IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
VISTA la
domanda presentata in data 10 APRILE 2014, Protocollo
RA101638/2, dal Signor:
per il tramite
dell’UOFAA (Unione Operatori Di Fecondazione Artificiale Animale – Strada Prov. 195 Km 0+230 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)) ai
fini dell’iscrizione nell’elenco
regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L –
OPERATORI PRATICI;
VISTA la legge
15 gennaio 1991,n.30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto
19 luglio 2000, n.403, ( G.U. 8 gennaio
2001, n.5 );
VISTE le
procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del
Regolamento di esecuzione della Legge 15
gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul
B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;
DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle
normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con
integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover
applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO,
infine, che il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo debba
essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi
delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTA la legge
regionale n.77/99;
DISPONE
1. l’iscrizione
del Signor:3. di fare obbligo al Signor BELFANTE
PIERDOMENICO:
3.1. rifornirsi
di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2. mantenere
in buono stato di conservazione il materiale seminale;
3.3. utilizzare
esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione
artificiale;
3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti
dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione
strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se
presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;
3.5. utilizzare
ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
3.6. non
suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7. trasmettere la certificazione degli
interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione
all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;
3.8. comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche
Agricole - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara -
preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata
in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/2;
3.9. di
praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina nell’allevamento
IT002PE039 ubicato in Comune di Alanno (PE), via S. Agata ed in altrui
allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della regione Abruzzo
4. di autorizzare il Servizio Gabinetto
di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT,
ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo