IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

1.         il rinnovo e la voltura della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall  01.11.2013   per uso di  recinzione, passo carrabile e piazzale “ a favore del  Sig.  RAPINO Adamo Gabriele noto a Lanciano (CH) il 05.01.1959 e residente a Mozzagrogna (CH) in C/da Castel Di Sette 8  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 935 circa  della zona del Tratturo Lanciano – Cupello  in Comune di Lanciano (CH) (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 136/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );

2.         l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82  di cui in premessa,  ammonta ad euro € . 129,11  ;

3.         le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.         di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura  di  Chieti di  notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/153483  del 09.06.2014 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.         di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

-          obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-          divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-          immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/153483 del 09.06.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7.         di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. . 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita