IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2012
per uso di colture cerealicole “
a favore della Sig.ra RANALLI Liberata
nata a Collarmele (AQ) il 13.03.1949 ed ivi
residente in Via Marinacci
46 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 3.700 circa
delle zone del Tratturo Celano – Foggia
in Comune di Collarmele (AQ) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 39 e 42 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82
di cui in premessa, ammonta ad euro
€ . 11,66 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di L’
Aquila di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/263179
del 23.10.2013 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila , in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/263179 del 23.10.2013 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita