IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2013
per uso di recinzione, passo
carrabile e piazzale “ a favore del Sig. RAPINO Adamo Gabriele noto a Lanciano (CH) il
05.01.1959 e residente a Mozzagrogna (CH) in C/da Castel Di Sette 8 ,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 935 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di
Lanciano (CH) (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 136/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 129,11 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell’UTA di
Ortona e di Lanciano n. RA/153483 del 09.06.2014 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/153483 del 09.06.2014 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita