IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2013
per uso di colture agrarie ed erbacee
“ a favore delle Sig.re MALVESTUTO Concetta e
Luciana nate rispettivamente a Sulmona (AQ) e Pratola
Peligna (AQ) il 08.04.1959 e 30.04.1962 e residenti
in Pratola Peligna
(AQ) in C/da Ponte La Torre 8 , a corpo
e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5), della superficie di mq. 8.400 circa delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pratola
Peligna (AQ)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 103 e
104 del Fg. 22, la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82
di cui in premessa, ammonta ad euro
€ . 58,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo
n. RA/245818 del 04.10.2013, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila
, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti
di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la
causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/245818 del
04.10.2013 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita