IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga
i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n.
1234/07 del Consiglio;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio,
relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo
e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO
il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità
di applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
VISTO
il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità
di applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTA
la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,
recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente
l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
VISTO,
in particolare, l’art. 9 (Determinazione
del periodo delle fermentazioni) della
sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:
- stabiliscano il periodo entro il quale
le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il
31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni
spontanee, che avvengono al di fuori del
periodo normato, devono essere immediatamente
comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al
competente ufficio periferico dell’ Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta
eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione
dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati
frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini
imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i
quali sono consentite fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1
(comma 4);
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire
quanto previsto dall’articolo n. 9 della
legge 20 febbraio 2006, n. 82;
TENUTOCONTO
di quanto segnalato, dall’Associazione Enologi della Sezione Abruzzo e Molise,
nella nota pervenuta in data 31.07.2014 ed assunta al protocollo n. RA 206756;
CONSIDERATO,
che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità
di lavorazione di vitigni precoci;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre
1999;
DETERMINA
- di stabilire, per quanto in premessa,
che:
• Il
periodo vendemmiale per la campagna 2013/2014
è fissato dal 04.08.14
al 30.11.2014;
• Il
periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono
consentite, ha inizio il 04.08.14 e ha il termine il 31.12.2014;
Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori
di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di
telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF -
Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di
Pescara Piazza Vittoria Colonna s. n., precisando:
1. numero
e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15
della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura
merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate
nell’allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013;
3. quantità
e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto
nell’allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;
4. colore
(bianco, rosso, rosato).
E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione
oltre il 31.12.2014 fatta eccezione per :
- quelle
effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti
naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna
vendemmiale 2015/2016;
- la
produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio
della Campagna vendemmiale 2015/2016;
- i
vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia “passito” che sono autorizzate
fino al 15.05.2016;
- quelle
che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
Le pratiche
di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purché
l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo
telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF -
Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede
distaccata di Pescara Piazza Vittoria
Colonna s. n., con un preavviso di almeno cinque giorni,
precisando:
a) le
materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o
rifermentazione;
b) il
titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti
utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
c) la
denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.
La fermentazione e/o rifermentazione dei vini
spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con
l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e s. m. e
i. ed eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del
14.03.2004 dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni
Frodi – Ufficio II°).
La fermentazione e/o rifermentazione dei vini
frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.
- di dare atto che la detenzione delle
vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo
giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento,
fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di far pubblicare integralmente la
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- di far pubblicare integralmente la
presente deliberazione, per una maggiore
divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della
Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e
Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
;
- di considerare che, la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale ,
Alimentazione, Caccia e Pesca,
costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
- di impegnare le Amministrazioni
Comunali, Enti Pubblici, Organizzazioni
Professionali Agricole e Cantine Sociali
interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con
qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini