IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44)

1.         Alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica", dopo l’art. 24 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(ATER in condizioni di deficit strutturale)

1.         Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:

a)         i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;

b)         i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;

c)         i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;

d)         i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

La parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

2.         Ai fini dell’accertamento della condizione di deficit di cui al comma 1, l’ATER deve presentare apposita istanza alla Giunta regionale, corredata di idonea relazione, asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale risultino le gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. La situazione strutturalmente deficitaria ricorre, in ogni caso, per la contemporanea presenza dei seguenti parametri negli indicati valori di soglia:

a)         rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall’ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento;

b)         rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento;

c)         sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni, come desumibili dall’ultimo bilancio approvato.

2.         La Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione regionale, provvede, entro trenta giorni, all’esame dell’istanza con accoglimento o rigetto motivato della medesima, previo preventivo parere non vincolante della competente Commissione Consiliare.

3.         In caso di accoglimento dell’istanza, nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario, anche scelto fra i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17.

4.         A far data dalla nomina del Commissario, decade l’Amministratore Unico dell’ATER di cui al comma 1, dell’art. 4 della L.R. 27/2011 ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, ai sensi del comma 2, dell’art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

5.         Il Commissario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio che trasmette per l’approvazione alla Giunta Regionale che vi provvede previo parere della competente Commissione Consiliare. In tale piano devono essere proposti i più opportuni interventi volti a superare le criticità manifestate. Il piano deve inoltre contenere una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico deve rappresentare, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio. Ove dall’esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario proporrà alla Giunta regionale la liquidazione dell’Azienda.".

Art. 2

(Limite al trattamento retributivo dei dirigenti e direttori delle Ater)

1.         Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle Ater abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.

2.         Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 36 della L.R. 96/1996)

1.         Il comma 1, dell’articolo 36, della L.R. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

"1. Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 3.".

2.         Alla lettera a), del comma 4, dell’articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi