IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 29
della L.R. 13 gennaio 2014, n. 8)
1. L’articolo 29 della L.R.
13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016" è sostituito dal
seguente:
"Art.
29
(Erogazione
delle spese)
1. L’erogazione delle spese a valere sugli
stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di
deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la
Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto
delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici).".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 29 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi