IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Abrogazione della lettera s), del
comma 2 dell’articolo 89, della legge regionale n. 3/2014)
1.
La lettera s), del comma 2, dell’articolo
89, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di
tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo
della Regione Abruzzo), è abrogata e rivivono le norme di cui all’articolo 6,
della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 (Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della Regione, contributi a
favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico).
Art. 2
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi