IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2012
per uso di colture cerealicole “
a favore del Sig. D’ALESSANDRO
Rinaldo nato a Collarmele
(AQ) il 18.061960 ed ivi residente in Via C. Battisti 54 , a corpo e non a
misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),
della superficie di mq. 1.200 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in
Comune di Collarmele (AQ) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 37 , la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 3,40 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo
n. RA/276434 del 07.11.2013, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila , in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/276434 del 07.11.2013 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita