IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44)
1. Alla L.R. 21
luglio 1999, n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica", dopo l’art. 24 è inserito il seguente:
"Art.
24 bis
(ATER
in condizioni di deficit strutturale)
1. Le Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di
deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono
destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:
a) i
proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;
b) i
proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;
c) i
proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in
quanto inagibili o inabitabili;
d) i
proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di
edilizia sovvenzionata.
La
parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e
incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti
dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione
prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.
2. Ai fini dell’accertamento della
condizione di deficit di cui al comma 1, l’ATER deve presentare apposita
istanza alla Giunta regionale, corredata di idonea relazione, asseverata dal
Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale risultino le gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio. La situazione strutturalmente deficitaria
ricorre, in ogni caso, per la contemporanea presenza dei seguenti parametri
negli indicati valori di soglia:
a) rapporto
tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e
il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come
desumibili dall’ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento;
b) rapporto
tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell’esercizio
precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e
delle prestazioni, superiore al 100 per cento;
c) sussistenza
di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle
vendite e delle prestazioni, come desumibili dall’ultimo bilancio approvato.
2. La Giunta regionale, per il tramite
della competente Direzione regionale, provvede, entro trenta giorni, all’esame
dell’istanza con accoglimento o rigetto motivato della medesima, previo
preventivo parere non vincolante della competente Commissione Consiliare.
3. In caso di accoglimento dell’istanza,
nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario, anche scelto fra
i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di
Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del
Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17.
4. A far data dalla nomina del
Commissario, decade l’Amministratore Unico dell’ATER di cui al comma 1,
dell’art. 4 della L.R. 27/2011 ed è risolto
anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, ai sensi del
comma 2, dell’art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.
5. Il Commissario, entro sessanta giorni
dalla nomina, redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito
ad almeno un triennio che trasmette per l’approvazione alla Giunta Regionale
che vi provvede previo parere della competente Commissione Consiliare. In tale
piano devono essere proposti i più opportuni interventi volti a superare le
criticità manifestate. Il piano deve inoltre contenere una rigorosa
rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con
criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il
personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica,
dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in
servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio
di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed
economico deve rappresentare, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e
del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio. Ove
dall’esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non
sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario proporrà alla
Giunta regionale la liquidazione dell’Azienda.".
Art. 2
(Limite al trattamento retributivo
dei dirigenti e direttori delle Ater)
1. Il livello remunerativo massimo
omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo
percepiti dai dirigenti e direttori delle Ater
abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo
massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione
Abruzzo.
2. Qualora superiore, la retribuzione si
riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né
l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende
per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che
permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario,
ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi
assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio
economico e finanziario.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 36 della L.R. 96/1996)
1. Il comma 1, dell’articolo 36, della L.R. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:
"1.
Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione
dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma
3.".
2. Alla lettera a), del comma 4, dell’articolo
36, della L.R. 96/1996 le parole "30 giugno
2013" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014".
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi