IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Integrazione alla L.R. 8/2014)

1.         Alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale 2014 – 2016) dopo l’art. 34 bis è inserito il seguente articolo 34 ter:

"Art. 34 ter

(Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT)

1.         Ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2014 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT.

2.         Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT.

a)         Euro 975.000,00 sul capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b)         Euro 0,00 sul capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento.

3.         Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.         In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

Art. 2

(Allegati al bilancio)

1.         Gli allegati alla L.R. 8/2014 sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – ARIT allegato alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

 

Segue allegato

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale 2014 – 2016