IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Titolo I

Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e parziale abrogazione della L.R 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale"

Art. 1

(Modifiche all’art. 3 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 1 bis dell’art. 3 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", le parole "delle Direzioni della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "dei Dipartimenti della Giunta regionale".

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all’art. 4 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         alle lettere h) e i), la parola "regionali" è sostituita dalle parole "e i Dipartimenti";

b)         la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) conferire gli incarichi delle Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di intesa con i Direttori, gli incarichi relativi ai Servizi;";

c)         alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le parole "e i Dipartimenti della Giunta regionale".

2.         Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. L'Organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.".

3.         Dopo il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per la Giunta regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore di Dipartimento, da cui derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.

2 ter. Per il Consiglio regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore regionale, da cui derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, l’Organo di direzione politica può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.".

4.         Dopo il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Per il raggiungimento di specifici obiettivi di importanza strategica della Regione Abruzzo, individuati e definiti da una specifica legge regionale denominata 'Legge Obiettivo regionale', può essere nominata, senza oneri diretti ed indiretti per il bilancio regionale, la figura di un Commissario realizzatore scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione.

5 ter. La Legge Obiettivo regionale disciplinerà durata dell’incarico e compiti assegnati al Commissario realizzatore.".

Art. 3

(Modifiche all’art. 8 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 2 dell’art. 8 della L.R. 77/1999, le parole "articolando le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all’interno di esse" sono sostituite dalle seguenti "articolando i Dipartimenti secondo le specifiche caratteristiche funzionali di ciascuno, prevedendo all’interno degli stessi".

Art. 4

(Modifiche all’art. 9 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         alla lettera d), dopo le parole "organi elettivi" sono aggiunte le seguenti "del Consiglio regionale";

b)         la lettera e) è abrogata.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all’art. 10 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

a)         Direzione generale della Regione;

b)         Dipartimenti della Giunta;

c)         Direzioni regionali del Consiglio;

d)         Servizi;

e)         Uffici."

2.         Dopo il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.

1 ter. Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:

a)         collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;

b)         cura l’attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall’organo di direzione politica;

c)         formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;

d)         coordina l’attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;

e)         presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;

f)          cura il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;

g)         cura i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;

h)         svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.

1 quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.".

3.         Il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell’Esecutivo regionale e tengono conto dell’articolazione del programma di governo della Regione.".

4.         Al comma 3 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti: "e dei Dipartimenti".

5.         Il comma 4 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è abrogato.

6.         Al comma 5 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 le parole "e le posizioni di staff" sono soppresse.

7.         Al comma 6 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 dopo le parole "Direzione medesima" sono aggiunte le seguenti: "o al Dipartimento medesimo".

8.         Al comma 7 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 dopo la parola "Direzioni," sono aggiunte le seguenti: "dei Dipartimenti e"; le parole "e delle posizioni di staff" sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche all’art. 11 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 77/1999, è sostituito dal seguente:

"1. Le strutture organizzative temporanee sono articolazioni flessibili all’interno delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta regionale o tra più Direzioni o Dipartimenti.".

2.         Il primo periodo del comma 2 dell’art. 11 della L.R. 77/1999 è sostituito dai seguenti: "Le Strutture temporanee possono essere istituite, con propria decisione, dal direttore regionale del Consiglio e dal direttore di Dipartimento della Giunta, secondo le rispettive competenze. Se attengono a più Direzioni del Consiglio sono istituite con atto dell’Organo di direzione politica nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei direttori. Se attengono a più Dipartimenti della Giunta sono istituite dal direttore generale nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei Direttori.".

3.         Al comma 3 dell’art. 11 della L.R. 77/1999, il periodo "La direzione delle stesse è affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una durata correlata a quella del programma o progetto" è soppresso.

Art. 7

(Modifiche all’art. 13 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 13 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         nella rubrica, dopo le parole "organi elettivi" sono aggiunte le seguenti "del Consiglio regionale"; al comma 1 le parole "e della Giunta regionale" sono soppresse;

b)         le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) Segreteria del Presidente del Consiglio;

b) Segreterie dei Vice - Presidenti del Consiglio;

c) Segreterie dei Consiglieri - Segretari del Consiglio";

c)         la lettera d) è soppressa.

Art. 8

(Abrogazione dell’art. 14 della L.R. 77/1999 e di altre norme regionali)

1.         L’art. 14 della L.R. 77/1999 è abrogato.

2.         Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:

a)         commi 2, 3 e 5 dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));

b)         L.R. 15 dicembre 2004, n. 48 (Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale 13/1984);

c)         art. 1 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 9 (Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014).

Art. 9

(Modifiche all’art. 17 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 17 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         nella rubrica, le parole "regionali" sono sostituite dalle seguenti "e dei Dipartimenti";

b)         al comma 2, le parole "Le Direzioni possono essere ridefinite e ridotte" sono sostituite dalle seguenti "Le Direzioni del Consiglio e i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere ridefiniti e ridotti al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato";

c)         il comma 3 è abrogato;

d)         le parole ", le posizioni di staff", ", delle posizioni di staff" e "e di staff" sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche e integrazioni all’art. 20 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a)         direttore generale della Regione;

b)         direttore regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;

c)         direttore regionale preposto ad una Direzione del Consiglio;

d)         dirigente preposto ad un Servizio.

Per la Giunta regionale, il direttore generale, limitatamente alla durata dell’incarico, è sovraordinato ai direttori di Dipartimento e questi, a loro volta, agli altri dirigenti.".

2.         Il comma 2 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Per il Consiglio regionale, il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale.".

3.         Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 le parole "e di dirigente delle Strutture speciali di supporto", e "o dirigente responsabile di Struttura speciale di supporto equiparata al direttore" sono soppresse.

4.         Il comma 6 bis dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"6 bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore del Consiglio riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale cessato dall'incarico viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, egli percepisce l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio. Il Direttore di Dipartimento della Giunta mantiene l’incarico di Dirigente di uno dei Servizi del Dipartimento medesimo.".

5.         Al comma 6 ter dell’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole "nella stessa Direzione" sono aggiunte le seguenti: "o Dipartimento".

6.         Il comma 6-quater dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è soppresso.

7.         Al comma 7 dell’art. 20 della L.R. 77/1999, la parola "stessa" è sostituita dalle seguenti "o al Dipartimento medesimi".

8.         Al comma 9 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 le parole "di un dirigente responsabile di Struttura speciale di supporto" sono soppresse, il periodo "trenta giorni lavorativi" è sostituito con il seguente: "quarantacinque giorni lavorativi" e dopo le parole "alla Direzione" sono aggiunte le seguenti: "o al Dipartimento"; l'ultimo periodo è soppresso.

9.         Al comma 9 bis dell’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole "la medesima Direzione" sono aggiunte le seguenti: "o il medesimo Dipartimento".

10.       Alla lettera a) del comma 9 ter dell’art. 20 della L.R. 77/1999, le parole da "presso" a "regionali" sono sostituite dalle seguenti: "presso l’Avvocatura regionale o presso i Dipartimenti".

11.       All’art. 20 della L.R. 77/1999 le parole "o di staff", "e di staff" e "anche di staff", ovunque ricorrano, sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all’art. 21 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 21 della L.R. 77/1999 le parole "e alle posizioni di staff" e "e di staff", ovunque ricorrano, sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche all’art. 23 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 23 della L.R. 77/1999, dopo la parola "Direzione", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti "o Dipartimento" e le parole "e di Dirigente preposto a posizioni di staff" e ", le posizioni di staff" sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all’art. 24 della L.R. 77/1999)

1.         La rubrica dell’art. 24 della L.R. 77/1999 è sostituita dalla seguente "Competenze dei dirigenti di servizio".

2.         Il comma 3 dell’art. 24 della L.R. 77/1999 è abrogato.

Art. 14

(Modifiche all’art. 25 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 1 dell’art. 25 della L.R. 77/1999, le parole "alla quale partecipano i direttori delle Strutture di supporto" sono soppresse e le parole "dal direttore responsabile della Direzione Affari della Presidenza" sono sostituite dalle seguenti "dal direttore generale o, in caso di mancata nomina o sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi.".

2.         Ai commi 2 e 3 dell’art. 25 della L.R. 77/1999, dopo la parola "Direzioni", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti "o Dipartimenti".

Art. 15

(Integrazioni all’art. 26 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 26 della L.R. 77/1999, dopo la parola "Direzione", ovunque ricorra, anche nella rubrica, sono aggiunte le seguenti "o Dipartimento".

2.         Dopo il comma 2 dell’art. 26 della L.R. 77/1999 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il Comitato è presieduto dal Direttore di dipartimento o, in caso di assenza, dal Dirigente di servizio dallo stesso indicato per la sostituzione.".

Art. 16

(Modifiche e integrazioni all’art. 28 della L.R. 77/1999)

1.         Ai comma 1 e 4 dell’art. 28 della L.R. 77/1999, dopo le parole "Direzione" e "Direzioni" sono rispettivamente aggiunte le parole "o Dipartimento" e "o i Dipartimenti".

2.         Al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 77/1999, le parole "Struttura speciale di supporto" sono sostituite dalle seguenti "struttura organizzativa competente per il".

Art. 17

(Modifiche all’art. 29 bis della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 2 dell’art. 29 bis della L.R. 77/1999 è abrogato.

2.         Al comma 3 dell’art. 29 bis della L.R. 77/1999 le parole "Struttura speciale di supporto" sono sostituite dalle seguenti "struttura organizzativa competente per la".

Art. 18

(Modifiche e integrazioni all’art. 31 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 4 dell’art. 31 della L.R. 77/1999 le parole "e Strutture di supporto" sono soppresse.

2.         Il comma 5 dell’art. 31 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare la ottimale funzionalità della struttura regionale, con provvedimento monocratico, i Direttori assegnano i posti per categoria e profilo professionale alle diverse strutture delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta.".

Art. 19

(Modifiche all’art. 35 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 3 dell’art. 35 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"3. La mobilità del personale tra le Direzioni del Consiglio o tra i Dipartimenti della Giunta è disposta dal Direttore competente per gli affari amministrativi, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.".

Art. 20

(Modifiche all’art. 41 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 2 dell’art. 41 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Nell’ambito delle funzioni attribuite a ciascuna Direzione o a ciascun Dipartimento, il Direttore individua con provvedimento motivato, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente per l’istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale.".

Art. 21

(Modifiche all’art. 42 della L.R. 77/1999)

1.         Al comma 2 dell’art. 42 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti "o dei Dipartimenti della Giunta regionale" e dopo la parola "ufficiale" sono aggiunte le seguenti "e trasmessi su supporto informatico alla Presidenza del Consiglio regionale per darne tempestiva notizia alla Conferenza dei Capigruppo".

Art. 22

(Modifiche all’art. 43 della L.R. 77/1999)

1.         Il comma 2 dell’art. 43 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Dipartimenti della Giunta, è istituita una apposita struttura per le relazioni con il pubblico presso il Dipartimento competente per gli Affari amministrativi, con sede a L'Aquila per il coordinamento delle attività di informazione all'utenza attivate presso i dipartimenti.".

Art. 23

(Modifiche all’art. 1 della L.R. 9/2000)

1.         Il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è sostituito dal seguente:

"1. È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara.".

2.         Il comma 8 dell’art. 1 della L.R. 9/2000 è sostituito dal seguente:

"8. Le modalità di conferimento dell’incarico di responsabile della struttura dell’Avvocatura regionale e il relativo trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della Giunta regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.".

Art. 24

(Atto di organizzazione, parziale abrogazione della Tabella A e modifica della Tabella B allegate alla L.R. 77/1999)

1.         Entro trenta giorni all’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di organizzazione la Giunta regionale definisce le competenze del direttore generale, individua i Dipartimenti e ne declina le competenze. Entro lo stesso periodo la Giunta regionale provvede a fissare la dotazione organica nel rispetto degli attuali contingenti numerici, rimandando a successivi provvedimenti l’individuazione dei Servizi e degli Uffici. Ne fa oggetto di consultazione alle OO.SS..

2.         La tabella A allegata alla L.R. 77/1999, limitatamente alla parte in cui definisce le Direzioni della Giunta regionale è abrogata e cessa la propria efficacia all’esito dell’approvazione dell’atto di organizzazione di cui al comma 1.

3.         La Tabella B riferita alla dotazione organica allegata alla L.R. 77/1999, nella parte in cui vengono indicati i dirigenti della Giunta regionale, è ridotta da n. 136 a n. 102, precisando che, di questi ultimi, n. 7 posti si riferiscono a posti di dirigenti in posizione di esonero che saranno automaticamente cassati al momento del loro pensionamento.

Art. 25

(Conferimento degli incarichi e disposizioni transitorie)

1.         Ai fini dell’applicazione della presente legge sono fissati i seguenti termini:

a)         entro quarantacinque giorni dall’approvazione dell’atto di organizzazione di cui all’art. 24, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al direttore generale e degli incarichi ai direttori di Dipartimento. Dal conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento cessano gli incarichi di Direttore in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

b)         entro sessanta giorni dall’approvazione dell’atto di organizzazione di cui all’art. 24, su proposta dei Direttori di Dipartimento e sentita la Conferenza dei direttori, la Giunta regionale approva gli assetti organizzativi dei Dipartimenti medesimi, previa consultazione sindacale.

2.         Nel caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni vengono assicurate dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi.

3.         Le Strutture speciali di supporto della Giunta regionale istituite ai sensi dell’art. 14 della L.R. 77/1999 sono soppresse all’esito dell’approvazione dell’atto di organizzazione di cui all’art. 24.

Art. 26

(Abrogazioni di norme regionali)

1.         Sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali, le quali cessano di avere efficacia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge:

a)         tutti gli articoli della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), ad eccezione dei commi 3 e 4 dell’art. 8 e del comma 1 bis dell’art. 12;

b)         i commi 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica);

c)         l'art. 76 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione);

d)         l'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010));

e)         l'art. 6 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo);

f)          il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25 (Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17).

2.         E' e resta abrogato l'art. 15 della L.R. 77/1999.

3.         Con proprio atto di organizzazione, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le strutture di supporto agli organi componenti l’Esecutivo regionale, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel corrente bilancio di previsione di cui al capitolo 02.01.005 -11215 (Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale). Per i due esercizi successivi, al fine di garantire il contenimento della spesa, gli oneri sono ridotti nella misura del 30 per cento di quanto stanziato sul capitolo 02.01.005 -11215 nell’annualità 2013.

Art. 27

(Modifiche all’art. 8 della L.R. 18/2001)

1.         Il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:

"1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell’interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

a)         della Giunta regionale;

b)         del Consiglio regionale;

c)         degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;

d)         dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l’istituto del comando;

e)         di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell’Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all’art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l’istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.".

Art. 28

(Modifiche all’art. 5 della L.R. 18/2001)

1.         Al comma 4 dell’art. 5 della L.R. 18/2001 dopo le parole "personale regionale" sono aggiunte le parole "degli enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali".

Art 29

(Integrazione all’art. 5 della L.R. 4/2009)

1.         Al comma 1 septies dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono aggiunte, in fine, le parole "e, comunque, all’inizio di ogni Legislatura".

2.         Ai fini dell’attuazione del comma 1, per la decima Legislatura, il competente Servizio del Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica sul sito istituzionale del Consiglio regionale l’Avviso per l’integrazione dell’Elenco annuale di cui al comma 1 septies dell’art. 5 della L.R. 4/2009.

Art. 30

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Titolo II

Ulteriori disposizioni urgenti

Art. 31

(Disposizioni urgenti: modifiche alle leggi regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso immobiliare "Ex Cofa" e per la Convenzione con il Corpo forestale dello Stato)

 

1.         La "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno", di cui all’"Allegato 2" dell’art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", è sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno" di cui all’"Allegato 2" della presente legge."

2.         Al fine di consentire l’erogazione di indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 rimaste non corrisposte, la Giunta regionale è autorizzata, se dovuta, a disporre la relativa erogazione mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 – 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale", iscritto sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, nei limiti dell’importo massimo di Euro 185.000,00.

3.         La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli strumenti urbanistici della Città di Pescara vigenti, a predisporre interventi urgenti per la valorizzazione degli spazi del complesso immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo, attraverso la demolizione dei manufatti decadenti nel rispetto delle procedure di legge. Per la finalità è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 930.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

4.         Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate per l’importo di Euro 930.000,00 al finanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria urgente di cui al comma 3.

5.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 – 152108, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 – 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è incrementato di Euro 930.000,00.

6.         L’art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7) è abrogato.

7.         L’art. 9 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è abrogato.

8.         Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 – 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

9.         Per far fronte ai maggiori oneri relativi al periodo luglio-dicembre 2014, derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", è istituito un apposito capitolo denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato". Per l’anno 2014 i pagamenti sono effettuati dalla Direzione Agricoltura nel rispetto dell’art. 11 della Convenzione in essere.

10.       Agli oneri derivanti dal comma 9, valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

a)         UPB 07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato"

-          in aumento € 250.000,00;

b)         UPB 01.01.002 Cap. 11623 dell’entrata denominato "Tassa per l’abilitazione alla ricerca dei tartufi"

-          in aumento € 50.000,00;

c)         UPB 03.04.001 Cap. 31102 dell’entrata denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico forestale"

-          in aumento € 50.000,00;

d)         UPB 07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

-          in diminuzione € 70.000,00;

e)         UPB 07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche"

-          in diminuzione € 20.000,00;

f)          UPB 07.02.009 Cap. 102419 "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie della Regione Abruzzo"

-          in diminuzione € 60.000,00.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 32

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 26 agosto 2014

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Seguono allegati

Allegati alla L.R. n. 35