IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica alla L.R. 8/2014)

1.         Alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" dopo l’art. 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

"Art. 34 bis

(Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente ARTA)

1.         Ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2014 dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - (ARTA).

2.         Ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - ARTA), è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’ ARTA:

a)         Euro 1.100.000,00 sul capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell’Agenzia.

3.         Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - ARTA è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.         In caso di inadempimento, il Presidente  della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale"."

Art. 2

(Allegati al bilancio)

1.         Gli allegati della L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente ARTA, allegato alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì   29  aprile  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

 

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3