IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.         di approvare il progetto di  bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Via Piane” nel Comune di VILLAMAGNA (CH), codice ARTA CH215302, in conformità ai n. 9 allegati ed elaborati grafici, aggiornati al 29.09.2013, come elencati di seguito:

1.         Relazione tecnica illustrativa;

2.         Computo Metrico Estimativa e Quadro Economico Generale;

3.         Elenco prezzi unitari;

4.         Stima dei costi della sicurezza;

5.         Quadro percentuale incidenza manodopera;

6.         Cronoprogramma;

7.         Capitolato speciale d’appalto;

8.         Piano di sicurezza e di coordinamento;

Tav. 01 Elaborati Grafici;

2.         di autorizzare il Comune di VILLAMAGNA (CH) alla realizzazione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica pubblica dismessa di cui al punto 1), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i., DGR n. 1529 del 27.12.2006, DGR n. 777 del 11.10.2010 e DGR n. 137 del 03.03.2014;

3.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa nei limiti temporali massimi definiti dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo di bonifica approvato dal Comune di VILLAMAGNA (CH) e come da n. 9 allegati ed elaborati grafici richiamati al punto 1);

4.         di prescrivere che il Comune di VILLAMAGNA (CH) presti, prima dell’avvio dei lavori di bonifica della discarica pubblica dismessa, adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/07 e s.m.i.;

5.         di fare salvi eventuali ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

7.         di stabilire che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;

8.         di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Villamagna (CH);

9.         di inviare il presente atto alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

10.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini