Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della
Regione Abruzzo;
VISTO in particolare
l’art.14, comma 1, del citato Statuto che recita testualmente: “Il Consiglio è
composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere
regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di
Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore”;
PRESO ATTO che ai sensi
dell’art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali) della Legge 2/7/2004 n.
165, recante: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione”, gli organi elettivi delle Regioni durano in carica cinque anni ed
il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione;
VISTA la Legge
Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante: “Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale”;
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in
particolare il comma 2 il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della
quota circoscrizionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29
seggi) e assegnando gli stessi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti;
VISTO, altresì, il
comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. n.. 9/2013
che dispone che l’assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle
singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta
regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;
PRECISATO che ai sensi
del comma 4 dell’art. 4 della L.R. n. 9/2013 la
popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di
statistica;
PRECISATO che la
popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati
dell’ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della
Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è pari a 1.307.309 di cui:
Provincia di
L’Aquila 298.343
Provincia di
Teramo306.349
Provincia di
Pescara314.661
Provincia di
Chieti387.956
RITENUTO, pertanto, di
provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla
assegnazione di essi alle singole circoscrizioni
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa:
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale della Regione
Abruzzo è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti,
rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato
alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore.
2. Ai sensi della predetta disposizione
normativa i restanti ventinove seggi sono assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 alle liste circoscrizionali come segue:
SEGGI
DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 4 DELLA LEGGE
2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)
QUOZIENTE
REGIONALE : 45.079
CIRCOSCRIZIONE |
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 2011 |
QUOZIENTI
INTERI |
RESTI
|
SEGGI
ASSEGNATI |
PESCARA |
314.661 |
6 |
44.187* |
7 |
TERAMO |
306.349 |
6 |
35.875* |
7 |
L’AQUILA |
298.343 |
6 |
27.869* |
7 |
CHIETI |
387.956 |
8 |
27.324 |
8 |
|
1.307.309 |
26 |
135.255 |
29 |
* resto più alto, cui
corrisponde l’assegnazione di un seggio.
3. Il presente Decreto viene comunicato a
tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2013, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della
Corte di Appello di L’Aquila.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi