IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 20 febbraio 2006,  n. 82  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,  recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;

VISTO, in particolare,  l’art. 9 (Determinazione del periodo delle  fermentazioni) della sopraccitata legge  n. 82/2006  che prevede che le Regioni,  annualmente, con proprio provvedimento:

-          stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene  adottato (comma 1);

-          stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che  avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’ Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);

-          vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);

-          individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite  fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006,  n. 82;

TENUTOCONTO di quanto segnalato, dall’Associazione Enologi della Sezione Abruzzo e Molise, nella nota pervenuta in data 31.07.2014 ed assunta al protocollo n. RA 206756;

CONSIDERATO, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

-          di stabilire, per quanto in premessa, che:

          Il periodo vendemmiale per la campagna 2013/2014  è  fissato dal  04.08.14  al  30.11.2014;

          Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, ha inizio il 04.08.14 e ha il termine  il 31.12.2014;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di telegramma, telefax o  sistemi  equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari -  Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara  Piazza Vittoria Colonna  s. n., precisando:

1.         numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;

2.         natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato VII°, parte II del Reg.  (CE) n. 1308/2013;

3.         quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell’allegato VII°, parte II del Reg.  (CE) n. 1308/2013 e dal  Reg. (CE) n. 607/09  e relative disposizioni applicative;

4.         colore (bianco, rosso, rosato).

E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2014 fatta eccezione per :

-          quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;

-          la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;

-          i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia “passito” che sono autorizzate fino al 15.05.2016;

-          quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le pratiche  di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purché l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara  Piazza Vittoria Colonna   s. n.,  con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

a)         le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;

b)         il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;

c)         la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5  della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e s. m. e i. ed eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.M. del MIPAAF  29 luglio 2004.

-          di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;

-          di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-          di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;

-          di considerare che,  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca,  costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

-          di impegnare le Amministrazioni Comunali,  Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali Agricole e Cantine Sociali  interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con qualsiasi  mezzo idoneo di comunicazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini