IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 29 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 8)

1.         L’articolo 29 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016" è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Erogazione delle spese)

1.         L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  29 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi