Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l’art.14, comma 1, del citato Statuto che recita testualmente: “Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali) della Legge 2/7/2004 n. 165, recante: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, gli organi elettivi delle Regioni durano in carica cinque anni ed il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in particolare il comma 2 il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti  della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29 seggi)  e assegnando gli stessi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

VISTO, altresì, il comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. n.. 9/2013 che dispone che l’assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

PRECISATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.R. n. 9/2013 la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica;

PRECISATO che la popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati dell’ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è pari a 1.307.309 di cui:

Provincia di L’Aquila   298.343

Provincia di Teramo306.349

Provincia di Pescara314.661

Provincia di Chieti387.956

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa:

1.         Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

2.         Ai sensi della predetta disposizione normativa i restanti ventinove seggi sono assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 alle liste circoscrizionali come segue:

SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)

QUOZIENTE REGIONALE : 45.079

CIRCOSCRIZIONE

POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011

QUOZIENTI INTERI

RESTI

SEGGI ASSEGNATI

PESCARA

314.661

6

44.187*

7

TERAMO

306.349

6

35.875*

7

L’AQUILA

298.343

6

27.869*

7

CHIETI

387.956

8

27.324

8

 

 

 

 

1.307.309

 

26

 

135.255

 

29

 

* resto più alto, cui corrisponde l’assegnazione di un seggio.

3.         Il presente Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R.  n. 9/2013,  ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte di Appello di L’Aquila.

4.         Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi