IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica all’articolo 7 della L.R. 14/2014)

1.         Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14, recante “Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo - (Legge Finanziaria Regionale 2014), modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.” è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 – Capitolo di spesa 12352”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 luglio 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2014, N. 14

"Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a."

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 30.07.2014, n. 34

"Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2014, N. 14

Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.

Art. 7

(Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A.)

1.         Ai sensi dell'art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l'importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale.

2.         E' autorizzato l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile fino all'importo massimo di € 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a..

3.         Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 – Capitolo di spesa 12352.

4.         Gli articoli 38 (Aeroporto d'Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.