LA
GIUNTA REGIONALE
VISTE
-
la
Legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante “Legge Quadro Nazionale per l’ordinamento
della professione di Guida Alpina”;
-
la
L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e ss.mm. e ii., avente per oggetto: “Ordina-mento
della professione di guida alpina –maestro di alpinismo, di aspirante guida
alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursioni-smo”;
TENUTO
CONTO
-
che,
con nota del 07.03.2014, acquisita al protocollo della Direzione in data
13.03.2014 con il n. RA/72723/DL31/A (Allegato 1), l’Associazione “Scuola di
Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d’Italia A.S.D.”, con sede in Largo
Matteo e Amedeo Giardetti, 5 – 64047 Pietracamela
(TE), ha trasmesso la domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
della Scuola di Montagna denominata “Scuola di Montagna Compagnia delle Guide
Gran Sasso d’Italia”, nonché la documentazione di seguito indicata:
-
copia
del verbale Assemblea Soci del 19.09.2013 in cui è stato nominato il
Di-rettore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 L.R. n. 86/1998 (Allegato
2);
-
copia
dell’atto costitutivo e dello statuto-regolamento della scuola (Allegato 3);
-
copia
della polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso
terzi n. 1006.1009000972, emessa in data 25.10.2013 dalla RSA – Sun Insu-rance Office Ltd;
-
che,
con nota del 26.02.2015, acquisita al protocollo della Direzione in data
26.02.2015 con il n. RA/50626/DL31/A, la citata Associazione ha trasmesso copia
della nuova polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
verso terzi n. 721.400.093, emessa in data 29.10.2014 dalla HDI Assicurazioni
(Allegato 4);
VISTOl’art. 32 della L.R.
16 settembre 1998, n. 86 che riserva alla Regione Abruzzo il compito di
autorizzare l’apertura di scuole di escursionismo naturalistico, di alpinismo,
di sci-alpinismo e di montagna;
CONSIDERATO che
la citata richiesta non contrasta con gli interessi turistici della località
interessata, ai sensi dell’art. 32, comma 3, L.R. 16 settembre 1998, n. 86;
ACCERTATO
-
che
ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 3, della citata L.R. 16
settembre 1998, n. 86;
-
che
l’autorizzazione di cui al suindicato
art. 32 non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;
RITENUTO di
autorizzare l’apertura della Scuola di Montagna denominata “Scuola di Montagna
Compagnia delle Guide Gran Sasso d’Italia” con sede in Largo Matteo e Amedeo Giardetti, 5 – 64047 Pietracamela (TE);
DOPO puntuale
istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
DATO ATTO del
parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Politiche
del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università” e dal Dirigente
del Servizio “Gestione Politiche Attive del Lavoro e Formative” in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente
provvedimento;
a voti unanimi e
palesi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
ai sensi e per
gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente
richiamate nel presente dispositivo:
1. di autorizzare l’apertura della Scuola di
Montagna denominata “Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso
d’Italia”, con sede in Largo Giardetti Matteo e
Amedeo, 5 – 64047 Pietra-camela (TE);
2. di precisare che la suindicata autorizzazione
non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento con i relativi allegati 2 e 3 nel sito www.regione.abruzzo.it/fil
e, a fini meramente notiziali, sul BURAT;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla “Scuola di Montagna Compagnia delle
Guide Gran Sasso d’Italia” ed al
Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ai fini della sua adeguata e opportuna
diffusione.
Segue
Allegato