IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
in agro del Comune di Lucoli (AQ) come da
deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. di autorizzare il Comune di Lucoli (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione
d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli
aventi diritto per una durata massima di anni 6 (sei);
3. di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4. di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto,
di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto
di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in
concessione restino a vantaggio della collettività di Lucoli
e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di Lucoli; D) prima di
immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il
possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti
dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l’esonero dell’Amministrazione
Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente
dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare con il
Comune di Lucoli; F) di ripristinare lo stato dei
luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Lucoli
con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la
procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art. 9 della Legge
1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
Il
Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinchè nel registro stalla del Consorzio, Società o
Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i
consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.
Il
Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il
depauperamento delle superfici pascolive che si
andranno a concedere. Ove il bestiame
non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non
ha più validità.
Di
fare obbligo al Comune di Lucoli di reinvestire i
canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell’art. 5
della L.R. n. 3/98;
Di
dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della
presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Lucoli (AQ), ai
fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra
competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione della iniziativa che
si andrà a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio