Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

 

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.      Dopo l’articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), è inserito il seguente:

 

 

“Art. 35 bis

(Esercizio dell’attività di accompagnatore turistico)

 

1.       Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2.       Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 44.

3.       I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a)       superamento dell’esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b)      possesso dell’attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c)       abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all’albo della regione di provenienza se previsto.

4.       E’ requisito indispensabile l’assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5.       Non sono soggetti alle disposizioni per l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico:

a)       i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa;

b)      chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.".

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).".

 

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.      L’articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 37

(Esercizio dell’attività di guida turistica)

 

1.       Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2.       Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 44.

3.       I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

a)       superamento dell’esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b)      possesso dell’attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi  regionali vigenti;

c)       abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all’albo della regione di provenienza se previsto.

4.       E’ requisito indispensabile l’assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.".

 

Art. 4

(Sostituzione dell’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.      L’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

 

1.       Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2.       Ai fini dell’ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)       diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b)      non aver riportato condanne penali.

3.       I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.

4.       Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a)       i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b)      le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell’estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

c)       la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;

d)      le materie oggetto degli esami di abilitazione.

5.       Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.

6.       La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.".

 

Art. 5

(Inserimento dell'art. 38 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       Dopo l’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è inserito il seguente:

“Art. 38 bis

(Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea)

 

1.       Ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).".

 

Art. 6

(Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       L’articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 43

(Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

 

1.       Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

2.       L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).".

 

Art. 7

(Sostituzione dell’articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       L’articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 44

(Elenchi regionali)

 

1.       Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all’aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

2.       Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.

3.       Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

4.       L’iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5.       Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.".

 

 

Art. 8

(Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       All’articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a)       al comma 1 le parole: "ed un distintivo che deve essere tenuto bene" sono sostituite dalle parole: "da tenere".

b)      al comma 2 le parole: "e le indicazioni della licenza comunale" sono abrogate.

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       All’articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a)       al comma 1 le parole: "e, in particolare, attività di carattere commerciale" sono soppresse;

b)      al comma 3 le parole "privi della rispettiva licenza" sono sostituite dalle parole: "non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA";

c)       i commi 2 e 4 sono abrogati.

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       All’articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a)       al comma 1 le parole: "munite di licenza" sono soppresse;

b)      al comma 2 le parole: "muniti di licenza," sono soppresse.

 

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       L’articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 49

(Sanzioni)

 

1.       Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)       da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

b)      da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 35 bis, comma 1 e all’articolo 37, comma 1;

c)       da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

d)      da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall’articolo 47, comma 1.

2.       In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.".

 

Art. 12

(Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       All’articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a)       al comma 1 le parole: "al Comune di residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente" sono sostituite dalle parole: "ai comuni";

b)      il comma 2  è abrogato.

 

Art. 13

(Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       L’articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 51

(Norme transitorie)

 

1.       Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256 del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all’articolo 44.".

 

Art. 14

(Sostituzione dell’articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

 

1.       L’articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

(Norma finanziaria)

 

1.       I proventi derivanti dalle spese per l’accesso agli esami di cui all’articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l’accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l’anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

2.       Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all’articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell’ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l’anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3.       Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.".

 

Art. 15

(Abrogazioni)

 

1.       Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39:

a)       articolo 39 (Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico);

b)      articolo 40 (Requisiti di ammissione all'esame);

c)       articolo 41 (Presentazione delle domande);

d)      articolo 42 (Materie d'esame);

e)       articolo 46 (Tariffe).

2.       La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento) è abrogata.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 5 Maggio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DEGLI ARTICOLI 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39

 

"Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 MAGGIO 2015 N. 9

"Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

 

Art. 36

(Ambienti naturali montani)

 

L’esercizio delle professioni, di cui ai precedenti articoli 33 e 35, non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

 

Art. 39

(Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d’esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico)

 

[Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, composta da:

1)      il componente la Giunta regionale preposto al Settore turismo o suo delegato che la presiede;

2)      un esperto in organizzazione e legislazione turistica;

3)      un esperto in archeologia;

4)      un esperto in geografia turistica;

5)      un dirigente del Settore turismo;

6)      un docente di italiano;

7)      un docente in storia dell’arte;

8)      un docente in ciascuna delle lingue straniere previste dal bando e delle lingue facoltative;

9)      un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione scelto tra quelli segnalati dagli enti medesimi;

10)    un rappresentante delle associazioni di categoria scelto tra i nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

11)    un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall’organizzazione più rappresentativa di categoria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale del servizio turismo di livello non inferiore al VII.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta regionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto, 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal candidato.

Per l’ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.

Il candidato deve riportare, per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.

Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità, un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo alla attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.

La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni adottate.]

 

Art. 40

(Requisiti di ammissione all’esame)

 

[Ai fini dell’ammissione all’esame, gli aspiranti all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)       cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;

b)      maggiore età;

c)       godimento dei diritti civili e politici;

d)      idoneità fisica all’esercizio della professione certificata in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

e)       diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.]

 

 

Art. 41

(Presentazione delle domande)

 

[La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, Servizio turismo, Ufficio attività professionali turistiche.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l’attività professionale per la quale chiedono l’abilitazione, una tra le lingue straniere incluse nel bando e le eventuali lingue straniere facoltative nelle quali intendono sostenere l’esame.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.]

 

Art. 42

(Materie d’esame)

 

[Le materie d’esame vertono per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

A)     Guida turistica:

-        prova scritta:

a)      caratteri storici-artistici, geografici, paesaggistici, naturalistici ed economici del territorio regionale;

-        prova orale:

a)      materie della prova scritta;

b)      colloquio in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso ed a scelta del candidato;

c)      colloquio in una o più lingue straniere facoltative indicate dal candidato;

d)      compiti e norme di esercizio dell’attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.

B)      Interprete turistico:

-        prova scritta:

a)      composizione in una o più lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.

 

-        prova orale:

a)      colloquio ed esercizio di traduzione nelle lingue in oggetto della composizione scritta;

b)      principi di tecnica e legislazione turistica;

c)      compiti e norme di esercizio dell’attività professionale.

C)      Accompagnatore turistico:

-        prova scritta:

a)      geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea.

-        prova orale:

a)      materie della prova scritta;

b)      compiti e norme di esercizio dell’attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica;

c)      nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;

d)      colloquio in una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.]

 

Art. 45

(Tessera di riconoscimento)

 

A seguito dell’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il Settore turismo della Giunta regionale rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell’espletamento dell’attività professionale.

La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell’intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso [e le indicazioni della licenza comunale].

 

Art. 46

(Tariffe)

 

[Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti periferici per il turismo e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, aventi efficacia interna, nonché gli accordi contrattuali regolanti i rapporti giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette.]

 

Art. 47

(Divieti)

 

Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione [e, in particolare, attività di carattere commerciale].

[Il divieto comprende, inoltre, l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.]

È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

[È fatto, altresì, divieto ai soggetti di cui al primo comma di applicare tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 46.]

 

Art. 48

(Agevolazioni)

 

Le guide turistiche [munite di licenza], nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell’art. 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli interpreti turistici, [muniti di licenza,] nel caso in cui occorra l’attività dell’interprete oltre quella della guida turistica locale.

 

Art. 50

(Vigilanza e controllo)

 

L’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull’attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato ai comuni.

[I provvedimenti d’irrogazione delle sanzioni amministrative posti in essere dai Comuni in forza della presente legge devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale ed al Settore turismo della stessa.]

I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)

 

1.       Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.       L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.       L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.       Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.       [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]

6.       Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Il testo dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK)

 

1.       L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2.       Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica.

3.  Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.