Omissis
IL DIRETTORE
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RILEVATO
CHE, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei
posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre
amministrazioni;
VISTA
la deliberazione di programmazione dei fabbisogni di personale n.173, approvata
dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2013;
VISTO
il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10
dicembre 2009 con deliberazione n. 138, per dare concreta attuazione al principio
del previo esperimento delle procedure di mobilità;
VISTA
la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata
con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e
modificata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 76 del 20 giugno
2007;
VISTA
la determinazione n. 29/AA/OG del 26 maggio 2014, con la quale è stata indetta
la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001 mediante selezione pubblica del personale
di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2
del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale
di “Funzionario Amministrativo” (accesso D1);
VISTA
la determinazione n. 41/AA/OG del 1 luglio 2014, con la quale, per ragioni di
opportunità in merito alla conclusione della procedura di cui all’art. 34bis
del d.Lgs. 165/2001, il termine per la presentazione
delle domande è stato prorogato al 4 agosto 2014;
VISTA
la Determinazione n. 46/AA/OG del 6 agosto 2014 è stata nominata la Commissione
preposta all’espletamento della procedura mobilità di che trattasi;
VISTA
la relazione del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa
responsabile del procedimento di mobilità;
RITENUTO
di dover condividere la proposta del Responsabile dell’Ufficio in ordine alla
necessità che l’atto relativo alla ammissione ed esclusione dei candidati, alla
procedura di cui trattasi, sia adottato dal Sottoscritto, al fine di garantire
l’imparzialità di giudizio della Commissione selezionatrice, di cui fa parte il
Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane, per le
motivazioni indicate nella richiamata relazione;
PRESO
ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto
dall’ 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, in
base al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui
siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini entro
il secondo grado;
ESAMINATE
nel dettaglio le risultanze dell’istruttoria, come risultanti dai prospetti
allegato “A” e allegato “B”;
RITENUTO
di dover far propria la proposta del Responsabile del procedimento in ordine
alla esclusione dei candidati per mancata corrispondenza tra il profilo
professionale richiesto e quello posseduto, in quanto è stato accertato che,
nelle rispettive amministrazioni di appartenenza, risultano essere istituiti
profili assimilabili a quello di “Funzionario amministrativo”;
RITENUTO,
invece, di non poter condividere, la proposta di esclusione di quei candidati
che presso l’Amministrazione di appartenenza, ricoprono una posizione giuridica
corrispondente all’accesso D3;
CONSIDERATO
che il doppio accesso nella categoria “D”, in relazione al contenuto dei
profili professionali, è una particolarità del CCNL del Comparto Regioni
Autonomie locali;
CHE
proprio in virtù della circostanza che trattasi di accesso differenziato
riferito ad un’unica categoria, taluna giurisprudenza è orientata ad assimilare
giuridicamente i profili con accesso D3 a quelli con accesso D1, essendo i
primi privi di autonomia giuridica (TAR Puglia, Sentenza n. 2116 del 10 maggio
2004);
CHE
la questione necessita, quindi, di un ulteriore approfondimento;
RITENUTO
opportuno, pertanto, per ragioni prudenziali, ammettere con riserva i candidati
in posizione giuridica con accesso D3;
RITENUTO
di conseguenza, di potersi discostare ai sensi dell’art. 6, lett. e) della
legge n. 241/1990 dalle conclusioni a cui è pervenuto il responsabile del
procedimento anche in virtù dei diversi poteri attribuiti alla dirigenza;
VISTO
l’elenco allegato n. “1” nel quale sono individuati i candidati ammessi alla
selezione, specificando a fianco di ciascun interessato la condizione di
ammissione con riserva;
VISTO l’elenco allegato n. “2” nel quale sono
individuati i candidati esclusi con relativa motivazione;
VISTA
la L. R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 23
sulle competenze del Direttore regionale;
VISTA
la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di
autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, come modificata
dalla L.R. n. 35 del 26 agosto 2014;
DETERMINA
per
le motivazioni espresse in narrativa:
- di ammettere alla procedura di
mobilità esterna, approvata con precedente determinazione n. 29/AA/OG del
26/05/2014, i candidati di cui all’elenco n. 1, allegato quale parte integrante
e sostanziale al presente atto, significando che sono ammessi con riserva, come
specificato a fianco di ciascun nominativo, i candidati in posizione giuridica
corrispondente all’ accesso D3;
- di escludere dalla procedura i
candidati individuati nell’elenco n. 2, allegato anch’esso quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, specificando che nell’elenco, a
fianco di ciascun nominativo, è indicata la relativa motivazione;
- di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del
Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo Costanzi
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