Omissis

IL DIRETTORE

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni;

VISTA la deliberazione di programmazione dei fabbisogni di personale n.173, approvata dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2013;

VISTO il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con deliberazione n. 138, per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità;

VISTA la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 76 del 20 giugno 2007;

VISTA la determinazione n. 29/AA/OG del 26 maggio 2014, con la quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001 mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” (accesso D1);

VISTA la determinazione n. 41/AA/OG del 1 luglio 2014, con la quale, per ragioni di opportunità in merito alla conclusione della procedura di cui all’art. 34bis del d.Lgs. 165/2001, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 4 agosto 2014;

VISTA la Determinazione n. 46/AA/OG del 6 agosto 2014 è stata nominata la Commissione preposta all’espletamento della procedura mobilità di che trattasi;

VISTA la relazione del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa responsabile del procedimento di mobilità;

RITENUTO di dover condividere la proposta del Responsabile dell’Ufficio in ordine alla necessità che l’atto relativo alla ammissione ed esclusione dei candidati, alla procedura di cui trattasi, sia adottato dal Sottoscritto, al fine di garantire l’imparzialità di giudizio della Commissione selezionatrice, di cui fa parte il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane, per le motivazioni indicate nella richiamata relazione;

PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto dall’ 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, in base al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini entro il secondo grado;

ESAMINATE nel dettaglio le risultanze dell’istruttoria, come risultanti dai prospetti allegato “A” e allegato “B”;

RITENUTO di dover far propria la proposta del Responsabile del procedimento in ordine alla esclusione dei candidati per mancata corrispondenza tra il profilo professionale richiesto e quello posseduto, in quanto è stato accertato che, nelle rispettive amministrazioni di appartenenza, risultano essere istituiti profili assimilabili a quello di “Funzionario amministrativo”;

RITENUTO, invece, di non poter condividere, la proposta di esclusione di quei candidati che presso l’Amministrazione di appartenenza, ricoprono una posizione giuridica corrispondente all’accesso D3;

CONSIDERATO che il doppio accesso nella categoria “D”, in relazione al contenuto dei profili professionali, è una particolarità del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali;

CHE proprio in virtù della circostanza che trattasi di accesso differenziato riferito ad un’unica categoria, taluna giurisprudenza è orientata ad assimilare giuridicamente i profili con accesso D3 a quelli con accesso D1, essendo i primi privi di autonomia giuridica (TAR Puglia, Sentenza n. 2116 del 10 maggio 2004);

CHE la questione necessita, quindi, di un ulteriore approfondimento;

RITENUTO opportuno, pertanto, per ragioni prudenziali, ammettere con riserva i candidati in posizione giuridica con accesso D3;

RITENUTO di conseguenza, di potersi discostare ai sensi dell’art. 6, lett. e) della legge n. 241/1990 dalle conclusioni a cui è pervenuto il responsabile del procedimento anche in virtù dei diversi poteri attribuiti alla dirigenza;

VISTO l’elenco allegato n. “1” nel quale sono individuati i candidati ammessi alla selezione, specificando a fianco di ciascun interessato la condizione di ammissione con riserva;

VISTO  l’elenco allegato n. “2” nel quale sono individuati i candidati esclusi con relativa motivazione;

VISTA la L. R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 23 sulle competenze del Direttore regionale;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26 agosto 2014;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-          di ammettere alla procedura di mobilità esterna, approvata con precedente determinazione n. 29/AA/OG del 26/05/2014, i candidati di cui all’elenco n. 1, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, significando che sono ammessi con riserva, come specificato a fianco di ciascun nominativo, i candidati in posizione giuridica corrispondente all’ accesso D3;

-          di escludere dalla procedura i candidati individuati nell’elenco n. 2, allegato anch’esso quale parte integrante e sostanziale al presente atto, specificando che nell’elenco, a fianco di ciascun nominativo, è indicata la relativa motivazione;

-          di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Paolo Costanzi

 

Seguono allegati

Elenco n. 1 - Ammessi

Elenco n. 2 - Esclusi