Cava di ghiaia in località “Mulinello” del Comune di Mozzagrogna (CH).

Ditta: DI FAZIO s.r.l. con sede in Perano (CH).  Autorizzazione apertura cava.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta DI FAZIO s.r.l. con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 120 Perano (CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita in località “Mulinello” nel Comune di Mozzagrogna (CH), individuata in catasto al foglio di mappa n.12 particella n. 120 del Comune Censuario di Mozzagrogna (CH), alle seguenti norme e condizioni:

 

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio e dell’elaborato che individua il percorso dei mezzi vistato dal Comune.

 

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

 

Articolo 3

L’autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

 

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. 2072873 stipulata in data 11.02.2015 con la Coface via G. Spadolini, 4 – 20141 Milano;

 

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

 

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

 

1.        L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.        La ditta, al fine di garantire il rispetto del franco di mt. 2,00 sopra il livello della falda acquifera, deve apporre n.1 piezometro per il monitoraggio stagionale da documentare a fine coltivazione;

3.        Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

4.        Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire con terreno vegetale nel rispetto delle norme vigenti, con il raccordo ai terreni circostanti ed una pendenza non superiore a 20° sull’orizzontale;

5.        Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

6.        Le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Coface con sede legale in via G. Spadolini, 4 Milano, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento in favore dell’Ente Beneficiario (Regione Abruzzo), della somma garantita dalla polizza fidejussoria n. 2072873 stipulata in data 11.02.2015.

 

 

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

 

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 12.920 e complessivamente di mc. 25.840 per l’intera durata dell’attività.

 

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

 

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

 

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

 

  1. al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
  2. al Comune di Mozzagrona (CH);
  3. alla Compagnia Coface via G. Spadolini, 4 – 20141 Milano;

 

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta