Documento: Progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell’ambito del processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della riforma dell’Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTO il documento a firma dei consiglieri Ranieri, Smargiassi, Pettinari, Mercante, Marcozzi, Febbo, Sospiri, Iampieri, Bracco, Di Dalmazio e Chiodi recante: Progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell’ambito del processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della riforma dell’Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006;

 

UDITA l'illustrazione del consigliere Ranieri;

 

ALL’UNANIMITÀ

 

LO APPROVA

 

nel testo che di seguito si trascrive

 

«Il Consiglio regionale

 

PREMESSO che:

1.             La riforma OCM zucchero, introdotta con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006, ha reso non competitiva la produzione nazionale della barbabietola da zucchero;

2.             Nello specifico, con l’introduzione della nuova Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dello zucchero, sono state riviste le quote di produzione assegnate ad ogni Stato membro. In tale contesto, l’Italia ha visto ridursi sensibilmente la quota di produzione assegnata a livello europeo, rispetto alla quota precedente, con dirette conseguenze sull’intera filiera bieticolo-saccarifera;

3.             A seguito della riforma OCM zucchero, viene emanato il Regolamento (CE) n. 320/2006 recante “Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune”. Tale Regolamento, all’art. 1, istituisce il “Fondo di ristrutturazione temporanea” il quale ha lo scopo di finanziare una serie di contributi per la dismissione, riconversione e diversificazione della filiera bieticolo-saccarifera, lo smantellamento degli impianti di lavorazione e la bonifica delle aree industriali;

4.             L’art. 3 del Regolamento (CE) n. 320/2006, rubricato ”Aiuto alla ristrutturazione”, prevede la concessione di un contributo economico per la realizzazione di interventi di riconversione, nelle Regioni degli stati membri coinvolte dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero;

5.             Lo stesso Regolamento prevede all’art. 4, paragrafo 3, gli elementi essenziali del piano di ristrutturazione, piano che le imprese devono necessariamente presentare per accedere al contributo previsto per la ristrutturazione. In particolare, alla lettera a) del medesimo paragrafo viene stabilito che il piano di ristrutturazione debba contenere “una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale nella regione interessata come approvato dalla Commissione”, evidenziandosi chiaramente che l’aiuto alla ristrutturazione è legato allo sviluppo dell’attività rurale, nell’interesse dei coltivatori e delle comunità di riferimento;

6.             Il Regolamento (CE) n. 320/2006 attribuisce il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione del piano di ristrutturazione, così come è stato approvato, agli Stati membri;

7.             In base all’art. 6 del Regolamento comunitario, viene poi concesso un ulteriore contributo per interventi di diversificazione, sempre nell’ambito della ristrutturazione dell’industria dello zucchero, destinato alle imprese bieticole e saccarifere che cessano la produzione ed erogato dallo Stato membro in cui operano;

8.             Per far fronte alla crisi del settore saccarifero in Italia, è stato emanato il decreto legge n. 2/2006 recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa” convertito con modificazioni dalla Legge n. 81/2006, il quale all'art. 2 ha demandato ad un apposito “Comitato interministeriale” la redazione del Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, il coordinamento delle misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali e la formulazione di direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione;

9.             Detto Comitato Interministeriale ha approvato un Piano di indirizzo e di coordinamento per tutti i progetti di riconversione presenti sul territorio nazionale in data 31/01/2007;

10.         Nella premessa del Piano si afferma: "I progetti di riconversione e i relativi fabbisogni finanziari non costituiscono un impegno per le autorità nazionali quanto piuttosto un orientamento al fine di conseguire un ottimale utilizzo della materia prima agricola con l'obbiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato”;

11.         Il “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera”, approvato il 31 gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all’art. 2 del richiamato D.L. 2/2006, prevede all’allegato n. 1 “Direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione”, che le Regioni promuovano, relativamente ai progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici ricadenti nel territorio di competenza, un “accordo di riconversione produttiva”, nonché degli accordi di filiera territoriali;

12.         L’Allegato n. 1 al Piano ex art. 2, comma 2, del decreto legge n. 2/2006, prevede espressamente che “i progetti di riconversione devono essere ispirati a logiche di libera concorrenza e gli impianti post-riconversione devono presentare caratteristiche industriali, finanziarie e di mercato tali da consentire che i progetti mantengano nel tempo la capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni”;

13.         Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, disposto dal Comitato interministeriale, ha definito quale primo obiettivo degli interventi quello di: “sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, in un ottica di filiera”;

14.         Il Comitato interministeriale ha provveduto a predisporre ed aggiornare annualmente il “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera”, all’interno del quale, per ciò che attiene i progetti di riconversione degli zuccherifici dismessi, stabilisce quanto segue: “Le principali alternative produttive collegate alla riconversione degli ex zuccherifici furono inizialmente individuate nella filiera bioenergetica e, soprattutto, in Abruzzo ed in Emilia-Romagna, in connessione rispettivamente alla ristrutturazione dello stabilimento di Celano e di Pontelagoscuro, nell’orticoltura.”;

15.         Il Piano predisposto dal Comitato interministeriale sulla base dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 2/2006, nella versione revisionata ed approvata nel febbraio del 2009, indica come progetto di riconversione dello stabilimento di Celano (AQ) la realizzazione di una produzione in serra e un impianto di trasformazione orticola, senza fare alcun riferimento alla realizzazione di una centrale elettrica alimentata da biomasse lignocellulosiche;

16.         L’impianto di raffinazione industriale dello zuccherificio di Celano, della società Eridania Sadam S.p.A., del Gruppo Maccaferri, ha seguito l’iter di dismissione produttiva, smantellamento degli impianti, bonifica e ipotesi di riconversione;

17.         L’Intesa Quadro di filiera agro energetica, sottoscritta in data 31 Agosto 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., Power Crop S.r.l., l’A.R.S.S.A. e le Organizzazioni agricole professionali locali ad eccezione di Copagri, prevede espressamente che l’avvio dei lavori possa avvenire solamente a seguito di uno specifico accordo di filiera con le organizzazioni di produttori quale condizione inderogabile per la sostenibilità dell’intervento, alla luce soprattutto di un progetto che prevede, fra l’altro, la realizzazione di una centrale elettrica della potenza di 30 MW elettrici alimentata da biomasse lignocellulosiche, provenienti da una filiera agricola locale che interessa 4.500 Ha di superficie fucense e da coltivazioni dedicate nell’arco di 70 km per un quantitativo di biomassa pari a 270.000 tn/anno al 40% di umidità;

18.         L’Accordo di riconversione presentato e sottoscritto il 19 settembre del 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., la Regione Abruzzo, la Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano, Power Crop S.r.l., le sigle sindacali dei lavoratori prevede la realizzazione di un impianto per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ubicato nell’area dell’ex Zuccherificio di Celano e la realizzazione di una centrale elettrica di 30Mw (elettrici), alimentata da biomassa lignocellulosica;

19.         Per l’attivazione della filiera, le proponenti Eridania Sadam S.p.A. e Power Crop S.r.l. e le Organizzazioni agricole territoriali, con il coordinamento dell’A.R.S.S.A., hanno concordato la realizzazione di una sperimentazione di colture arboree mai avviata;

20.         In data 6 Marzo 2009 le Organizzazioni Professionali Agricole, Confagricoltura L’Aquila, Coldiretti L’Aquila e CIA L’Aquila, con nota indirizzata a tutte le parti in causa, ritirano la propria firma su tutte le intese per la palese violazione di clausole ed impegni che qui si riassumono:

-               Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l. non hanno dimostrato alcun concreto interesse e non si sono impegnate, come per la Centrale a biomasse, per far partire il progetto riguardante la c.d. filiera agricola, rinviando ad una ipotetica disponibilità a collaborare con l’imprenditoria locale, peraltro mai sufficientemente informata, per la realizzazione di un “Centro di  trasformazione Orticola”;

-               Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l. non hanno fornito il numero delle aziende agricole che hanno sottoscritto i contratti di coltivazione sperimentali, né hanno fornito i dati della produzione delle biomasse e le risultanze della sperimentazione effettuata sui vari comprensori;

-               Né la Regione Abruzzo né l’A.R.S.S.A. hanno dimostrato interesse all’iniziativa, la prima non prevedendo alcun tipo di beneficio per le aziende che si impegnano alle riconversioni produttive ai sensi del Reg. CE n. 320/2006, l’Agenzia di Sviluppo Agricolo non avendo svolto alcuna attività di monitoraggio della sperimentazione condotta, né producendo alcuna informativa ufficiale sullo stato dell’arte del progetto.

21.         Negli Accordi intervenuti tra luglio e settembre del 2007, propedeutici all’intervento di riconversione del sito di Celano (AQ), veniva espressamente previsto che, il sito dove sarebbe sorta la centrale a biomasse, sarebbe stato scelto dagli Enti locali coinvolti dal progetto e che, a fronte di questa scelta, sarebbe stato necessario previamente esperire una “verifica della sostenibilità territoriale, agricola ed economica” dell’intervento previsto, in relazione al luogo individuato;

22.         Il Decreto del 2 marzo 2010 del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, all’articolo 2 definisce la "biomassa da intese di filiera" come “la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005”;

23.         Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 definisce chiaramente quali siano i soggetti titolati alla firma degli accordi di filiera o contratti quadro e cioè le imprese agricole e le organizzazioni di produttori; queste ultime per essere riconosciute devono avere, tra l’altro, caratteristiche di scopo, forme giuridiche, requisiti espressamente normati;

24.         In data 7 settembre 2010, con giudizio n. 1559, Il Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo, senza prendere atto (come si evince dal verbale) delle osservazioni inviate dai legittimi portatori di interesse (art.24, comma 9 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006) esprime parere favorevole al Progetto presentato da Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l., con prescrizioni. Tra queste si legge: “la ditta dovrà predisporre una relazione annuale sulle eventuali ricadute ambientali relative alle emissioni in atmosfera sulla piana del Fucino, sulla riserva e sul SIC”; alla luce di ciò appare evidente come lo stesso Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo abbia implicitamente riconosciuta la posizione strategica della localizzazione dell’impianto rispetto ai siti Natura 2000;

25.         Contro la valutazione del Comitato CCR VIA  n. 1559 del 2010, sono attualmente pendenti presso il TAR Abruzzo due ricorsi:

-               Ricorso proposto dal Comune di Luco dei Marsi in data 15 novembre 2010 (con l’intervento ad adiuvandum del Comune di Avezzano) avverso il giudizio n. 1559/2010 del Comitato CCR V.I.A;

-               Ricorso proposto in data 14 novembre 2011 dalle tre confederazioni agricole (CIA, Confagricoltura, Coldiretti), da due associazioni ambientaliste (Legambiente e Fare Verde) e da vari cittadini di Avezzano e Luco dei Marsi avverso il giudizio n. 1559 del 2010 del Comitato CCR V.I.A.

26.         In data 8 Novembre 2011 il Consiglio regionale dell’Abruzzo approva all’unanimità una risoluzione con cui si impegna il Presidente della Giunta e l’assessore competente Mauro Di Dalmazio a:

-               Sospendere il procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto a biomasse in attesa della decisione del Tar Abruzzo;

-               Chiedere una nuova valutazione ambientale, sulla base di quanto previsto dal predetto articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006;

-               Valutare l’ipotesi di predisporre una normativa che contempli il vincolo di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Sanitario, così come richiesto dalle Amministrazioni di Avezzano e Luco dei Marsi.

27.         Con due delibere consiliari successive, n. 75/2010 e n. 85/2010, il Comune di Avezzano ha stabilito che nella fascia contigua della Riserva Naturale del Monte Salviano, la quale viene ad includere il sito proposto dalla Power Crop S.r.l., si applichino le prescrizioni della zona “D” delle NTA;

28.         Tali delibere del Comune di Avezzano, sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR Abruzzo dalla Power Crop S.r.l., risultando tutt’ora aventi piena efficacia, non essendo stata disposta la sospensione o intervenuta la pronuncia del Giudice di merito di annullamento;

29.         In data 16 settembre 2014, il Consiglio regionale dell’Abruzzo approva la risoluzione a firma dei consiglieri Ranieri, Mercante, Bracco, Marcozzi, Berardinetti, Gerosolimo, Di Nicola, Smargiassi e Pettinari recante: “Provvedimento urgente centrale Power Crop S.r.l. di Avezzano. Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91”;

30.         La Regione Abruzzo, con ricorso n. 85 depositato presso la  cancelleria della Suprema Corte il 27 ottobre 2014, ha provveduto ad impugnare in via principale la norma che prevede il commissariamento dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero. La stessa Corte Costituzionale ha fissato la data dell’udienza pubblica del ricorso per il prossimo 7 luglio c.a.;

31.         Il 24 marzo 2015, la “Conferenza di servizi” di cui alla legge 241/1990, indetta al fine di valutare il rilascio dell’Autorizzazione Unica e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ha espresso parere negativo nei confronti del progetto di centrale elettrica alimentata presentato dalla Power Crop S.r.l.;

32.         Il 31 marzo 2015, il Comitato Interministeriale di cui all’art. 2 del decreto legge 2/2006 ha emesso una circolare indirizzata al prefetto de L’Aquila quale commissario ad acta per la riconversione dell’ex zuccherificio di Celano (AQ).

33.         A seguito della ricordata circolare ministeriale, il Prefetto de L’Aquila, in qualità di commissario ad acta, provvede a disdire con nota n. 14321 del 31 marzo 2015 la riunione fissata con le parti sociali, indetta per il 2 aprile c.a.. Contemporaneamente, riporta a tutti i soggetti coinvolti dal processo di riconversione quanto deciso dal Comitato Interministeriale. In particolare, viene sottolineato come sia compito del commissario ad acta quello di individuare un sito alternativo, a seguito della pronuncia negativa da parte della Conferenza di Servizio. All’individuazione del nuovo sito concorreranno la Regione Abruzzo, la Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell’ex zuccherificio Eridania Sadam S.p.a.

 

CONSIDERATO che:

1.             L’impianto presentato dalla Power Crop S.r.l., ad oggi, non è supportato da nessuna filiera agro energetica locale, non sussistendo alcun accordo di filiera o contratto quadro con gli agricoltori locali o con il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole, stante il ritiro delle firme dal precedente accordo di filiera ad opera delle stesse Organizzazioni;

2.             La normativa sulla riconversione, disposta dal Comitato interministeriale con l’allegato n. 1 al Piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo la necessità di accordi di filiera che garantiscano la realizzazione dei progetti di riconversione, allo stato attuale, non potrebbe dirsi rispettata nel caso in cui la Regione Abruzzo rilasciasse i permessi necessari per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse, che la Power Crop S.r.l. vuole realizzare in località Borgo Incile ad Avezzano (AQ);

3.             Non risulta depositato alcun progetto per lo sviluppo della “filiera orticola”, con la realizzazione di un Centro di trasformazione per la valorizzazione delle suddette colture, non possono dirsi rispettati i requisiti richiesti per dare avvio ai lavori di costruzione della centrale elettrica a biomassa, così come stabilito dall’accordo di riconversione presentato e sottoscritto nel settembre del 2007 nonché come previsto dal “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera”, approvato dal Comitato interministeriale nel febbraio del 2009, il quale parla di impianto di trasformazione congiuntamente alla produzione in serra;

4.             All’interno dello stesso Piano per la razionalizzazione e riconversione del settore bieticolo-saccarifero, in più punti si fa riferimento alla riconversione dello stabilimento nell’ottica di una valorizzazione del prodotto orticolo, senza alcun riferimento ad una centrale elettrica alimentata da biomassa lignocellulosica, con potenza elettrica di 30 Mw, un consumo di 270.000 tn/anno di biomassa provenienti da una filiera agricola locale che interessa 4.500 Ha di superficie fucense e da coltivazioni dedicate nell’arco di 70 km e un costo stimabile intorno ai 100 milioni di euro;

5.             Nel settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alla termovalorizzazione delle biomasse, la possibilità di ottenere ritorni economici positivi è strettamente legata alla disponibilità di incentivi pubblici come certificati verdi, conto energia, tariffa omnicomprensiva, certificati bianchi, coefficienti moltiplicativi dell’energia prodotta;

6.             Sono stati fissati, ai sensi dell’articolo 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, il rilascio di certificati verdi, con l’applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8,  riconosciuti alla produzione di energia da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti – quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005;

7.             L’impianto proposto da Power Crop S.r.l. risulta essere economicamente vantaggioso solo in presenza degli incentivi statali alla produzione di energia da biomassa, implicando il venir meno di uno dei requisiti fissati dalla disciplina nazionale ovvero la previsione del mantenimento “nel tempo della capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni”;

