IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

1)         il rinnovo della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall  01.11.2013  per uso di  seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso brecciato  “ a favore del  Sig. GIALLONARDO Giovanni nato a Fossacesia (CH) il  18.11.1933 e residente a Torino Di Sangro (CH)  in C/da Suvaro 5  , a corpo e non  misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.245  circa  della zona del Tratturo  L’Aquila - Foggia  in Comune di Torino Di Sangro  distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 117 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2)         l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e  della Legge 203/82 di cui in premessa ,  ammonta ad euro € . 64,28;

3)         le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4)         di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura  di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/116273  del 29.04.2014  , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5)         di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di Chieti   , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-          obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-          divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-          immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6)         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/116273 del 29.04.2014  da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7)         di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale   della Regione Abruzzo ;

8)         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita