in relazione al luogo individuato;
22.
Il Decreto del 2 marzo 2010 del
Ministero politiche agricole alimentari e forestali di Attuazione della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione
di energia elettrica, all’articolo 2 definisce la "biomassa da intese di
filiera" come “la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10
del decreto legislativo n. 102 del 2005”;
23.
Il Decreto Legislativo 27 maggio
2005, n. 102 definisce chiaramente quali siano i soggetti titolati alla firma
degli accordi di filiera o contratti quadro e cioè le imprese agricole e le
organizzazioni di produttori; queste ultime per essere riconosciute devono
avere, tra l’altro, caratteristiche di scopo, forme giuridiche, requisiti
espressamente normati;
24.
In data 7 settembre 2010, con
giudizio n. 1559, Il Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo, senza prendere
atto (come si evince dal verbale) delle osservazioni inviate dai legittimi
portatori di interesse (art.24, comma 9 bis, del Decreto legislativo n.
152/2006) esprime parere favorevole al Progetto presentato da Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l., con
prescrizioni. Tra queste si legge: “la ditta dovrà predisporre una relazione
annuale sulle eventuali ricadute ambientali relative alle emissioni in
atmosfera sulla piana del Fucino, sulla riserva e sul SIC”; alla luce di ciò
appare evidente come lo stesso Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo abbia
implicitamente riconosciuta la posizione strategica della localizzazione
dell’impianto rispetto ai siti Natura 2000;
25.
Contro la valutazione del Comitato
CCR VIA n. 1559 del 2010, sono
attualmente pendenti presso il TAR Abruzzo due ricorsi:
-
Ricorso proposto dal Comune di Luco
dei Marsi in data 15 novembre 2010 (con l’intervento ad adiuvandum
del Comune di Avezzano) avverso il giudizio n. 1559/2010 del Comitato CCR
V.I.A;
-
Ricorso proposto in data 14 novembre
2011 dalle tre confederazioni agricole (CIA, Confagricoltura, Coldiretti), da
due associazioni ambientaliste (Legambiente e Fare Verde) e da vari cittadini
di Avezzano e Luco dei Marsi avverso il giudizio n. 1559 del 2010 del Comitato
CCR V.I.A.
26.
In data 8 Novembre 2011 il Consiglio
regionale dell’Abruzzo approva all’unanimità una risoluzione con cui si impegna
il Presidente della Giunta e l’assessore competente Mauro Di Dalmazio a:
-
Sospendere il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione dell’impianto a biomasse in attesa della
decisione del Tar Abruzzo;
-
Chiedere una nuova valutazione
ambientale, sulla base di quanto previsto dal predetto articolo 6 del D.lgs. n.
152/2006;
-
Valutare l’ipotesi di predisporre
una normativa che contempli il vincolo di rilascio del parere di Valutazione di
Impatto Sanitario, così come richiesto dalle Amministrazioni di Avezzano e Luco
dei Marsi.
27.
Con due delibere consiliari
successive, n. 75/2010 e n. 85/2010, il Comune di Avezzano ha stabilito che
nella fascia contigua della Riserva Naturale del Monte Salviano, la quale viene
ad includere il sito proposto dalla Power Crop S.r.l., si applichino le prescrizioni della zona “D”
delle NTA;
28.
Tali delibere del Comune di
Avezzano, sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR Abruzzo dalla Power Crop S.r.l., risultando
tutt’ora aventi piena efficacia, non essendo stata disposta la sospensione o
intervenuta la pronuncia del Giudice di merito di annullamento;
29.
In data 16 settembre 2014, il
Consiglio regionale dell’Abruzzo approva la risoluzione a firma dei consiglieri
Ranieri, Mercante, Bracco, Marcozzi, Berardinetti, Gerosolimo,
Di Nicola, Smargiassi e Pettinari recante:
“Provvedimento urgente centrale Power Crop S.r.l. di Avezzano. Autorizzazione a proporre ricorso
in via principale avanti la Corte costituzionale, nei confronti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91”;
30.
La Regione Abruzzo, con ricorso n.
85 depositato presso la cancelleria
della Suprema Corte il 27 ottobre 2014, ha provveduto ad impugnare in via
principale la norma che prevede il commissariamento dei progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero. La stessa Corte Costituzionale
ha fissato la data dell’udienza pubblica del ricorso per il prossimo 7 luglio
c.a.;
31.
Il 24 marzo 2015, la “Conferenza di
servizi” di cui alla legge 241/1990, indetta al fine di valutare il rilascio
dell’Autorizzazione Unica e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ha
espresso parere negativo nei confronti del progetto di centrale elettrica
alimentata presentato dalla Power Crop
S.r.l.;
32.
Il 31 marzo 2015, il Comitato
Interministeriale di cui all’art. 2 del decreto legge 2/2006 ha emesso una
circolare indirizzata al prefetto de L’Aquila quale commissario ad acta per la
riconversione dell’ex zuccherificio di Celano (AQ).
33.
A seguito della ricordata circolare
ministeriale, il Prefetto de L’Aquila, in qualità di commissario ad acta,
provvede a disdire con nota n. 14321 del 31 marzo 2015 la riunione fissata con
le parti sociali, indetta per il 2 aprile c.a.. Contemporaneamente, riporta a
tutti i soggetti coinvolti dal processo di riconversione quanto deciso dal
Comitato Interministeriale. In particolare, viene sottolineato come sia compito
del commissario ad acta quello di individuare un sito alternativo, a seguito
della pronuncia negativa da parte della Conferenza di Servizio.
All’individuazione del nuovo sito concorreranno la Regione Abruzzo, la Provincia
de L’Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell’ex zuccherificio Eridania Sadam S.p.a.
CONSIDERATO che:
1.
L’impianto presentato dalla Power Crop S.r.l., ad oggi, non è
supportato da nessuna filiera agro energetica locale, non sussistendo alcun
accordo di filiera o contratto quadro con gli agricoltori locali o con il
coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole, stante il ritiro
delle firme dal precedente accordo di filiera ad opera delle stesse
Organizzazioni;
2.
La normativa sulla riconversione,
disposta dal Comitato interministeriale con l’allegato n. 1 al Piano di
ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo la necessità di
accordi di filiera che garantiscano la realizzazione dei progetti di
riconversione, allo stato attuale, non potrebbe dirsi rispettata nel caso in
cui la Regione Abruzzo rilasciasse i permessi necessari per la realizzazione
della centrale elettrica a biomasse, che la Power Crop S.r.l. vuole realizzare in località Borgo Incile ad
Avezzano (AQ);
3.
Non risulta depositato alcun
progetto per lo sviluppo della “filiera orticola”, con la realizzazione di un
Centro di trasformazione per la valorizzazione delle suddette colture, non
possono dirsi rispettati i requisiti richiesti per dare avvio ai lavori di
costruzione della centrale elettrica a biomassa, così come stabilito
dall’accordo di riconversione presentato e sottoscritto nel settembre del 2007
nonché come previsto dal “Piano per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolo–saccarifera”, approvato dal Comitato
interministeriale nel febbraio del 2009, il quale parla di impianto di
trasformazione congiuntamente alla produzione in serra;
4.
All’interno dello stesso Piano per
la razionalizzazione e riconversione del settore bieticolo-saccarifero, in più
punti si fa riferimento alla riconversione dello stabilimento nell’ottica di
una valorizzazione del prodotto orticolo, senza alcun riferimento ad una
centrale elettrica alimentata da biomassa lignocellulosica, con potenza
elettrica di 30 Mw, un consumo di 270.000 tn/anno di
biomassa provenienti da una filiera agricola locale che interessa 4.500 Ha di
superficie fucense e da coltivazioni dedicate nell’arco di 70 km e un costo
stimabile intorno ai 100 milioni di euro;
5.
Nel settore delle energie rinnovabili,
con specifico riferimento alla termovalorizzazione delle biomasse, la
possibilità di ottenere ritorni economici positivi è strettamente legata alla
disponibilità di incentivi pubblici come certificati verdi, conto energia,
tariffa omnicomprensiva, certificati bianchi, coefficienti moltiplicativi
dell’energia prodotta;
6.
Sono stati fissati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, il rilascio di
certificati verdi, con l’applicazione del coefficiente moltiplicativo k =
1,8, riconosciuti alla produzione di
energia da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di
filiera o contratti – quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
n. 102 del 27 maggio 2005;
7.
L’impianto proposto da Power Crop S.r.l. risulta essere
economicamente vantaggioso solo in presenza degli incentivi statali alla
produzione di energia da biomassa, implicando il venir meno di uno dei
requisiti fissati dalla disciplina nazionale ovvero la previsione del
mantenimento “nel tempo della capacità di competere sul mercato senza ulteriori
sovvenzioni”;
8.
La valutazione circa l’impatto
dell’impianto proposto da Power Crop
S.r.l. all’interno di un contesto come quello fucense, risulta essere stata
superficiale ed imprecisa, non avendo preso in considerazione né le
caratteristiche orografiche e fisiche proprie della Conca del Fucino, né la
vocazione di questo territorio all’interno del quale trovano spazio colture di
pregio come le IGP, contribuendo alla produzione di un terzo del PIL agricolo
dell’intera Regione Abruzzo, le quali resterebbero danneggiate dalla
realizzazione di un simile progetto;
9.
La mancata valorizzazione della
vocazione propria del territorio fucense, con il contestuale danneggiamento
delle produzioni di pregio come le produzioni IGP non può ritenersi in linea
con quanto disposto dal Piano di ristrutturazione approvato dal Comitato
interministeriale, nell’ambito del quale viene disposto che gli interventi di
riconversione devono realizzare “un ottimale utilizzo della materia prima
agricola con l'obbiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato”;
10.
Allo stesso modo, un progetto di
riconversione realizzato con i contributi europei, di cui al Regolamento (CE)
320/2006, che mortifichi una realtà consistente e di pregio, come quella della
Piana del Fucino, non può trovarsi in linea con quanto disposto dalla stessa
disciplina comunitaria, la quale ha ben evidenziato come la concessione del
contributo per la ristrutturazione degli impianti dismessi debba essere
realizzata nell’ottica di uno sviluppo dell’attività rurale, nell’interesse dei
coltivatori e delle comunità di riferimento;
11.
Il sito proposto dalla Power Crop S.r.l. per la
realizzazione della centrale, ricade all’interno della fascia contigua della
Riserva Naturale del Monte Salviano. Le delibere del Comune di Avezzano n.
75/2010 e n. 85/2010 ne impediscono la realizzazione in base alla disciplina di
cui all’art. 10 della L.R. n. 134/1999;
12.
In più occasioni le Amministrazioni
locali, le Organizzazioni Professionali Agricole e i Cittadini hanno dimostrato
la forte avversione ad un simile progetto, auspicando un intervento di
riconversione non in contrasto con la vocazione e specialità del territorio
fucense;
13.
Lo stesso Consiglio regionale, in
occasioni distinte, ha approvato due risoluzioni che impegnano la Regione, da
un lato, a non dar seguito all’iter autorizzativo in sede di CCR VIA e a
provvedere all’introduzione di una disciplina riguardante la Valutazione di Impatto
Sanitario, dall’altro, il deposito di un ricorso costituzionale volto ad
impugnare la norma sul commissariamento delle opere di riconversione,
vincolando la Regione ad una presa di posizione contraria alla realizzazione
dell’opera proposta da Power Crop
S.r.l.;
14.
Non vi sono le condizioni, definite
in sede Comunitaria per l’aiuto alla riconversione, finalizzate allo sviluppo
di colture alternative alle bietole da zucchero e allo sviluppo dell’attività
agricola locale;
15.
Il Coordinamento Distrettuale del Corpo
Forestale dello Stato in data 24/09/2009 riferisce che “l’approvvigionamento
dell’ingente biomassa legnosa lascia serie incertezze in termini di
disponibilità quantitativa sia per l’attualità che per il futuro, avendo al
riguardo circostanziati elementi valutativi sia per la fornitura in loco che
per quella reperibile in un raggio di azione di 70 Km dall’impianto”;
16.
Il progetto non tiene conto delle
reali esigenze delle aziende agricole del Fucino: razionalizzazione di centri
per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli, creazione di una
piattaforma commerciale, ecc.;
17.
Il parere positivo rilasciato dal
Comitato Valutazione di Impatto Ambientale, risulta essere oggetto di seri e
concreti dubbi circa la correttezza, sia formale sia sostanziale, delle
valutazioni operate, non avendo preso in considerazione né il parere negativo
rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato in ordine all’effettiva capacità di
approvvigionamento delle biomasse necessarie, prevista dal progetto presentato,
né le valutazioni ed approfondimenti eccepiti dalle OO.PP.AA. nonché dal
Comitato di cittadini e dalle associazioni ambientaliste, raffiguranti una
realtà agricola ed ambientale in sicuro contrasto con gli obiettivi del
progetto di riconversione, né infine ha tenuto conto delle ricordate delibere
del Comune di Avezzano che impedirebbero la realizzazione della centrale sul
sito individuato dalla stessa Power Crop S.r.l.;
18.
Risultano pendenti due ricorsi al
TAR Abruzzo, presentati dalle Amministrazioni di Luco dei Marsi ed Avezzano,
nonché dalle OO.PP.AA., dalle associazioni ambientaliste Fare Verde e
Legambiente e da diversi Cittadini marsicani, volti ad impugnare proprio il
parere positivo rilasciato in sede di Comitato CCR VIA, soprattutto alla luce
delle forti criticità rilevate;
19.
Risulta inoltre pendente un ricorso
costituzionale promosso dalla stessa Regione Abruzzo, per ottenere la
declaratoria di illegittimità dell’art. 30 ter del D.L. 91/2014, norma che
dispone la nomina dei Commissari ad acta nell’ambito dei progetti di
riconversione;
20.
Non è mai stata avviata la
sperimentazione in ordine alla coltura di biomassa, come previsto nell’iniziale
accordo di filiera;
21.
La scelta del sito per la
realizzazione della centrale elettrica a biomasse, rimessa in base alle Intese
sottoscritte nel 2007 agli Enti locali coinvolti, è stata operata
unilateralmente e senza preavviso dalla Power Crop S.r.l., la quale ha provveduto a richiedere al
Consorzio Industriale di Avezzano l’assegnazione di un’area inserita nel
perimetro gestito dal Consorzio medesimo. In aggiunta, stante l’individuazione
unilaterale del sito operata dalla Power Crop S.r.l., è venuta meno anche la “verifica di
sostenibilità”, elemento da ritenere essenziale per l’individuazione di un sito
idoneo e non in contrasto con le esigenze del territorio;
22.
Nella riunione del Comitato
Interministeriale per il settore bieticolo-saccarifero del 5 febbraio scorso,
l'Assessore alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Dino Pepe ha
comunicato, come si legge nel verbale, l'incompatibilità del progetto
presentato dalle società Eridania Sadam
S.p.A. – Power Crop S.r.l.
con la naturale vocazione del Fucino per la produzione di prodotti orticoli. Lo
stesso Assessore ha ribadito la criticità dell’iter autorizzativo per
l'esistenza di due ricorsi al TAR, nei confronti del parere favorevole
rilasciato dal Comitato CCR VIA e del contenzioso inerente la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91
tra l’avvocatura regionale Abruzzo e la Corte Costituzionale, per la nomina del commissario ad acta;
23.
Il Prefetto della Provincia de
L’Aquila ha rilevato, in qualità di Commissario ad acta per la riconversione,
il mancato rispetto di quanto stabilito in sede di Accordo di riconversione in
ordine alla progettazione e realizzazione di un impianto di trasformazione del
prodotto orticolo, ponendo seri dubbi sulla validità del progetto della
centrale a biomasse;
24.
La stessa Provincia de L’Aquila ha
disposto il ritiro della firma dell’Accordo di riconversione a seguito della
mancata previsione di un impianto di lavorazione degli ortaggi, come previsto
dall’Accordo di riconversione e dal Piano di ristrutturazione approvato dal
Comitato interministeriale;
25.
Il progetto di riconversione, allo
stato attuale, non è in grado di garantire realmente e con stabilità il
reimpiego effettivo delle maestranze inizialmente impiegate presso lo
zuccherificio Eridania Sadam
S.p.A. di Celano (AQ), venendo meno uno dei requisiti previsti sia dai
Regolamenti comunitari che dalle Direttive assunte dal Comitato
interministeriale per la riconversione del settore bieticolo-saccarifero;
26.
La centrale sarebbe in grado di
sfruttare solo l’energia prodotta sotto forma di elettricità, pari a 30 Mw, andando persa l’altra parte di energia, ben più cospicua,
ottenuta sotto forma di calore, pari a 90 Mw, a causa
della mancata previsione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento,
ciò comportando un’inefficienza dal punto di vista non solo energetico ma anche
economico;
27.
La nota inviata dal Comitato
Interministeriale del 31 marzo 2015 e recepita dal Prefetto de L’Aquila in
qualità di commissario ad acta, richiede che la Regione Abruzzo partecipi alla
definizione del nuovo sito per la realizzazione della centrale a biomasse;
28.
Sempre a seguito della ricordata
nota ministeriale, il Prefetto de L’Aquila in qualità di commissario ad acta ha
indetto una riunione per il prossimo 29 aprile, alla quale potranno partecipare
soltanto i sottoscrittori dell’accordo del 2007, ovvero la Regione Abruzzo, la
Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell’ex zuccherificio di
Celano (AQ)
Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA
Il Presidente e la Giunta Regionale
1.
ad assumere ufficialmente una
posizione di contrarietà nei confronti del progetto di centrale elettrica a
biomasse, proposto dalla Power Crop
S.r.l., riconoscendone l’incompatibilità con il contesto socio-economico ed
ambientale che contraddistingue la Piana del Fucino e, più in generale, la
Marsica e l’Abruzzo;
2.
a ritirare qualsiasi adesione rilasciata
dalla Regione Abruzzo ad Accordi o Intese, nell’ambito dei progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM
zucchero, che non prevedano l’effettiva valorizzazione delle vocazioni del
territorio abruzzese, con particolare riferimento all’Accordo di riconversione
stipulato, in data 19 settembre del 2007, tra la proponente Eridania
Sadam S.p.A. e la Regione Abruzzo, la Provincia de
L’Aquila, il Comune di Celano, la Power Crop S.r.l. e le sigle sindacali dei lavoratori dell’ex
zuccherificio di Celano;
3.
a non sottoscrivere Accordi o
Intese, nell’ambito dei progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM zucchero, che non prevedano
l’effettiva valorizzazione delle specifiche vocazioni dei territori abruzzesi
cui fanno riferimento i medesimi Accordi o Intese, in risposta alla perdita
subita con la chiusura dell’impianto di Celano (AQ);
4.
ad interessare il Comitato
interministeriale circa le lacune, mancanze ed inadeguatezze riscontrate nel
progetto di riconversione presentato da Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l., al fine di rivedere l’Accordo di riconversione
nell’ottica di una reale valorizzazione del territorio marsicano e delle sue
peculiarità;
5.
ad assumere tutti gli atti necessarie
per regolare l’impiego e la diffusione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, sul territorio abruzzese, compatibilmente con le
peculiarità culturali, paesaggistiche, ambientali, economiche, sanitarie e
turistiche dei singoli territori, alla luce della disciplina prevista dal
D.lgs. n. 387/2003 e dal Decreto 10 settembre 2010 emanato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico;
6.
a predisporre una disciplina che
introduca la Valutazione di Impatto Sanitario, quale parere positivo al cui
rilascio è subordinata la realizzazione di progetti che possano influire
negativamente sulle condizioni di salubrità ed integrità dei luoghi e dei
territori;
7.
a provvedere ad una revisione del
parere rilasciato dal Comitato CCR VIA n. 1559 del 2010, alla luce delle
criticità rilevate in narrativa e che hanno dato luogo a ben due ricorsi
dinanzi al TAR Abruzzo;
8.
a non rilasciare l’Autorizzazione
Unica e L’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce delle gravi mancanze,
criticità e dubbi riportati in narrativa, con particolare riferimento ai casi
di contrasto fra la normativa nazionale e comunitaria e il progetto presentato
dalla Power Crop S.r.l.
alla Regione Abruzzo, nonché in ordine alle criticità dovute
all’incompatibilità dell’intervento con le caratteristiche propria della Piana
del Fucino e con gli obiettivi individuati nell’ambito della riconversione del
settore bieticolo-saccarifero;
9.
a recepire, in base alla L.R. n.
38/1996, la fascia contigua della Riserva del Monte Salviano e le misure già definite
dal Comune di Avezzano, al fine di superare gli ipotetici vizi formali
contestati dalla Power Crop
S.r.l. con l’impugnazione delle delibere, ricordate in narrativa, assunte
dall’Amministrazione Comunale;
10.
ad approvare nel minor tempo
possibile il Piano di Assetto Naturalistico, presentato dal Comune di Avezzano
ed attualmente sottoposto a V.A.S., secondo quanto disposto dall’art. 5 della
L.R. n. 134/1999;
11.
a trasmettere tempestivamente la
presente delibera al Prefetto dell’Aquila, al Comitato interministeriali di cui
all’art. 2 del D.L. 2/2006 nonché alla Dirigente del Servizio “Politica
Energetica – Qualità dell’Aria – SINA” della Regione Abruzzo, la Dott.ssa Iris
Flacco.
a ribadire, durante la riunione con
il commissario ad acta del prossimo 29 aprile c.a., la contrarietà della
Regione Abruzzo alla realizzazione del suddetto progetto presentato dalla Power Crop S.r.l., sottolineando
la necessità di una ridefinizione dell’Accordo di riconversione al fine di
individuare un progetto diverso, che possa conciliarsi con le peculiarità della
Marsica e dell’Abruzzo, permetta il reimpiego totale delle maestranze dell’ex
zuccherificio di Celano (AQ) e costituisca un reale sviluppo del territorio e
dell’economia marsicana»