e
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Inserimento
dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1.
Dopo
l’articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina
dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo
e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di
accompagnatore turistico), è inserito il seguente:
“Art. 35 bis
(Esercizio
dell’attività di accompagnatore turistico)
1. Chi intende esercitare stabilmente la
professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune
territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica
approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA
al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di
turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo 44.
3. I requisiti che consentono l’esercizio
dell’attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:
a) superamento dell’esame di abilitazione
previsto dalla presente legge;
b) possesso dell’attestato di qualifica
post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi
regionali vigenti;
c) abilitazione conseguita presso altra
regione o provincia autonoma, o iscrizione all’albo della regione di
provenienza se previsto.
4. E’ requisito indispensabile l’assenza di
condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
5. Non sono soggetti alle disposizioni per
l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico:
a) i dipendenti delle agenzie di viaggio
nell’esercizio della propria attività lavorativa;
b) chi svolge, non professionalmente,
l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza
fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali
a favore dei propri associati.".
Art.
2
(Modifiche
all’articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge
regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle
leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22" sono
sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86
(Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di
aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di
escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39
(Disciplina della professione di maestro di sci).".
Art.
3
(Sostituzione
dell’articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1.
L’articolo
37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art.
37
(Esercizio
dell’attività di guida turistica)
1. Chi intende esercitare stabilmente la
professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente
competente la SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA
al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di
turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo 44.
3. I requisiti che consentono l’esercizio
dell’attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:
a) superamento dell’esame di abilitazione
previsto dalla presente legge;
b) possesso dell’attestato di qualifica
post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
c) abilitazione conseguita presso altra
regione o provincia autonoma, o iscrizione all’albo della regione di provenienza
se previsto.
4. E’ requisito indispensabile l’assenza di
condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.".
Art.
4
(Sostituzione
dell’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1.
L’articolo
38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art.
38
(Esami
di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)
1. Gli esami di abilitazione per guida turistica
e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova
orale.
2. Ai fini dell’ammissione all'esame di
abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) diploma di maturità conseguito presso
istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da
istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo
di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in
Italia;
b) non aver riportato condanne penali.
3. I requisiti devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento
degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura
regionale competente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale
sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accertamento
dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
b) le modalità di accertamento delle
conoscenze linguistiche ai fini dell’estensione linguistica per le guide turistiche
e per gli accompagnatori turistici già abilitati;
c) la composizione e il funzionamento delle
commissioni per gli esami di abilitazione;
d) le materie oggetto degli esami di
abilitazione.
5. Gli esami di abilitazione per guida
turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o
disgiuntamente.
6. La spesa per lo svolgimento degli esami
abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel
bando emanato dalla struttura regionale competente.".
Art.
5
(Inserimento
dell'art. 38 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39 è inserito il seguente:
“Art. 38 bis
(Esercizio
delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di
altri Stati membri dell’Unione europea)
1. Ai cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di
accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6
agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013) e al
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania).".
Art.
6
(Sostituzione
dell’articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L’articolo 43 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art. 43
(Attestati
di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)
1. Il Dipartimento competente in materia di
turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione
allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.
2. L’abilitazione alla professione di guida
turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 3
della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013).".
Art.
7
(Sostituzione
dell’articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L’articolo 44 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art. 44
(Elenchi
regionali)
1. Sono istituiti presso il Servizio
preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla
tenuta e all’aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli
accompagnatori turistici.
2. Gli accompagnatori turistici e le guide
turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta,
agli elenchi di cui al comma 1.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno
valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet
istituzionale della Regione.
4. L’iscrizione negli elenchi ha validità
quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la
richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti
alla data di scadenza del quinquennio.
5. Decorso il quinquennio, il Servizio
preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non
rinnovano la richiesta di cui al comma 4.".
Art. 8
(Modifiche
all’articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. All’articolo 45 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "ed un
distintivo che deve essere tenuto bene" sono sostituite dalle parole:
"da tenere".
b) al comma 2 le parole: "e le
indicazioni della licenza comunale" sono abrogate.
Art.
9
(Modifiche
all’articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. All’articolo 47 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "e, in
particolare, attività di carattere commerciale" sono soppresse;
b) al comma 3 le parole "privi della
rispettiva licenza" sono sostituite dalle parole: "non abilitati e
che non abbiano presentato la SCIA";
c) i commi 2 e 4 sono abrogati.
Art.
10
(Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. All’articolo 48 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "munite di
licenza" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: "muniti di
licenza," sono soppresse.
Art.
11
(Sostituzione
dell’articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L’articolo 49 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art. 49
(Sanzioni)
1. Per le violazioni della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per
l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico
senza la relativa abilitazione;
b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per
l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica
senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 35 bis, comma 1 e
all’articolo 37, comma 1;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque
si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la
professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa
abilitazione;
d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il
mancato rispetto del divieto previsto dall’articolo 47, comma 1.
2. In caso di reiterazione di una delle
violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata.".
Art.
12
(Modifiche
all’articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. All’articolo 50 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "al Comune di
residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente" sono
sostituite dalle parole: "ai comuni";
b) il comma 2
è abrogato.
Art.
13
(Sostituzione
dell’articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L’articolo 51 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art. 51
(Norme
transitorie)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori
turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della
DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256
del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti
di diritto negli elenchi regionali di cui all’articolo 44.".
Art.
14
(Sostituzione
dell’articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L’articolo 53 della legge regionale 14
luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:
“Art. 53
(Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dalle spese per
l’accesso agli esami di cui all’articolo 38 della presente legge, quantificati
in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio
pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata
nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova
istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l’accesso agli
esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico"
con uno stanziamento, di competenza e cassa per l’anno 2015 e solo competenza
per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.
2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli
esami di cui all’articolo 38 della presente legge, quantificati in euro
10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio
pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell’ambito della unità
previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione
denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per
accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa
per l’anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro
10.000,00.
3. Per gli esercizi successivi, i relativi
stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di
bilancio.".
Art.
15
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati i seguenti articoli della
legge regionale 14 luglio 1987, n. 39:
a) articolo 39 (Composizione e funzionamento
della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete
turistico ed accompagnatore turistico);
b) articolo 40 (Requisiti di ammissione
all'esame);
c) articolo 41 (Presentazione delle
domande);
d) articolo 42 (Materie d'esame);
e) articolo 46 (Tariffe).
2. La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8
(Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di
guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione
norme di funzionamento) è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 5 Maggio 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso
***************
TESTO
DEGLI ARTICOLI 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50 DELLA LEGGE
REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39
"Disciplina dell'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di
interprete turistico e di accompagnatore turistico"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 MAGGIO 2015
N. 9
"Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39
(Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico
e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle
competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi
quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella
banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili
nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali",
all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete
turistico e di accompagnatore turistico.
Art. 36
(Ambienti naturali montani)
L’esercizio delle professioni, di cui ai precedenti articoli 33 e 35, non
è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente
demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge
regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida
alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di
media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge
regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di
sci).
Art. 39
(Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d’esame per
guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico)
[Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete
turistico ed accompagnatore turistico, composta da:
1) il componente la Giunta
regionale preposto al Settore turismo o suo delegato che la presiede;
2) un esperto in organizzazione
e legislazione turistica;
3) un esperto in archeologia;
4) un esperto in geografia
turistica;
5) un dirigente del Settore
turismo;
6) un docente di italiano;
7) un docente in storia
dell’arte;
8) un docente in ciascuna delle
lingue straniere previste dal bando e delle lingue facoltative;
9) un rappresentante degli enti
turistici periferici della Regione scelto tra quelli segnalati dagli enti
medesimi;
10) un rappresentante delle
associazioni di categoria scelto tra i nominativi segnalati dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello regionale;
11) un rappresentante degli agenti
di viaggio designato dall’organizzazione più rappresentativa di categoria.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
regionale del servizio turismo di livello non inferiore al VII.
La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta regionale, dura in
carica tre anni e può essere riconfermata.
Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento
economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto, 1973, n. 35 e 21 giugno
1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal
candidato.
Per l’ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il
punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.
Il candidato deve riportare, per il riconoscimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore
ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei
decimi.
Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa
idoneità, un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione
complessiva, dà luogo alla attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa
superata.
La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale
dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni adottate.]
Art. 40
(Requisiti di ammissione all’esame)
[Ai fini dell’ammissione all’esame, gli aspiranti all’esercizio della
professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore
turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di
altro Stato membro della C.E.E.;
b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili
e politici;
d) idoneità fisica all’esercizio
della professione certificata in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione della domanda;
e) diploma di scuola media
superiore o titolo equipollente.]
Art. 41
(Presentazione delle domande)
[La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico
deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale,
Servizio turismo, Ufficio attività professionali turistiche.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 40.
Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l’attività
professionale per la quale chiedono l’abilitazione, una tra le lingue straniere
incluse nel bando e le eventuali lingue straniere facoltative nelle quali
intendono sostenere l’esame.
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data della
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.]
Art. 42
(Materie d’esame)
[Le materie d’esame vertono per le distinte figure professionali, sulle
seguenti materie:
A) Guida turistica:
- prova scritta:
a) caratteri storici-artistici,
geografici, paesaggistici, naturalistici ed economici del territorio regionale;
- prova orale:
a) materie della prova scritta;
b) colloquio in una delle lingue
straniere indicate nel bando di concorso ed a scelta del candidato;
c) colloquio in una o più lingue
straniere facoltative indicate dal candidato;
d) compiti e norme di esercizio
dell’attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.
B) Interprete turistico:
- prova scritta:
a) composizione in una o più
lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.
- prova orale:
a) colloquio ed esercizio di
traduzione nelle lingue in oggetto della composizione scritta;
b) principi di tecnica e
legislazione turistica;
c) compiti e norme di esercizio
dell’attività professionale.
C) Accompagnatore turistico:
- prova scritta:
a) geografia turistica italiana,
europea ed extraeuropea.
- prova orale:
a) materie della prova scritta;
b) compiti e norme di esercizio
dell’attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica;
c) nozioni di tecnica dei
trasporti, valutaria e doganale;
d) colloquio in una lingua
straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.]
Art. 45
(Tessera di riconoscimento)
A seguito dell’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il
Settore turismo della Giunta regionale rilascia agli interessati una tessera
personale di riconoscimento da tenere in vista nell’espletamento dell’attività
professionale.
La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia
dell’intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso [e le
indicazioni della licenza comunale].
Art. 46
(Tariffe)
[Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli
interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente, dalla
Giunta regionale, sentiti gli enti periferici per il turismo e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per
quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate
tariffe preferenziali.
Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali,
aventi efficacia interna, nonché gli accordi contrattuali regolanti i rapporti
giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette.]
Art. 47
(Divieti)
Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori
turistici, nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività
estranee alla loro professione [e, in particolare, attività di carattere
commerciale].
[Il divieto comprende, inoltre, l’esercizio di ogni attività in
concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di
clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.]
È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi
alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi
o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di
accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato
la SCIA.
[È fatto, altresì, divieto ai soggetti di cui al primo comma di applicare
tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 46.]
Art. 48
(Agevolazioni)
Le guide turistiche [munite di licenza], nell’esercizio della propria
attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura
al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i
monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai
sensi dell’art. 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448.
La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli
interpreti turistici, [muniti di licenza,] nel caso in cui occorra l’attività
dell’interprete oltre quella della guida turistica locale.
Art. 50
(Vigilanza e controllo)
L’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo
sull’attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli
interpreti turistici, è demandato ai comuni.
[I provvedimenti d’irrogazione delle sanzioni amministrative posti in
essere dai Comuni in forza della presente legge devono essere comunicati al
Presidente della Giunta regionale ed al Settore turismo della stessa.]
I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a
corrispettivo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle
attività professionali turistiche.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da
una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione
della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e
di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla
normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di
cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui
la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati
tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della
segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È
fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per
l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui
al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2
LUGLIO 2010, N. 104]
6. Ove il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni
di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la
dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle
verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il testo dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 3
(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea.
Caso EU Pilot 4277/12/MARK)
1. L'abilitazione alla
professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai
fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il
riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della
qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica
nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in
regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna
autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i
siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali
occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina
del procedimento di rilascio.