LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge 29.12.2000, n. 401 recante “Norme sull’organizzazione del personale
sanitario” ed in particolare l’art. 3 il quale prevede che “I laureati in
medicina e chirurgia iscritti al Corso universitario di Laurea prima del
31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in
soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.
Lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;
CONSIDERATO
che alla Legge 401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che
abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in
soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale;
VISTO
il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.
che disciplina i Corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga,
fra gli altri, il D. Lgs. 256/1991, al quale viene
fatto esplicito riferimento dalla L. 401/2000;
CONSIDERATO
che il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.
prevede, all’art. 25, che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al Corso triennale
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del
sistema;
VISTO
il Decreto 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” che prevede,
all’art. 1, che i bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni
concordate tra le Regioni e le Province autonome e che i contingenti numerici,
da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province
autonome nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il
Ministero della Salute;
DATO
ATTO che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25,
comma 2, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ha approvato, con la D.G.R.
n. 154 del 10 marzo 2014, il bando di concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale 2014/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 34 Speciale Concorsi del 21.03.2014 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - Serie IV Speciale - Concorsi
ed Esami n. 33 del 29 aprile 2014;
ATTESO
che le Regioni hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose
richieste di ammissione in soprannumero ai sensi della L. 401/2000, procedere
alla condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l’ammissione in
soprannumero che individuasse, su tutto il territorio nazionale, criteri comuni
per la determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da
possedere per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una
graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore
al numero dei posti messi a bando;
DATO
ATTO che:
- gli Assessori alla Sanità delle
Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed
i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle
Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 hanno approvato, per l’anno 2007,
il primo testo dell’Avviso in questione e contemporaneamente hanno disposto
l’emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;
- in sede di Coordinamento
interregionale del 01.02.2008 le Regioni hanno convenuto che l’Avviso pubblico
per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e
che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato é di punti
0,05 per mese e che il richiamo all’ACN della medicina generale é da
considerarsi quale riferimento per l’individuazione completa delle attività nel
campo della medicina generale e dell’area delle cure primarie;
- poiché l’art. 3 della L. 401/2000 non
pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere
in soprannumero l’Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente
numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con
il relativo bando di cui al D. Lgs. 368/1999;
- nel caso il numero delle domande
presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a concorso,
è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai
criteri, previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale,
per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore;
- la disciplina del Corso di formazione
specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella
contenuta nel D.Lgs. 368/1999 e s.m.i.
e nel Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006, fatto salvo quanto
espressamente previsto nell’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero,
Allegato 1) parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
RITENUTO
di emanare l’ Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2014/2017 della Regione Abruzzo,
secondo lo schema di cui all’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRECISATO
che l’accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste
nell’Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per
l’attuazione dell’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
CONSIDERATO
che, essendo venti i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero
massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti
dall’Avviso di cui trattasi, (10% di 20), è pari a due;
EVIDENZIATO
che la spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento, relativa
alla copertura assicurativa INAIL dei soprannumerari ed al compenso da erogare
in favore di due medici tutori di medicina generale, ammonta presuntivamente,
per l’intera durata del Corso di formazione, ad € 8.700,00;
CONSIDERATO
che la spesa quantificata in € 8.700,00 è finanziata con la quota del Fondo
Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con
deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione
Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa 81418 a valere sul conto di
tesoreria regionale sanità n. 188386;
VISTO
l’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
VISTO
il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di formazione specifica in medicina generale”;
VISTA
la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 ed in particolare l’art. 24;
VISTA
la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO
ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio
Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità
tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del
presente provvedimento alla normativa vigente;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
- di approvare ed emanare, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, l’Avviso pubblico, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione in
soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione Abruzzo relativo agli anni 2014/2017, di n. 2 (due) medici, pari
al 10% dei posti messi a concorso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 154
del 10 marzo 2014;
- di dare atto che i medici ammessi in
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
- di dare atto che la spesa di €
8.700,00 derivante dall’attuazione del presente provvedimento è finanziata con
la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata
annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico
della Regione Abruzzo;
- di stabilire che alla liquidazione
della suddetta spesa provvederà, con appositi atti, il Dirigente del competente
Servizio “Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica” con imputazione sul
capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio regionale di competenza a valere
sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- di disporre la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato