LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che
la Regione Abruzzo persegue l’obiettivo della modernizzazione del sistema di
gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il superamento della
frammentazione esistente nell’organizzazione dei servizi ed il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti in modo da garantire un uso efficiente
delle risorse ed un elevato livello di protezione dell’ambiente;
VISTA la
L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”,
con la quale la Regione Abruzzo ha previsto l’istituzione di un’Autorità per la
gestione integrata dei rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i 305 Comuni, cui gli stessi
partecipano obbligatoriamente, ed un unico Ambito Territoriale Ottimale
denominato “ATO Abruzzo”, coincidente
con il territorio della regione;
RICHIAMATA
la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R.
21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed
indirizzi delle attività” ed i DPGR nn. 98 del
23.12.2013, 35 del 14.07.2014 e 55 del 09.09.2014, e da ultimo, il DPGR n. 95/2014,
con il quale è stato prorogato l’efficacia del DPGR n. 78/2014 di nomina del
Commissario Unico Straordinario/CUS fino al 31.12.2014, dell’Avv.to Stefania
Valeri;
RICHIAMATE
altresì, le:
-
DGR n. 247
del 07.04.2014, con la quale è stato approvato lo lo “Schema di Statuto”, contenente le norme di funzionamento dell’AGIR e corredato degli
Allegati 1“Calcolo e metodo di calcolo
delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR“ e 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di
ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”, previa acquisizione
del parere n. 67/P/2014 – DGR n. 142/P del 03.03.2014 della IV Commissione
Consiliare;
-
DGR n. 248 del 07.04.2014, con la
quale è stato approvato lo “Schema di
Convenzione” corredato dell’Allegato 1A “Calcolo
e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”,
previa acquisizione dei pareri del 20.02.14 del Consiglio delle Autonomie
Locali, e n. 67/P/2014–DGR n. 142/P del 03.03.2014della IV Commissione
Consiliare;
CONSIDERATO
che, al fine di istituire l’AGIR, per l’avvio della riforma di settore, si è
proceduto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 36/2013 a trasmettere ai 305
Comuni abruzzesi, con nota prot.n. RA/109267 del 17.04.2014, lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR,
approvato con la soprarichiamata DGR n. 248 del 07.04.2014, ai fini della
relativa ed obbligatoria approvazione da parte di ognuno di essi;
ATTESO che
ad oggi, dei 305 Comuni interessati, soltanto 217 hanno trasmesso gli atti
consiliari di approvazione dello schema di convenzione, anche a causa del concomitante
svolgersi delle procedure di rinnovo elettorale degli organi rappresentativi
degli EE.LL. e che al fine di fugare
dubbi interpretativi con DGR n. 774 del 26.11.2014, la G.R. ha deliberato
apposito documento recante: “Indirizzi
interpretativi in fase di prima applicazione della L.R. 36/2013”;
RILEVATO inoltre
che, in considerazione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), della
L.R. 36/2013, con note nn. RA/335872, RA/335873 e
RA/335899 del 17.12.2014 si è proceduto, a mezzo di invio di apposite diffide
ad ognuno dei Comuni inadempienti, all’avvio della procedura finalizzata
all’attivazione poteri sostitutivi per l’approvazione dello schema di
Convenzione dell’AGIR, assegnando il termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento per l’approvazione e l’invio di tale atto al fine di poter
procedere alla costituzione dell’AGIR;
CONSIDERATO
che:
-
la L.R. n. 36 del 21.10.2013, nel
prevedere la costituzione dell’A.G.I.R., al fine di introdurre un nuovo assetto
organizzativo nella gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani
e assimilati, a livello regionale, si pone in attuazione dei principi dettati
dalla normativa di settore vigente a livello nazionale – ampiamente richiamati nell’Atto di “Indirizzi interpretativi in fase di prima
interpretazione della L.R. n. 36/2013” approvato con D.G.R. n. 774 del
26.11.2014 - nonché nel rispetto delle
tempistiche e scadenze sancite dalla normativa nazionale, da ultimo previste
dall’art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito in L. n. 15/2014, che fissa al 31.12.2014 il termine ultimo di scadenza degli
affidamenti non conformi, pena l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del
Prefetto territorialmente competente, nell’ipotesi di mancata istituzione o
designazione dell’ente di governo dell’ambito da parte delle regioni.
-
come è noto, la procedura di
costituzione del nuovo Ente d’ambito è, allo stato attuale, in itinere ed, attesa la complessità e delicatezza delle
problematiche coinvolte ai fini dell’introduzione del nuovo assetto del sistema
di gestione dei servizi pubblici del ciclo dei rifiuti urbani, le tempistiche necessarie non possono essere
terminate entro il 31/12/2014, anche alla luce dei ritardi e resistenze nella
obbligatoria approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R. da parte di
molti comuni ( art.3 comma 2 L.R. 36/2013)
TENUTO
CONTO che la riorganizzazione territoriale del servizio di gestione integrata
dei rifiuti in un ATO Unico a livello regionale è prevista obbligatoriamente
dalla legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191/2009, dell’art. 3-bis della L. n. 148/2011 e s.m.i. e, da ultimo, dal D.D.L. - Atto Senato n. 1577/2014-
recante: “Riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 15 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali”, prevede
l’emanazione di un Decreto Legislativo tra i cui principi e criteri direttivi
si legge:“[…] d) definizione dei criteri
per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l'individuazione
degli enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica”;
TENUTO
CONTO che la Società Ambiente S.p.A. in ordine alla prossima scadenza dei
contratti di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
richiede (nota n. 717 del 9.12.2014) di essere autorizzata a proseguire nella
gestione in atto alle medesime condizioni e nel rispetto della normativa
vigente in materia nella more della costituzione dell’AGIR solo al fine di
garantire alle collettività locali l’erogazione dello stesso e quindi la tutela
del loro diritto alla salute e all’ambiente salubre dandone avviso alle
autorità competenti in materia;
RITENUTO, alla
luce delle problematiche esposte da Ambiente S.p.A. in ordine alla prossima
scadenza dei contratti di affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti e alla possibilità che anche altri soggetti pubblici possano trovarsi
nelle medesime condizioni, di consentire
fino a non oltre il 30.06.2015 il proseguio della
gestione integrata di rifiuti solidi urbani in atto e in scadenza il 31.12.2014
alle medesime condizioni e nel rispetto della normativa vigente in materia dei
servizi pubblici locali, fatti salvi
eventuali provvedimenti nazionali che dovessero sopraggiungere e solo al
fine scongiurare emergenze nonchè di garantire alle
collettività locali l’erogazione dei servizi di che trattasi e quindi la tutela
del loro diritto alla salute e all’ambiente salubre dandone avviso alle
autorità competenti in materia
anche in analogia con quanto
previsto dall’art. 191 Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dall’art 50
del TUEL 267/2000;
DATO ATTO,
altresì, che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63
del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del
presente atto;
PRESO ATTO
che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla legittimità del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. e il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la
legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il
DL 150/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Gazz. Uff. 30 dicembre 2013, n. 304) che all’art.13
“Termini in materia di servizi pubblici locali” ;
UDITA la
relazione del Componente la Giunta preposto al Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali– Servizio Gestione Rifiuti;
VISTA la
L.R. 14.09.99, n. 77 recante: “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
1.
sollecitare, solo al fine di
scongiurare possibili emergenze nonchè di garantire
alle collettività locali l’erogazione dei servizi di che trattasi e quindi la
tutela del loro diritto alla salute e all’ambiente salubre dandone avviso alle
autorità competenti in materia,
anche in analogia con quanto
previsto dall’art. 191 Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dall’art 50
del TUEL 267/2000, e nelle more della costituzione dell’AGIR, le
amministrazioni comunali ad adottare per tempo provvedimenti anche attraverso
le Società da esse partecipate atti a garantire la regolare gestione dei
servizi di igiene urbana anche attraverso appositi specifici atti entro termini
assolutamente correlati al completamento della gara di appalto in itinere e
comunque non oltre il 30 giugno 2015 a partire dal 101.01.2015, con l’obbligo
di adeguamento qualora necessario, di eventuali provvedimenti nazionali che
dovessero essere emanati nel frattempo fatti salvi eventuali provvedimenti
nazionali che dovessero sopraggiungere;
2.
di TRASMETTERE il presente atto:
a.
al Commissario Unico Straordinario
la presente deliberazione per il seguito di competenza ai sensi dell’art. 3
della L.R. 36/2013 ed alle autorità competenti in materia;
b.
alle Prefetture della regione
3.
di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Il Direttore
regionale dell’ Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali ai sensi della DGR n. 63 dell’03.02.2014
ATTESTA
che il presente provvedimento non comporta obbligazioni
finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Ing. Vittorio Di Biase