IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Titolo
I
Modifiche
alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura
regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino
degli Enti regionali" e parziale abrogazione della L.R
17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta
regionale"
Art. 1
(Modifiche all’art. 3 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 1 bis dell’art. 3 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", le parole
"delle Direzioni della Giunta" sono sostituite dalle seguenti:
"dei Dipartimenti della Giunta regionale".
Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all’art.
4 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle
lettere h) e i), la parola "regionali" è sostituita dalle parole
"e i Dipartimenti";
b) la
lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) conferire gli incarichi delle Direzioni e
dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di intesa con i Direttori, gli
incarichi relativi ai Servizi;";
c) alla
lettera m), sono aggiunte, in fine, le parole "e i Dipartimenti della
Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
L'Organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare
a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.".
3. Dopo il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono inseriti i seguenti:
"2
bis. Per la Giunta regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un
atto, da parte del Direttore di Dipartimento, da cui derivi pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Direttore generale può fissare un termine entro il
quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può
nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei confronti
del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.
2
ter. Per il Consiglio regionale, in caso di inerzia o
ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore regionale, da cui
derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, l’Organo di direzione politica può
fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato.
Qualora l'inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del
provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui
all’art. 27.".
4. Dopo il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti:
"5
bis. Per il raggiungimento di specifici obiettivi di importanza strategica
della Regione Abruzzo, individuati e definiti da una specifica legge regionale
denominata 'Legge Obiettivo regionale', può essere nominata, senza oneri
diretti ed indiretti per il bilancio regionale, la figura di un Commissario
realizzatore scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione.
5
ter. La Legge Obiettivo regionale disciplinerà durata
dell’incarico e compiti assegnati al Commissario realizzatore.".
Art. 3
(Modifiche all’art. 8 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 2 dell’art. 8 della L.R. 77/1999, le parole "articolando le Direzioni
secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all’interno di
esse" sono sostituite dalle seguenti "articolando i Dipartimenti
secondo le specifiche caratteristiche funzionali di ciascuno, prevedendo
all’interno degli stessi".
Art. 4
(Modifiche all’art. 9 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla
lettera d), dopo le parole "organi elettivi" sono aggiunte le
seguenti "del Consiglio regionale";
b) la
lettera e) è abrogata.
Art. 5
(Modifiche ed integrazioni all’art.
10 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Le Strutture organizzative permanenti sono
articolate in:
a) Direzione
generale della Regione;
b) Dipartimenti
della Giunta;
c) Direzioni
regionali del Consiglio;
d) Servizi;
e) Uffici."
2. Dopo il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti:
"1
bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei
Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione
della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore
Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello
attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la
Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente
risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni
della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di
Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di
Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con
apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.
1
ter. Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nonché
rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il
direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e
funzioni:
a) collabora
con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali
competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di
programmazione regionale;
b) cura
l’attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive
generali definite dall’organo di direzione politica;
c) formula
proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
d) coordina
l’attività realizzativa dei direttori di
Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di
avocazione per le competenze stabilite;
e) presiede
la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
f) cura
il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predispone report di sintesi
per il Presidente;
g) cura
i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali
su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;
h) svolge
le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza della Giunta regionale.
1
quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del
direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta
svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.".
3. Il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale
sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e
strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio
regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità;
i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei
componenti gli organi dell’Esecutivo regionale e tengono conto
dell’articolazione del programma di governo della Regione.".
4. Al comma 3 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita
dalle seguenti: "e dei Dipartimenti".
5. Il comma 4 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è abrogato.
6. Al comma 5 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 le parole "e le posizioni di staff"
sono soppresse.
7. Al comma 6 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 dopo le parole "Direzione medesima"
sono aggiunte le seguenti: "o al Dipartimento medesimo".
8. Al comma 7 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 dopo la parola "Direzioni," sono
aggiunte le seguenti: "dei Dipartimenti e"; le parole "e delle
posizioni di staff" sono soppresse.
Art. 6
(Modifiche all’art. 11 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 77/1999, è sostituito dal seguente:
"1.
Le strutture organizzative temporanee sono articolazioni flessibili all’interno
delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta regionale o tra
più Direzioni o Dipartimenti.".
2. Il primo periodo del comma 2 dell’art.
11 della L.R. 77/1999 è sostituito dai seguenti: "Le
Strutture temporanee possono essere istituite, con propria decisione, dal
direttore regionale del Consiglio e dal direttore di Dipartimento della Giunta,
secondo le rispettive competenze. Se attengono a più Direzioni del Consiglio
sono istituite con atto dell’Organo di direzione politica nei limiti dell’art.
10, comma 5, sentita la Conferenza dei direttori. Se attengono a più
Dipartimenti della Giunta sono istituite dal direttore generale nei limiti
dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei Direttori.".
3. Al comma 3 dell’art. 11 della L.R. 77/1999, il periodo "La direzione delle stesse è
affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una durata
correlata a quella del programma o progetto" è soppresso.
Art. 7
(Modifiche all’art. 13 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 13 della L.R.
77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella
rubrica, dopo le parole "organi elettivi" sono aggiunte le seguenti
"del Consiglio regionale"; al comma 1 le parole "e della Giunta
regionale" sono soppresse;
b) le
lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) Segreteria del Presidente del Consiglio;
b) Segreterie dei Vice - Presidenti del Consiglio;
c) Segreterie dei Consiglieri - Segretari del
Consiglio";
c) la
lettera d) è soppressa.
Art. 8
(Abrogazione dell’art. 14 della L.R. 77/1999 e di altre norme regionali)
1. L’art. 14 della L.R.
77/1999 è abrogato.
2. Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni normative regionali:
a) commi
2, 3 e 5 dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e
pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));
b) L.R. 15 dicembre 2004, n. 48 (Ripristino del contratto
previsto dalla legge regionale 13/1984);
c) art.
1 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 9 (Modifiche alle
leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014).
Art. 9
(Modifiche all’art. 17 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 17 della L.R.
77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella
rubrica, le parole "regionali" sono sostituite dalle seguenti "e
dei Dipartimenti";
b) al
comma 2, le parole "Le Direzioni possono essere ridefinite e ridotte"
sono sostituite dalle seguenti "Le Direzioni del Consiglio e i
Dipartimenti della Giunta regionale possono essere ridefiniti e ridotti al fine
di un più efficace conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di
mandato";
c) il
comma 3 è abrogato;
d) le
parole ", le posizioni di staff", ", delle posizioni di
staff" e "e di staff" sono soppresse.
Art. 10
(Modifiche e integrazioni all’art.
20 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di
responsabilità:
a) direttore
generale della Regione;
b) direttore
regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;
c) direttore
regionale preposto ad una Direzione del Consiglio;
d) dirigente preposto ad un Servizio.
Per
la Giunta regionale, il direttore generale, limitatamente alla durata
dell’incarico, è sovraordinato ai direttori di Dipartimento e questi, a loro
volta, agli altri dirigenti.".
2. Il comma 2 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Per il Consiglio regionale, il Direttore regionale, limitatamente alla durata
dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale.".
3. Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 le parole "e di dirigente delle Strutture
speciali di supporto", e "o dirigente responsabile di Struttura
speciale di supporto equiparata al direttore" sono soppresse.
4. Il comma 6 bis dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"6
bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il
Direttore del Consiglio riassume automaticamente e senza soluzione di
continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di
Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a
tempo indeterminato. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non
fosse disponibile, al Direttore regionale cessato dall'incarico viene
attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque
nella stessa sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, egli
percepisce l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio. Il Direttore di
Dipartimento della Giunta mantiene l’incarico di Dirigente di uno dei Servizi
del Dipartimento medesimo.".
5. Al comma 6 ter
dell’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole
"nella stessa Direzione" sono aggiunte le seguenti: "o
Dipartimento".
6. Il comma 6-quater dell’art. 20 della L.R. 77/1999 è soppresso.
7. Al comma 7 dell’art. 20 della L.R. 77/1999, la parola "stessa" è sostituita
dalle seguenti "o al Dipartimento medesimi".
8. Al comma 9 dell’art. 20 della L.R. 77/1999 le parole "di un dirigente responsabile
di Struttura speciale di supporto" sono soppresse, il periodo "trenta
giorni lavorativi" è sostituito con il seguente: "quarantacinque
giorni lavorativi" e dopo le parole "alla Direzione" sono
aggiunte le seguenti: "o al Dipartimento"; l'ultimo periodo è
soppresso.
9. Al comma 9 bis dell’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole "la medesima
Direzione" sono aggiunte le seguenti: "o il medesimo
Dipartimento".
10. Alla lettera a) del comma 9 ter dell’art. 20 della L.R.
77/1999, le parole da "presso" a "regionali" sono
sostituite dalle seguenti: "presso l’Avvocatura regionale o presso i
Dipartimenti".
11. All’art. 20 della L.R.
77/1999 le parole "o di staff", "e di staff" e "anche
di staff", ovunque ricorrano, sono soppresse.
Art. 11
(Modifiche all’art. 21 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 21 della L.R.
77/1999 le parole "e alle posizioni di staff" e "e di
staff", ovunque ricorrano, sono soppresse.
Art. 12
(Modifiche all’art. 23 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 23 della L.R.
77/1999, dopo la parola "Direzione", ovunque ricorra, sono aggiunte
le seguenti "o Dipartimento" e le parole "e di Dirigente
preposto a posizioni di staff" e ", le posizioni di staff" sono
soppresse.
Art. 13
(Modifiche all’art. 24 della L.R. 77/1999)
1. La rubrica dell’art. 24 della L.R. 77/1999 è sostituita dalla seguente "Competenze
dei dirigenti di servizio".
2. Il comma 3 dell’art. 24 della L.R. 77/1999 è abrogato.
Art. 14
(Modifiche all’art. 25 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 1 dell’art. 25 della L.R. 77/1999, le parole "alla quale partecipano i
direttori delle Strutture di supporto" sono soppresse e le parole
"dal direttore responsabile della Direzione Affari della Presidenza"
sono sostituite dalle seguenti "dal direttore generale o, in caso di mancata
nomina o sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente
per gli affari amministrativi.".
2. Ai commi 2 e 3 dell’art. 25 della L.R. 77/1999, dopo la parola "Direzioni", ovunque
ricorra, sono aggiunte le seguenti "o Dipartimenti".
Art. 15
(Integrazioni all’art. 26 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 26 della L.R.
77/1999, dopo la parola "Direzione", ovunque ricorra, anche nella
rubrica, sono aggiunte le seguenti "o Dipartimento".
2. Dopo il comma 2 dell’art. 26 della L.R. 77/1999 è aggiunto il seguente:
"2
bis. Il Comitato è presieduto dal Direttore di dipartimento o, in caso di
assenza, dal Dirigente di servizio dallo stesso indicato per la
sostituzione.".
Art. 16
(Modifiche e integrazioni all’art.
28 della L.R. 77/1999)
1. Ai comma 1 e 4 dell’art. 28 della L.R. 77/1999, dopo le parole "Direzione" e
"Direzioni" sono rispettivamente aggiunte le parole "o
Dipartimento" e "o i Dipartimenti".
2. Al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 77/1999, le parole "Struttura speciale di
supporto" sono sostituite dalle seguenti "struttura organizzativa
competente per il".
Art. 17
(Modifiche all’art. 29 bis della L.R. 77/1999)
1. Il comma 2 dell’art. 29 bis della L.R. 77/1999 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’art. 29 bis della L.R. 77/1999 le parole "Struttura speciale di
supporto" sono sostituite dalle seguenti "struttura organizzativa
competente per la".
Art. 18
(Modifiche e integrazioni all’art.
31 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 4 dell’art. 31 della L.R. 77/1999 le parole "e Strutture di supporto"
sono soppresse.
2. Il comma 5 dell’art. 31 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Per assicurare la ottimale funzionalità della struttura regionale, con
provvedimento monocratico, i Direttori assegnano i posti per categoria e
profilo professionale alle diverse strutture delle Direzioni del Consiglio e
dei Dipartimenti della Giunta.".
Art. 19
(Modifiche all’art. 35 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 3 dell’art. 35 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"3.
La mobilità del personale tra le Direzioni del Consiglio o tra i Dipartimenti
della Giunta è disposta dal Direttore competente per gli affari amministrativi,
sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al comma
2.".
Art. 20
(Modifiche all’art. 41 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 2 dell’art. 41 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Nell’ambito delle funzioni attribuite a ciascuna Direzione o a ciascun
Dipartimento, il Direttore individua con provvedimento motivato, per ciascun
tipo di procedimento, la struttura competente per l’istruttoria e per ogni
altro adempimento procedimentale.".
Art. 21
(Modifiche all’art. 42 della L.R. 77/1999)
1. Al comma 2 dell’art. 42 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita
dalle seguenti "o dei Dipartimenti della Giunta regionale" e dopo la
parola "ufficiale" sono aggiunte le seguenti "e trasmessi su
supporto informatico alla Presidenza del Consiglio regionale per darne tempestiva
notizia alla Conferenza dei Capigruppo".
Art. 22
(Modifiche all’art. 43 della L.R. 77/1999)
1. Il comma 2 dell’art. 43 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Dipartimenti della
Giunta, è istituita una apposita struttura per le relazioni con il pubblico
presso il Dipartimento competente per gli Affari amministrativi, con sede a
L'Aquila per il coordinamento delle attività di informazione all'utenza
attivate presso i dipartimenti.".
Art. 23
(Modifiche all’art. 1 della L.R. 9/2000)
1. Il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura
regionale) è sostituito dal seguente:
"1. È istituita l'Avvocatura regionale con sede
centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara.".
2. Il comma 8 dell’art. 1 della L.R. 9/2000 è sostituito dal seguente:
"8. Le modalità di conferimento dell’incarico
di responsabile della struttura dell’Avvocatura regionale e il relativo
trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della Giunta
regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del
contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale"
può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o
avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato
almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con documentata
attività svolta nel campo giuridico-normativo, che
assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.".
Art. 24
(Atto di organizzazione, parziale
abrogazione della Tabella A e modifica della Tabella B allegate alla L.R. 77/1999)
1. Entro trenta giorni all’entrata in
vigore della presente legge, con proprio atto di organizzazione la Giunta
regionale definisce le competenze del direttore generale, individua i
Dipartimenti e ne declina le competenze. Entro lo stesso periodo la Giunta
regionale provvede a fissare la dotazione organica nel rispetto degli attuali
contingenti numerici, rimandando a successivi provvedimenti l’individuazione
dei Servizi e degli Uffici. Ne fa oggetto di consultazione alle OO.SS..
2. La tabella A allegata alla L.R. 77/1999, limitatamente alla parte in cui definisce le
Direzioni della Giunta regionale è abrogata e cessa la propria efficacia
all’esito dell’approvazione dell’atto di organizzazione di cui al comma 1.
3. La Tabella B riferita alla dotazione
organica allegata alla L.R. 77/1999, nella parte in
cui vengono indicati i dirigenti della Giunta regionale, è ridotta da n. 136 a
n. 102, precisando che, di questi ultimi, n. 7 posti si riferiscono a posti di
dirigenti in posizione di esonero che saranno automaticamente cassati al
momento del loro pensionamento.
Art. 25
(Conferimento degli incarichi e
disposizioni transitorie)
1. Ai fini dell’applicazione della
presente legge sono fissati i seguenti termini:
a) entro
quarantacinque giorni dall’approvazione dell’atto di organizzazione di cui
all’art. 24, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al
direttore generale e degli incarichi ai direttori di Dipartimento. Dal
conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento cessano gli incarichi
di Direttore in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) entro
sessanta giorni dall’approvazione dell’atto di organizzazione di cui all’art.
24, su proposta dei Direttori di Dipartimento e sentita la Conferenza dei
direttori, la Giunta regionale approva gli assetti organizzativi dei
Dipartimenti medesimi, previa consultazione sindacale.
2. Nel caso di mancata nomina, assenza o
impedimento del direttore generale, le relative funzioni vengono assicurate dal
direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi.
3. Le Strutture speciali di supporto della
Giunta regionale istituite ai sensi dell’art. 14 della L.R.
77/1999 sono soppresse all’esito dell’approvazione dell’atto di organizzazione
di cui all’art. 24.
Art. 26
(Abrogazioni di norme regionali)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative regionali, le quali cessano di avere efficacia a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge:
a) tutti
gli articoli della L.R. 9 maggio 2001, n. 17
(Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture
amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), ad
eccezione dei commi 3 e 4 dell’art. 8 e del comma 1 bis dell’art. 12;
b) i
commi 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 1 della L.R. 8
giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento
delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica);
c) l'art.
76 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e
pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1°
Provvedimento di variazione);
d) l'art.
22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 -
2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010));
e) l'art.
6 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale
2010) e disposizioni di adeguamento normativo);
f) il
comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25
(Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001,
n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n.
17).
2. E' e resta abrogato l'art. 15 della L.R. 77/1999.
3. Con proprio atto di organizzazione,
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale disciplina le strutture di supporto agli organi componenti
l’Esecutivo regionale, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel corrente
bilancio di previsione di cui al capitolo 02.01.005 -11215 (Spesa per il
funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi
della Giunta regionale). Per i due esercizi successivi, al fine di garantire il
contenimento della spesa, gli oneri sono ridotti nella misura del 30 per cento
di quanto stanziato sul capitolo 02.01.005 -11215 nell’annualità 2013.
Art. 27
(Modifiche all’art. 8 della L.R. 18/2001)
1. Il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:
"1.
Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell’interessato e può
essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) della
Giunta regionale;
b) del
Consiglio regionale;
c) degli
enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto
regionale;
d) dello
Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l’istituto del
comando;
e) di
aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.
Il
personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una
unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti
dell’Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel
rispetto del limite di cui all’art. 5, di personale di cui alla lettera c)
anche mediante l’istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni
contrattuali.".
Art. 28
(Modifiche all’art. 5 della L.R. 18/2001)
1. Al comma 4 dell’art. 5 della L.R. 18/2001 dopo le parole "personale regionale"
sono aggiunte le parole "degli enti strumentali della Regione di cui agli
artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in convenzione a norma delle vigenti
disposizioni contrattuali".
Art 29
(Integrazione all’art. 5 della L.R. 4/2009)
1. Al comma 1 septies
dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi
generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono aggiunte, in fine,
le parole "e, comunque, all’inizio di ogni Legislatura".
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1,
per la decima Legislatura, il competente Servizio del Consiglio regionale,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica sul sito
istituzionale del Consiglio regionale l’Avviso per l’integrazione dell’Elenco
annuale di cui al comma 1 septies dell’art. 5 della L.R. 4/2009.
Art. 30
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Titolo
II
Ulteriori
disposizioni urgenti
Art. 31
(Disposizioni urgenti: modifiche
alle leggi regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso
immobiliare "Ex Cofa" e per la Convenzione
con il Corpo forestale dello Stato)
1. La "Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d’impegno", di cui all’"Allegato 2"
dell’art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2014 – 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2014)", è sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e
dei limiti d’impegno" di cui all’"Allegato 2" della presente
legge."
2. Al fine di consentire l’erogazione di
indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9
maggio 2001, n. 17 rimaste non corrisposte, la Giunta regionale è autorizzata,
se dovuta, a disporre la relativa erogazione mediante utilizzo dello
stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 – 11215, denominato "Spesa
per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi
elettivi della Giunta regionale", iscritto sul bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario, nei limiti dell’importo massimo di Euro
185.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata, nel
rispetto degli strumenti urbanistici della Città di Pescara vigenti, a
predisporre interventi urgenti per la valorizzazione degli spazi del complesso
immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di
proprietà della Regione Abruzzo, attraverso la demolizione dei manufatti
decadenti nel rispetto delle procedure di legge. Per la finalità è autorizzato
un intervento di spesa pari a Euro 930.000,00 a valere sulle disponibilità del
capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e
ristrutturazioni degli immobili regionali" del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario.
4. Per l'esercizio finanziario 2014, le
entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio
idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono
destinate per l’importo di Euro 930.000,00 al finanziamento dell’intervento di
manutenzione straordinaria urgente di cui al comma 3.
5. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 – 152108, denominato
"Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e
idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 – 12101, denominato "Spese
per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è
incrementato di Euro 930.000,00.
6. L’art. 6 della L.R.
17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale
delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e
integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7) è
abrogato.
7. L’art. 9 della L.R.
13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2014)" è abrogato.
8. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 –
2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa,
riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla
presente legge.
9. Per far fronte ai maggiori oneri
relativi al periodo luglio-dicembre 2014, derivanti dalla Convenzione con il
Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 8 della L.R.
10 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
Regione Abruzzo", è istituito un apposito capitolo denominato "Oneri
derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato". Per
l’anno 2014 i pagamenti sono effettuati dalla Direzione Agricoltura nel
rispetto dell’art. 11 della Convenzione in essere.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9,
valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per
competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:
a) UPB
07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo
Forestale dello Stato"
- in
aumento € 250.000,00;
b) UPB
01.01.002 Cap. 11623 dell’entrata denominato "Tassa per l’abilitazione
alla ricerca dei tartufi"
- in
aumento € 50.000,00;
c) UPB
03.04.001 Cap. 31102 dell’entrata denominato "Entrate derivanti da
introiti per attività vivaistico forestale"
- in
aumento € 50.000,00;
d) UPB
07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la
commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"
- in
diminuzione € 70.000,00;
e) UPB
07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche"
- in
diminuzione € 20.000,00;
f) UPB
07.02.009 Cap. 102419 "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie
della Regione Abruzzo"
- in
diminuzione € 60.000,00.
Titolo
III
Disposizioni
finali
Art. 32
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 26 agosto 2014
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
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