IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare il Titolo III, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, recante norme sulle “Denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”, e la Sezione III  recante norme sulla “Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo”;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,n. 88;

VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO  il  Decreto 7 novembre 2012,  avente ad oggetto avente ad oggetto “Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010”;

VISTA  la  nota, del 28.07.2014 prot. 116 ed assunta al protocollo n. RA 206712 del 31.07.2014 trasmessa dal Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo tendente ad ottenere:

1.         la modifica dell’ articolo n. 4, contenente le “norme per la viticoltura”, dei Disciplinari di Produzione delle  seguenti Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Montepulciano d’Abruzzo, approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 del 15.07.1968;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria” ;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;

          Trebbiano d’Abruzzo, approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 del 25.08.1972;

          Cerasuolo d’Abruzzo, approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010;

          Abruzzo, approvato con D.M. 09 agosto 2010, G.U. n. 196 del 23.08.2010

2.         la modifica dell’ articolo n. 5, contenenti le “norme per la vinificazione”, dei Disciplinari di Produzione della  seguenti  Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;

3.         la modifica dell’ articolo n. 6, contenente le “caratteristiche al consumo”, dei Disciplinari di Produzione della  seguenti  Indicazioni Geografiche Protette  (I.G.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Colli Aprutini,  approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Colline Pescaresi, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Terre di Chieti, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Colline Teatine, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Colline Frentane, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Colli del Sangro, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Del Vastese o  Histonium, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

          Terre Aquilane o Terre de L’aquila, approvato con DM  06.06.2008, G.U. n. 142 del 19.06.2008

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto 7 novembre 2012, che prevede la procedura regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei soggetti legittimati;

CONSIDERATO  che l'articolo 6 richiede alla Regione:

1.         la pubblicazione della richiesta di modifica sul BURA;

2.         le opportune consultazioni sul territorio;

3.         la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;

4.         la completezza della documentazione come individuata all’art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1308/2013 (ex Reg. (CE) n. 1234/2007);

PRESOATTO che, ai sensi dell’art. n. 4 del decreto:

1.         il “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo”, con sede legale in Ortona (CH) Corso Matteotti, 2, è soggetto legittimato alla presentazione della domanda;

2.         la percentuale di rappresentatività richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della Amministrazione la volontà espressa dalla maggioranza della filiera relativa al territorio interessato;

3.         la documentazione a supporto della domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1308/2013 (ex Reg. (CE) n. 1234/2007);

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 6 del Decreto 16 dicembre 2010 prevede che la Regione, espletata l’istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all’art. 4,  al Ministero corredata dal proprio parere ed accompagnata dall’avviso pubblicato sul BURA;

RITENUTO, necessario, procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della domanda di modifica, ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, dei Disciplinari di Produzione delle  Denominazione di Origine Protette (DOP/ DOCG) “ Montepulciano d'Abruzzo”, “ Trebbiano d'Abruzzo”, “ Cerasuolo d'Abruzzo”  “Abruzzo” e delle Indicazioni Geografiche Protette  “Colli Aprutini” “Colline Pescaresi” “Colline  Teatine” “Colline Frentane” “Colli del Sangro” “Terre di Chieti” “Histonium o del Vastese” “Terre de L’Aquila o Terre Aquilane”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la  proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

VISTA la legge regionale 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto richiamato  in premessa che si intende completamente richiamato:

1.         di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la richiesta del “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” volta ad ottenere dal MIPAAF, ai sensi del Decreto 7 novembre 2012 , la modifica:

-          dell’ articolo n. 4, contenente le “norme per la viticoltura”, dei Disciplinari di Produzione delle  seguenti Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Montepulciano d’Abruzzo, approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 del 15.07.1968;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;

          Trebbiano d’Abruzzo, approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 del 25.08.1972;

          Cerasuolo d’Abruzzo, approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010;

          Abruzzo, approvato con D.M. 09 agosto 2010, G.U. n. 196 del 23.08.2010;

-          dell’ articolo n. 5, contenenti le “norme per la vinificazione”, dei Disciplinari di Produzione della  seguenti  Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;

          Montepulciano d’Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;

-          dell’ articolo n. 6, contenente le “caratteristiche al consumo”, dei Disciplinari di Produzione della  seguenti  Indicazioni Geografiche Protette  (I.G.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013:

          Colli Aprutini,  approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Colline Pescaresi, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Terre di Chieti, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Colline Teatine, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Colline Frentane, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Colli del Sangro, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Del Vastese o  Histonium, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

          Terre Aquilane o Terre de L’aquila, approvato con DM  06.06.2008, G.U. n. 142 del 19.06.2008;

2.         dipubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto della proposta di modifica dei Disciplinari di Produzione delle  Denominazione di Origine Protette (DOP) “ Montepulciano d'Abruzzo”, “ Trebbiano d'Abruzzo”, “ Cerasuolo d'Abruzzo”  “Abruzzo” e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP),  “Colli Aprutini”, “Colline Pescaresi”, “Colline  Teatine”, “Colline Frentane”, “Colli del Sangro”, “Terre di Chieti”, “Histonium o del Vastese” e “Terre de L’Aquila o Terre Aquilane”;

3.         di precisare che avverso alle proposte di modifica dei disciplinari di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente atto;

4.         di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio SAQ IX, unitamente al proprio parere ed alla documentazione necessaria per le modifiche delle sopraccitate DOP e IGP , una volta espletata l’attività di competenza regionale;

5.         di far pubblicare, inoltre, la presente determinazione, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca:  http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;

6.         di considerare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-          la nota, del 28.07.2014 prot. 116 ed assunta al protocollo n. RA 206712 del 31.07.2014 trasmessa dal “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” tendente ad ottenere la modifica dei Disciplinari di Produzione delle  Denominazione di Origine Protette (DOP) “Montepulciano d'Abruzzo”, “Trebbiano d'Abruzzo”, “ Cerasuolo d'Abruzzo” e “Abruzzo” e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP),  “Colli Aprutini”, “Colline Pescaresi”, “Colline  Teatine”, “Colline Frentane”, “Colli del Sangro”, “Terre di Chieti”, “Histonium o del Vastese” e “Terre de L’Aquila o Terre Aquilane”, composta di n. 2  facciate;

-          il documento sinottico, contenente le proposte di modifica relative all’articolato dei   disciplinari,  composto di n. 20 facciate;

-          il progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all’allegato II del Decreto 7 novembre 2012; (redatto in conformità al modello di cui all’ Allegato VI del Reg. CE n. 607/2009), composto di n. 34 facciate;

-          le relazioni tecniche a supporto delle richieste, composto di n. 2 facciate;

-          l’estratto del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2014, composto di n. 3 facciate;

-          l’elenco presenze e dichiarazione di rappresentatività Assemblea soci del 23 luglio 2014, composto di n. 12 facciate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.

Dott. Franco La Civita

 

Seguono allegati

Domanda di modifica

Documento sinottico

Documento riepilogativo

Relazioni tecniche

Estratto del verbale assemblea

Elenco presenze e dichiarazione di rappresentatività Assemblea