Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale - Sezione L

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la domanda  presentata  in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/2, dal Signor:

 

 

per il tramite dell’UOFAA (Unione Operatori Di Fecondazione Artificiale Animale – Strada Prov. 195 Km 0+230 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)) ai fini dell’iscrizione  nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L – OPERATORI  PRATICI;

VISTA la legge 15 gennaio 1991,n.30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 19 luglio 2000,  n.403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n.5 );

VISTE le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

 

DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

RITENUTO, infine, che il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

 

VISTA la legge regionale n.77/99;

DISPONE

1.    l’iscrizione del Signor:3.  di fare obbligo al Signor BELFANTE PIERDOMENICO:

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;

3.8. comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/2;

3.9. di praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina nell’allevamento IT002PE039 ubicato in Comune di Alanno (PE), via S. Agata ed in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della regione Abruzzo

4. di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo