IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013,  recante norme sulle “ Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte I  “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:

-          il punto A(limiti di arricchimento) che prevede:

          al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri,  quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale(arricchimento)  delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

          al paragrafo  2,  i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;

-          il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;

-          la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESOATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è  inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

RILEVATO che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute nell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l’Allegato II, Sezione  A, punto 4.  del Reg. (CE) n. 606/09  che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare:

-          l’articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente  l’aumento del  titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

-          articolo 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012,  recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento  (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste pervenute e formulate:

-          in data il 22.07.2014 dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo ed assunta al prot. al n. RA 198593 del  22.07.2014;

-          in data il  31.07.2014 dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise - assunta al prot.   n. RA 206752 del  31.07.2014;;

PRESOATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2014, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. RA 209841 del 04.08.2014 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014;

VISTE le relazioni tecniche con le quali:

1.         il  Servizio Gestione del Territorio  (nota prot. RA 214200  del  07.08.2014);

2.         il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 217486 del    12.08.2014);

3.         il  SIPA di Chieti  - CAR ( Centro Agrometeorologico Regionale)  (nota RA 217447  del   12 .08.2014);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l’evolversi dell’andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola 2014/2015,  fanno supporre la necessità, dal punto di vista tecnico,  di autorizzare  l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo  n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013

RITENUTO, sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei  prodotti della vendemmia 2014, come sopra precisato;

RITENUTO, pertanto, di non limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall’Allegato VIII -  Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del  14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai  sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.         di ritenere, le motivazioni contenute nelle relazioni tecniche degli Enti preposti, valide ai fini della  verifica della sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014,  nella Regione Abruzzo;

2.         di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2014/2015, secondo le modalità previste dall’Allegato VIII -  Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia  2014 (Campagna 2014/2015)  da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

-          vini senza DOP/IGP;

-          vini varietali senza DOP/IGP;

-          vini DOP e vini IGP;

-          vini spumanti;

3.         di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall’Allegato VIII -  Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

4.         di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

5.         di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca:  http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;

6.         di inviare copia del presente provvedimento:

-          al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo  – PIUE 8 –  Via XX Settembre, 20 – ROMA;

-          al MIPAAF - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi  -

-          Via Quintino Sella, 42 -ROMA

-          all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;

7.         di comunicare  la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.

Dott. Franco La Civita