8.             La valutazione circa l’impatto dell’impianto proposto da Power Crop S.r.l. all’interno di un contesto come quello fucense, risulta essere stata superficiale ed imprecisa, non avendo preso in considerazione né le caratteristiche orografiche e fisiche proprie della Conca del Fucino, né la vocazione di questo territorio all’interno del quale trovano spazio colture di pregio come le IGP, contribuendo alla produzione di un terzo del PIL agricolo dell’intera Regione Abruzzo, le quali resterebbero danneggiate dalla realizzazione di un simile progetto;

9.             La mancata valorizzazione della vocazione propria del territorio fucense, con il contestuale danneggiamento delle produzioni di pregio come le produzioni IGP non può ritenersi in linea con quanto disposto dal Piano di ristrutturazione approvato dal Comitato interministeriale, nell’ambito del quale viene disposto che gli interventi di riconversione devono realizzare “un ottimale utilizzo della materia prima agricola con l'obbiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato”;

10.         Allo stesso modo, un progetto di riconversione realizzato con i contributi europei, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, che mortifichi una realtà consistente e di pregio, come quella della Piana del Fucino, non può trovarsi in linea con quanto disposto dalla stessa disciplina comunitaria, la quale ha ben evidenziato come la concessione del contributo per la ristrutturazione degli impianti dismessi debba essere realizzata nell’ottica di uno sviluppo dell’attività rurale, nell’interesse dei coltivatori e delle comunità di riferimento;

11.         Il sito proposto dalla Power Crop S.r.l. per la realizzazione della centrale, ricade all’interno della fascia contigua della Riserva Naturale del Monte Salviano. Le delibere del Comune di Avezzano n. 75/2010 e n. 85/2010 ne impediscono la realizzazione in base alla disciplina di cui all’art. 10 della L.R. n. 134/1999;

12.         In più occasioni le Amministrazioni locali, le Organizzazioni Professionali Agricole e i Cittadini hanno dimostrato la forte avversione ad un simile progetto, auspicando un intervento di riconversione non in contrasto con la vocazione e specialità del territorio fucense;

13.         Lo stesso Consiglio regionale, in occasioni distinte, ha approvato due risoluzioni che impegnano la Regione, da un lato, a non dar seguito all’iter autorizzativo in sede di CCR VIA e a provvedere all’introduzione di una disciplina riguardante la Valutazione di Impatto Sanitario, dall’altro, il deposito di un ricorso costituzionale volto ad impugnare la norma sul commissariamento delle opere di riconversione, vincolando la Regione ad una presa di posizione contraria alla realizzazione dell’opera proposta da Power Crop S.r.l.;

14.         Non vi sono le condizioni, definite in sede Comunitaria per l’aiuto alla riconversione, finalizzate allo sviluppo di colture alternative alle bietole da zucchero e allo sviluppo dell’attività agricola locale;

15.         Il Coordinamento Distrettuale del Corpo Forestale dello Stato in data 24/09/2009 riferisce che “l’approvvigionamento dell’ingente biomassa legnosa lascia serie incertezze in termini di disponibilità quantitativa sia per l’attualità che per il futuro, avendo al riguardo circostanziati elementi valutativi sia per la fornitura in loco che per quella reperibile in un raggio di azione di 70 Km dall’impianto”;

16.         Il progetto non tiene conto delle reali esigenze delle aziende agricole del Fucino: razionalizzazione di centri per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli, creazione di una piattaforma commerciale, ecc.;

17.         Il parere positivo rilasciato dal Comitato Valutazione di Impatto Ambientale, risulta essere oggetto di seri e concreti dubbi circa la correttezza, sia formale sia sostanziale, delle valutazioni operate, non avendo preso in considerazione né il parere negativo rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato in ordine all’effettiva capacità di approvvigionamento delle biomasse necessarie, prevista dal progetto presentato, né le valutazioni ed approfondimenti eccepiti dalle OO.PP.AA. nonché dal Comitato di cittadini e dalle associazioni ambientaliste, raffiguranti una realtà agricola ed ambientale in sicuro contrasto con gli obiettivi del progetto di riconversione, né infine ha tenuto conto delle ricordate delibere del Comune di Avezzano che impedirebbero la realizzazione della centrale sul sito individuato dalla stessa Power Crop S.r.l.;

18.         Risultano pendenti due ricorsi al TAR Abruzzo, presentati dalle Amministrazioni di Luco dei Marsi ed Avezzano, nonché dalle OO.PP.AA., dalle associazioni ambientaliste Fare Verde e Legambiente e da diversi Cittadini marsicani, volti ad impugnare proprio il parere positivo rilasciato in sede di Comitato CCR VIA, soprattutto alla luce delle forti criticità rilevate;

19.         Risulta inoltre pendente un ricorso costituzionale promosso dalla stessa Regione Abruzzo, per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’art. 30 ter del D.L. 91/2014, norma che dispone la nomina dei Commissari ad acta nell’ambito dei progetti di riconversione;

20.         Non è mai stata avviata la sperimentazione in ordine alla coltura di biomassa, come previsto nell’iniziale accordo di filiera;

21.         La scelta del sito per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse, rimessa in base alle Intese sottoscritte nel 2007 agli Enti locali coinvolti, è stata operata unilateralmente e senza preavviso dalla Power Crop S.r.l., la quale ha provveduto a richiedere al Consorzio Industriale di Avezzano l’assegnazione di un’area inserita nel perimetro gestito dal Consorzio medesimo. In aggiunta, stante l’individuazione unilaterale del sito operata dalla Power Crop S.r.l., è venuta meno anche la “verifica di sostenibilità”, elemento da ritenere essenziale per l’individuazione di un sito idoneo e non in contrasto con le esigenze del territorio;

22.         Nella riunione del Comitato Interministeriale per il settore bieticolo-saccarifero del 5 febbraio scorso, l'Assessore alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Dino Pepe ha comunicato, come si legge nel verbale, l'incompatibilità del progetto presentato dalle società Eridania Sadam S.p.A. – Power Crop S.r.l. con la naturale vocazione del Fucino per la produzione di prodotti orticoli. Lo stesso Assessore ha ribadito la criticità dell’iter autorizzativo per l'esistenza di due ricorsi al TAR, nei confronti del parere favorevole rilasciato dal Comitato CCR VIA e del contenzioso inerente la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91 tra l’avvocatura regionale Abruzzo e la Corte Costituzionale,  per la nomina del commissario ad acta;

23.         Il Prefetto della Provincia de L’Aquila ha rilevato, in qualità di Commissario ad acta per la riconversione, il mancato rispetto di quanto stabilito in sede di Accordo di riconversione in ordine alla progettazione e realizzazione di un impianto di trasformazione del prodotto orticolo, ponendo seri dubbi sulla validità del progetto della centrale a biomasse;

24.         La stessa Provincia de L’Aquila ha disposto il ritiro della firma dell’Accordo di riconversione a seguito della mancata previsione di un impianto di lavorazione degli ortaggi, come previsto dall’Accordo di riconversione e dal Piano di ristrutturazione approvato dal Comitato interministeriale;

25.         Il progetto di riconversione, allo stato attuale, non è in grado di garantire realmente e con stabilità il reimpiego effettivo delle maestranze inizialmente impiegate presso lo zuccherificio Eridania Sadam S.p.A. di Celano (AQ), venendo meno uno dei requisiti previsti sia dai Regolamenti comunitari che dalle Direttive assunte dal Comitato interministeriale per la riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

26.         La centrale sarebbe in grado di sfruttare solo l’energia prodotta sotto forma di elettricità, pari a 30 Mw, andando persa l’altra parte di energia, ben più cospicua, ottenuta sotto forma di calore, pari a 90 Mw, a causa della mancata previsione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciò comportando un’inefficienza dal punto di vista non solo energetico ma anche economico;

27.         La nota inviata dal Comitato Interministeriale del 31 marzo 2015 e recepita dal Prefetto de L’Aquila in qualità di commissario ad acta, richiede che la Regione Abruzzo partecipi alla definizione del nuovo sito per la realizzazione della centrale a biomasse;

28.         Sempre a seguito della ricordata nota ministeriale, il Prefetto de L’Aquila in qualità di commissario ad acta ha indetto una riunione per il prossimo 29 aprile, alla quale potranno partecipare soltanto i sottoscrittori dell’accordo del 2007, ovvero la Regione Abruzzo, la Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell’ex zuccherificio di Celano (AQ)

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

IMPEGNA

 

Il Presidente e la Giunta Regionale

 

1.             ad assumere ufficialmente una posizione di contrarietà nei confronti del progetto di centrale elettrica a biomasse, proposto dalla Power Crop S.r.l., riconoscendone l’incompatibilità con il contesto socio-economico ed ambientale che contraddistingue la Piana del Fucino e, più in generale, la Marsica e l’Abruzzo;

2.             a ritirare qualsiasi adesione rilasciata dalla Regione Abruzzo ad Accordi o Intese, nell’ambito dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM zucchero, che non prevedano l’effettiva valorizzazione delle vocazioni del territorio abruzzese, con particolare riferimento all’Accordo di riconversione stipulato, in data 19 settembre del 2007, tra la proponente Eridania Sadam S.p.A. e la Regione Abruzzo, la Provincia de L’Aquila, il Comune di Celano, la Power Crop S.r.l. e le sigle sindacali dei lavoratori dell’ex zuccherificio di Celano;

3.             a non sottoscrivere Accordi o Intese, nell’ambito dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM zucchero, che non prevedano l’effettiva valorizzazione delle specifiche vocazioni dei territori abruzzesi cui fanno riferimento i medesimi Accordi o Intese, in risposta alla perdita subita con la chiusura dell’impianto di Celano (AQ);

4.             ad interessare il Comitato interministeriale circa le lacune, mancanze ed inadeguatezze riscontrate nel progetto di riconversione presentato da Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l., al fine di rivedere l’Accordo di riconversione nell’ottica di una reale valorizzazione del territorio marsicano e delle sue peculiarità;

5.             ad assumere tutti gli atti necessarie per regolare l’impiego e la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sul territorio abruzzese, compatibilmente con le peculiarità culturali, paesaggistiche, ambientali, economiche, sanitarie e turistiche dei singoli territori, alla luce della disciplina prevista dal D.lgs. n. 387/2003 e dal Decreto 10 settembre 2010 emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico;

6.             a predisporre una disciplina che introduca la Valutazione di Impatto Sanitario, quale parere positivo al cui rilascio è subordinata la realizzazione di progetti che possano influire negativamente sulle condizioni di salubrità ed integrità dei luoghi e dei territori;

7.             a provvedere ad una revisione del parere rilasciato dal Comitato CCR VIA n. 1559 del 2010, alla luce delle criticità rilevate in narrativa e che hanno dato luogo a ben due ricorsi dinanzi al TAR Abruzzo;

8.             a non rilasciare l’Autorizzazione Unica e L’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce delle gravi mancanze, criticità e dubbi riportati in narrativa, con particolare riferimento ai casi di contrasto fra la normativa nazionale e comunitaria e il progetto presentato dalla Power Crop S.r.l. alla Regione Abruzzo, nonché in ordine alle criticità dovute all’incompatibilità dell’intervento con le caratteristiche propria della Piana del Fucino e con gli obiettivi individuati nell’ambito della riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

9.             a recepire, in base alla L.R. n. 38/1996, la fascia contigua della Riserva del Monte Salviano e le misure già definite dal Comune di Avezzano, al fine di superare gli ipotetici vizi formali contestati dalla Power Crop S.r.l. con l’impugnazione delle delibere, ricordate in narrativa, assunte dall’Amministrazione Comunale;

10.         ad approvare nel minor tempo possibile il Piano di Assetto Naturalistico, presentato dal Comune di Avezzano ed attualmente sottoposto a V.A.S., secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 134/1999;

11.         a trasmettere tempestivamente la presente delibera al Prefetto dell’Aquila, al Comitato interministeriali di cui all’art. 2 del D.L. 2/2006 nonché alla Dirigente del Servizio “Politica Energetica – Qualità dell’Aria – SINA” della Regione Abruzzo, la Dott.ssa Iris Flacco.

a ribadire, durante la riunione con il commissario ad acta del prossimo 29 aprile c.a., la contrarietà della Regione Abruzzo alla realizzazione del suddetto progetto presentato dalla Power Crop S.r.l., sottolineando la necessità di una ridefinizione dell’Accordo di riconversione al fine di individuare un progetto diverso, che possa conciliarsi con le peculiarità della Marsica e dell’Abruzzo, permetta il reimpiego totale delle maestranze dell’ex zuccherificio di Celano (AQ) e costituisca un reale sviluppo del territorio e dell’economia marsicana»