VISTO l’art. 121 della Costituzione come
modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto
regionale;
VISTO il verbale n. 2 del 9.04.2015 del
Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche
al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.)
1. All’articolo 3 (Eventi ammissibili e non ammissibili),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a), la parola
“workshop” è soppressa;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ciascun
soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento,
istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al
Consiglio regionale.”.
2. All’articolo 9 (Istruttoria e valutazione delle
proposte), comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a), la parola
“quarantacinque” è sostituita con la seguente: “sessanta”;
b) alla lett. b), la parola
“quarantacinque” è sostituita con la seguente: “sessanta”.
3. All’articolo 11 (Graduatoria beneficiari e accettazione
contributo), il comma 3 è abrogato.
4. All’articolo 12 (Spese ammissibili), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. b), le parole
“o ristorazione” sono soppresse;
b) al comma 4, la lett. a) è
sostituita dalla seguente: “a) le spese connesse al vitto dei partecipanti,
relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione
degli eventi.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La tipologia di
spesa di cui al comma 4, lettera a), può essere considerata ammissibile se
costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell’evento e va dettagliatamente
specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata
valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è
comunque rimessa al Servizio competente.”.
5. All’articolo 13 (Rendicontazione delle spese), il comma 2
è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei
contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute
è presentata, a pena di decadenza, ai Servizi competenti entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del
contributo: qualora alla data di comunicazione di concessione del contributo
l’evento non sia stato ancora realizzato, il termine dei sessanta giorni per la
rendicontazione decorre dalla data della realizzazione dell’evento. Se tale
termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del
contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di
decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte del Servizio competente.”.
6. All’articolo 14 (Liquidazione dei contributi
provvisoriamente concessi), il comma 3 è abrogato.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso