Per le
motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
la ditta DI FAZIO s.r.l. con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 120 Perano
(CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita
in località “Mulinello” nel Comune di Mozzagrogna (CH), individuata in catasto
al foglio di mappa n.12 particella n. 120 del Comune Censuario di Mozzagrogna
(CH), alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è
obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con
delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei
disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal
Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio e
dell’elaborato che individua il percorso dei mezzi vistato dal Comune.
Articolo 2
La zona
interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione
è valida fino al termine fissato per anni 2 (due) dalla data di notifica del
presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.
La presente
Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto
Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.
Articolo 4
Il deposito
cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 100.000,00
(centomila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria
n. 2072873 stipulata in data 11.02.2015 con la Coface
via G. Spadolini, 4 – 20141 Milano;
Articolo 5
La ditta deve
fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i
mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Articolo
6
La ditta deve
altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle
seguenti prescrizioni:
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente è di mc. 12.920 e complessivamente di mc.
25.840 per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed
in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Articolo
11
La
presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:
Articolo
12
Avverso
il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO