IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
VISTA la domanda presentata
in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/1, dal Signor:
per il tramite
dell’UOFAA (Unione Operatori Di Fecondazione Artificiale Animale – Strada Prov. 195 Km 0+230 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)) ai
fini dell’iscrizione nell’elenco
regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L – OPERATORI PRATICI;
VISTA la legge
15 gennaio 1991,n.30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto
19 luglio 2000, n.403, ( G.U. 8 gennaio
2001, n.5 );
VISTE le
procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del
Regolamento di esecuzione della Legge 15
gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul
B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;
DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle
normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con
integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover
applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO, infine,
che il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo debba essere
autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle
norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTA la legge
regionale n.77/99;
DISPONE
1.
l’iscrizione del Signor:
3.
di fare obbligo al Signor AMMANNITO GIORGIO :
3.1. rifornirsi
di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2. mantenere
in buono stato di conservazione il materiale seminale;
3.3. utilizzare
esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione
artificiale;
3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti
dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione
strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se
presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;
3.5. utilizzare
ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
3.6. non suddividere
le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7. trasmettere la certificazione degli
interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione
all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;
3.8. comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche
Agricole - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara -
preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata
in data 10 APRILE 2014, Protocollo RA101638/1;
3.9. di
praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina nel proprio
allevamento ubicato in Comune di L’Aquila, via Petrucci.
4.
di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in
materia di trasparenza.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo