IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2013
per uso di colture agrarie “ a
favore del Sig. TIRABASSI MARIO nato
Avezzano (AQ) il 02.09.1966 e
residente a Cerchio (AQ) in C/da Acero snc
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 5.480 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio
(AQ) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 1 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 28,50 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/115799 del 28.04.2014 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale
che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. 6) la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila
n. RA/115799 del 28.04.2014
da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. 7) di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. 8) la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita