RICHIAMATI:
-
lo Statuto della Regione Abruzzo che
all’art. 7, comma 1, stabilisce che la Regione promuove il diritto al lavoro ed
alla qualità della vita garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro;
-
la Legge Regionale del 10 marzo
2008, n. 5 “Un sistema di
garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010“;
-
il Decreto Legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;
-
il Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha individuato,
in particolare, le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere
ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il
conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari
nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello
Stato e/o Regioni;
-
gli artt. 34, 35 e 36 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante “Regolamento
di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo
140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e concernenti,
rispettivamente, “Assistenza sanitaria”, “Accertamenti sanitari”
e “Misure di profilassi”;
-
il Decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente “Regolamento recante individuazione
degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”;
-
il Decreto del Ministero
dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono determinati i compensi da
corrispondere ai Medici Incaricati annualmente del Servizio sanitario nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
CONSIDERATO che tale Accordo persegue le finalità fissate
dallo Statuto ed in particolare s’inserisce nel contesto dei rapporti tra la
Regione e lo Stato improntati sul principio di sussidiarietà e di leale
collaborazione;
RITENUTO di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione
Abruzzo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale VV.F.
Abruzzo per la definizione delle funzioni svolte dal Medico incaricato del
Servizio Sanitario presso le sedi VV.F. della Regione Abruzzo (Allegato A);
RITENUTO di stabilire che le ASL territorialmente competenti
provvederanno alla stipula dei successivi protocolli operativi fissando
unitariamente alla Direzione Regionale VV.F., nel rispetto della vigente
normativa contrattuale, gli obblighi reciproci e le modalità di individuazione
del Medico Incaricato dalla ASL;
DI DARE ATTO che:
-
l’Accordo non comporterà oneri a carico
della Regione;
-
il Presidente della Giunta Regionale
provvederà alla sottoscrizione dell’Accordo con il Direttore Regionale VV.F.
Abruzzo;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del
Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla
regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla
conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa, che si intendono
integralmente trascritte ed approvate:
- di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale VV.F. Abruzzo per
la definizione delle funzioni svolte dal Medico Incaricato del Servizio
Sanitario presso le sedi VV.F. della Regione Abruzzo (Allegato A), in quanto
tale Accordo persegue le finalità fissate dallo Statuto della Regione Abruzzo ed
in particolare s’inserisce nel contesto dei rapporti tra la Regione e lo Stato
improntati sul principio di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- di dare atto che l’Accordo sarà sottoscritto dal Presidente
della Giunta Regionale e dal Direttore Regionale VV.F. Abruzzo e non comporterà
oneri a carico della Regione;
- di stabilire che le ASL territorialmente competenti
provvederanno alla stipula dei successivi protocolli operativi fissando
unitariamente alla Direzione Regionale VV.F., nel rispetto della vigente
normativa contrattuale, gli obblighi reciproci e le modalità di individuazione
del Medico Incaricato dalla ASL;
- di trasmettere il presente provvedimento alle ASL per il
seguito di competenza;
- di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento
sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2012;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato