IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI i Regolamenti (CE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio nn. 852, 853, 854 e 882 del
29.04.2004;
VISTO L’art. 24 del Reg. (CE) del parlamento
europeo e del consiglio n. 1069 del 21.10. 2009 recante “Norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) 1774/2002 (Regolamento sui
sottoprodotti di origine animale)”;
VISTO L’Allegato V – Capo I -Sezione I, comma
2, lettera F, punto i del Regolamento (CE) n. 142 del 25.02.2011 recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTO Il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del
Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare”
per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della
distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati
alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n. 2076
“Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per
l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE)
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;
VISTO il D.Lgs. n.
193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari
nel medesimo settore”;
VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009
Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per
l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
PRESO ATTO dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009
nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida
applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del
29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida
applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la propria precedente Determinazione -
DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle intese e degli accordi, in sede
di Conferenza Permanente Stato-Regioni;
VISTO il D.Lgs.
n.194 del 19.11.2008 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”;
VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13.09.2012 n.158,
recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art. 8 “Norme in
materia di sicurezza alimentare e di bevande”;
VISTA la deliberazione di G.R. del 07.03.1996
n.757 concernente “Istituzione Commissione Permanente per l’attuazione del D. L.vo n.131 del 27.01.1992 in attuazione della Direttiva
79/923/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla
molluschicoltura, nonché dell’applicazione del D. Lgs
n.530 del 30.12.92, in attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le
norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi
bivalvi vivi”;
VISTA la deliberazione di giunta Regionale n.
1389 del 23.06.1999 recante “Approvazione della classificazione delle zone di
produzione dei molluschi bivalvi vivi, D.G.R. 01.07.1998 n. 1713. Integrazione
per classificazione specchio di mare in concessione per allevamento mitili, Soc. Acquachiara S.r.l. Porto Punta Penna di Vasto”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale
n.146 del 28.02.2001 recante “mappa delle acque marine costiere della regione
Abruzzo, sedi di banchi naturali di Mytilus spp. Aggiornamento ed integrazione della Mappa delle Acque
Marine di cui alla D.G.R. n.1713/98;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.
807 del 05 dicembre 2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione
Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”. Piano di
Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della
Regione Abruzzo;
VISTO il D. Lgs
31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge
15.03.1997, n.59;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 “Individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire
alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del
titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
VISTO il Reg. (CE) n.2073 del 15.11.2005
“Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari”;
PRESO ATTO dell’Intesa della conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano n. 79/CSR del 08.07.2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del
Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei
molluschi bivalvi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della
Regione Abruzzo”;
ACQUISITO il fascicolo allegato alla nota del
Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti 2669-B/S. VET
del 16.12.2014, acquisita al protocollo regionale con n. RA/342086 del
23.12.2014, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig.
Spinelli Antonio – legale rappresentante della Ditta “Spinelli Antonio” –
relativa alla richiesta di inserimento di un allevamento di mitili nella mappa
regionale delle acque marine - variazione area di produzione e raccolta di
molluschi bivalvi della Regione Abruzzo;
ATTESO che trattasi di concessione di filari
ricompresi all’interno di area già classificata precedentemente per la Società
Acquachiara S.r.l.; ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera
a) come classe “A”;
PRESO ATTO della concessione demaniale
marittima per miticoltura in mare aperto –
autorizzazione ai sensi dell’Art. 45 bis del codice della Navigazione, prot. RA/192577 del 16.07.2014;
ACCERTATA infine, la regolarità e la
congruità della documentazione a corredo della istanza in parola e la sua
conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;
VISTO l’art.5 della L.R. del 14 settembre
1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
per le motivazioni e le finalità di cui in
narrativa
1)
che la ditta “spinelli antonio”,
sede legale in Contrada Termini n. 2, comune di Casalbordino (CH) è titolare
dell’impianto di miticoltura in mare aperto sotto
descritto;
2)
di confermare la classificazione “Zona di
Tipo A” lo specchio acqueo sede dell’impianto di miticoltura,
costituito da filari, della lunghezza di metri 2.000 delimitati dalle seguenti
coordinate:
-
Vertice A – 42°09’09’’N, 14°45’41’’E;
-
Vertice B – 42°08’14’’N 14°46’53’’E;
-
Vertice C - 42°08’89’’N, 14°45’68’’E
-
Vertice D – 42°07’93’’N, 14°46’34’’E.
3)
il sig. Spinelli Antonio (C.F.
SPNNTN64C28B865P), legale rappresentante della Ditta in parola - che per gli
effetti del presente atto acquisisce la titolarità del provvedimento
autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo Servizio Regionale, per il
tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti,
eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività e di
ogni altro requisito di legge;
4)
di comunicare l’adozione della presente
determina al Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti,
competente sull’impianto a mare che effettuerà i controlli e gli accertamenti
previsti dalle norme, all’interno dell’allevamento ubicato nella zona di mare
di cui al precedente punto 2);
5)
di informare del presente provvedimento, il
Sindaco del Comune ove ha sede l’impianto di miticoltura
in oggetto;
6)
di trasmettere il lo stesso provvedimento
all’Ufficio circondariale Marittimo di Vasto;
7)
di trasmettere copia del presente
provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell’art.16 comma 10
della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
8)
di disporre la pubblicazione del presente
atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli