Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH31/984/Usi Civici del 25/11/2013, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente
del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di POPOLI (PE);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 7 datato 26/06/2013 allegato
alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le
Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i
dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di POPOLI, oltre
alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le
spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 7 datato 26/06/2013 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di
riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n.
68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n.7
datato 26/06/2013;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di POPOLI (PE) a
favore delle 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 7 datato 26/06/2013
formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di
POPOLI a riscuotere i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n.7 datato 26/06/2013 nonché
effettuare l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di POPOLI
(PE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di
POPOLI ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni CHIODI
Segue
allegato