Progetto di modifica al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.: “Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)”.

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 2 del 9.04.2015 del Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1

(Modifiche al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.)

 

1.    All’articolo 3 (Eventi ammissibili e non ammissibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1, lett. a), la parola “workshop” è soppressa;

b)   il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale.”.

2.    All’articolo 9 (Istruttoria e valutazione delle proposte), comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla lett. a), la parola “quarantacinque” è sostituita con la seguente: “sessanta”;

b)   alla lett. b), la parola “quarantacinque” è sostituita con la seguente: “sessanta”.

3.    All’articolo 11 (Graduatoria beneficiari e accettazione contributo), il comma 3 è abrogato.

4.    All’articolo 12 (Spese ammissibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1, lett. b), le parole “o ristorazione” sono soppresse;

b)   al comma 4, la lett. a) è sostituita dalla seguente: “a) le spese connesse al vitto dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi.”;

c)    il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a), può essere considerata ammissibile se costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell’evento e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.”.

5.    All’articolo 13 (Rendicontazione delle spese), il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, ai Servizi competenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo: qualora alla data di comunicazione di concessione del contributo l’evento non sia stato ancora realizzato, il termine dei sessanta giorni per la rendicontazione decorre dalla data della realizzazione dell’evento. Se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.”.

6.    All’articolo 14 (Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi), il comma 3 è abrogato.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso