IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei
principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. 42/2004
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.,
disciplina l’esercizio delle funzioni regionali per il coordinamento della
pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione sottordinati, nell’ottica di assicurare l’adeguamento e la
conformazione in forma concertata delle previsioni contenute negli strumenti
urbanistici con le previsioni fissate nel piano regionale paesaggistico.
2. Le disposizioni contenute nella
presente legge si ispirano ai criteri di tutela del paesaggio, coordinamento ed
indirizzo della pianificazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti,
a diverso titolo, nell’esercizio della funzione di pianificazione territoriale.
Art. 2
(Procedura per il coordinamento
della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli
altri strumenti di pianificazione)
1. Nel procedimento di conformazione e di
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico,
di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno
carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una
cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.
2. In sede di conformazione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici al P.R.P., le
Amministrazioni Comunali assicurano la partecipazione degli Organi periferici
del Ministero per i Beni e le Attività culturali in seno alla Conferenza di
Servizi, al cui interno detti Organi esprimono il proprio parere per i profili
di competenza.
3. Se le previsioni proposte negli
strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l’Amministrazione locale, all’esito della
Conferenza di Servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione
dell’avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione
di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione
regionale competente.
4. Nel caso in cui la proposta comunale si
configuri come proposta di variante al P.R.P., la
stessa, viene trasmessa, all’esito della Conferenza di Servizi di cui al comma
2, alla Direzione Regionale competente per la verifica della compatibilità alle
previsioni di P.R.P da parte del Comitato Beni
Ambientali di cui all’art. 2 della L.R. 13 febbraio
2003, n. 2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali,
in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio)" e successivamente
inviata, unitamente al parere del Comitato, al Consiglio regionale che si
esprime con apposito atto deliberativo.
5. Il provvedimento di cui al comma 4,
pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P.
ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante
proposta.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. L’attuazione della presente legge non
comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi