IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Abrogazione della lettera s), del comma 2 dell’articolo 89, della legge regionale n. 3/2014)

1.         La lettera s), del comma 2, dell’articolo 89, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), è abrogata e rivivono le norme di cui all’articolo 6, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 (Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della Regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi