IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica all’articolo 6 della L.R. 5/2014)

1.         Il comma 2 dell’articolo 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 7 della L.R 5/2014)

1.         Il comma 1, dell’articolo 7 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale nel rispetto delle procedure di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo).”

2.         Le lettere d), e), g) ed i) del comma 8, dell’articolo 7 della L.R. 5/2014 sono abrogate.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 8 della L.R 5/2014)

1.         Il comma 1, dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Per attività di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche attraverso l’erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi che potranno essere realizzati previa intesa con il Governo nazionale.”.

2.         Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente alla attuazione degli interventi in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza nei seguenti ambiti:

a) interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico - sanitarie;

b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d’Abruzzo a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.”.

3.         Il comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi di cui al comma 1 bis e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo nazionale e comunicati al Consiglio regionale. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 bis, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell’ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell’80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.”.

Art. 4

(Ulteriori modifiche alla l.r. 5/2014)

1.         Nella l.r. 5/2014, le parole “Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni – Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le parole “Servizio competente in materia di cooperazione internazionale”.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  28  aprile  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi