Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale - Sezione L

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la domanda  presentata  in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/1, dal Signor:

 

 

 

per il tramite dell’UOFAA (Unione Operatori Di Fecondazione Artificiale Animale – Strada Prov. 195 Km 0+230 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)) ai fini dell’iscrizione  nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L – OPERATORI  PRATICI;

VISTA la legge 15 gennaio 1991,n.30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 19 luglio 2000,  n.403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n.5 );

VISTE le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

RITENUTO, infine, che il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

 

VISTA la legge regionale n.77/99;

DISPONE

1.                  l’iscrizione del Signor:

3.  di fare obbligo al Signor AMMANNITO GIORGIO :

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;

3.8. comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/1;

3.9. di praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina nel proprio allevamento ubicato in Comune di L’Aquila, via Petrucci.

4. di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo