IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall 01.04.2014 per
uso di colture agrarie “ a favore del
Sig. FERRARA Piergiorgio nato a Popoli
(PE) il 26.09.1976 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Ha 4.64.20 circa
delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli
(AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 22 part.lle n. 4 e 5 parziali
n. 6 e 11, Fg. 11 part.lle
86 e 87 parziali, Fg.22 part.lla
6 zona tratturale n. 2 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 220,27 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/124767 del 08.05.2014, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila , in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/124767 del 08.05.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita