IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Finalità)

1.         La presente legge, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii., disciplina l’esercizio delle funzioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione sottordinati, nell’ottica di assicurare l’adeguamento e la conformazione in forma concertata delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici con le previsioni fissate nel piano regionale paesaggistico.

2.         Le disposizioni contenute nella presente legge si ispirano ai criteri di tutela del paesaggio, coordinamento ed indirizzo della pianificazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell’esercizio della funzione di pianificazione territoriale.

Art. 2

(Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione)

1.         Nel procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.

2.         In sede di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni Comunali assicurano la partecipazione degli Organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali in seno alla Conferenza di Servizi, al cui interno detti Organi esprimono il proprio parere per i profili di competenza.

3.         Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l’Amministrazione locale, all’esito della Conferenza di Servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione dell’avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

4.         Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., la stessa, viene trasmessa, all’esito della Conferenza di Servizi di cui al comma 2, alla Direzione Regionale competente per la verifica della compatibilità alle previsioni di P.R.P da parte del Comitato Beni Ambientali di cui all’art. 2 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio)" e successivamente inviata, unitamente al parere del Comitato, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.

5.         Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1.         L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi