IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che
abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE)
n. 1234/07 del Consiglio;
VISTO,
in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n.
1308/2013, recante norme sulle “
Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e
disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:
- il punto A(limiti di arricchimento)
che prevede:
• al
paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo
richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale(arricchimento) delle
uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del
vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
• al
paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può
superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole,
come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (CE)
n. 1308/2013;
- il punto B (operazioni di
arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- la punto D (trattamenti) che individua
ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
PRESOATTO
che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo
è inserito nella zona C e, pertanto, il
limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria,
è pari a 1,5% vol.;
RILEVATO
che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute
nell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;
VISTO
il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione,
del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del
Consiglio, relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,
agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO
il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto
riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le
relative restrizioni;
VISTO,
in particolare, l’Allegato II, Sezione
A, punto 4. del Reg. (CE) n.
606/09 che prevede che ogni Stato membro
può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal
punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento
della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione
dei vini spumanti;
VISTA
la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della
normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino”, in particolare:
- l’articolo 9, comma 2, il quale
stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano annualmente l’aumento
del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza
indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei
vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
- articolo 2, il quale stabilisce che le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano
l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della
sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e
trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico
del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e repressioni
Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al
Ministero;
VISTO
il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7
luglio 2009, n. 88;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012,
recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto
riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto
previsto dall’articolo n. 9 della legge
20 febbraio 2006, n. 82;
VISTE
le richieste pervenute e formulate:
- in data il 22.07.2014 dal Consorzio di
Tutela dei Vini d’Abruzzo ed assunta al prot. al n.
RA 198593 del 22.07.2014;
- in data il 31.07.2014 dall’Associazione degli Enologi ed
Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise - assunta al prot. n. RA 206752
del 31.07.2014;;
PRESOATTO
che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2014, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei
vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti,
ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione
Abruzzo;
VISTA
la nota n. RA 209841 del 04.08.2014 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato
della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva
richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle
condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014;
VISTE
le relazioni tecniche con le quali:
1. il
Servizio Gestione del Territorio
(nota prot. RA 214200 del
07.08.2014);
2. il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca
Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 217486
del 12.08.2014);
3. il
SIPA di Chieti - CAR ( Centro
Agrometeorologico Regionale) (nota RA
217447 del 12 .08.2014);
hanno
attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato
dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e
l’evolversi dell’andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola
2014/2015, fanno supporre la necessità,
dal punto di vista tecnico, di
autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a
diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP
e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla
coltivazione ai sensi dell’articolo n.
81 del Reg. (CE) 1308/2013
RITENUTO,
sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in
considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento
dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di
emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2014, come sopra
precisato;
RITENUTO,
pertanto, di non limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle
ammesse dall’Allegato VIII - Parte I del
Reg. (CE) 1308/2013;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai sensi della normativa e delle disposizioni
richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di ritenere, le motivazioni contenute
nelle relazioni tecniche degli Enti preposti, valide ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni
per l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 2014,
nella Regione Abruzzo;
2. di autorizzare, per la Campagna
vendemmiale 2014/2015, secondo le modalità previste dall’Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto
MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive
previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora
in fermentazione, ottenuti nella vendemmia
2014 (Campagna 2014/2015) da
tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte
nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
- vini
senza DOP/IGP;
- vini
varietali senza DOP/IGP;
- vini
DOP e vini IGP;
- vini
spumanti;
3. di stabilire che le operazioni di
aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse
dall’Allegato VIII - Parte I del Reg.
(CE) 1308/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA);
5. di autorizzare, altresì, la
pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
;
6. di inviare copia del presente
provvedimento:
- al
MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di
Mercato – Settore Vitivinicolo – PIUE 8
– Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al
MIPAAF - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi -
- Via
Quintino Sella, 42 -ROMA
- all’AGEA
Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;
7. di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e
all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di
Roma sede distaccata di Pescara .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Dott. Franco La Civita