IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifica all’articolo 6 della L.R. 5/2014)
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la
promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato
internazionale) è abrogato.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 della L.R 5/2014)
1. Il comma 1, dell’articolo 7 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:
“1.
La Regione, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), realizza
iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale nel rispetto
delle procedure di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo).”
2. Le lettere d), e), g) ed i) del comma
8, dell’articolo 7 della L.R. 5/2014 sono abrogate.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 8 della L.R 5/2014)
1. Il comma 1, dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:
“1.
Per attività di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le
iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi
eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze
igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni,
fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia
volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche
attraverso l’erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di
comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi che
potranno essere realizzati previa intesa con il Governo nazionale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è inserito il seguente:
“1
bis. La Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente alla
attuazione degli interventi in collaborazione con le strutture regionali della
protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della
necessaria esperienza e competenza nei seguenti ambiti:
a) interventi di emergenza promossi o partecipati
dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici,
catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di
carenze igienico - sanitarie;
b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle
popolazioni colpite;
c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle
popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d’Abruzzo a seguito degli
eventi eccezionali di cui al presente articolo.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 5/2014 è sostituito dal seguente:
“2.
Gli interventi di cui al comma 1 bis e le modalità della loro attuazione sono
deliberati dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo nazionale e
comunicati al Consiglio regionale. Gli eventuali finanziamenti relativi agli
interventi di cui al comma 1 bis, possono raggiungere il 100 per cento della
spesa nell’ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal
bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell’80
per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione
del relativo rendiconto.”.
Art. 4
(Ulteriori modifiche alla l.r.
5/2014)
1. Nella l.r. 5/2014, le parole “Direzione
Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni
– Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione
Internazionale” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le parole “Servizio
competente in materia di cooperazione internazionale”.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28
aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi