IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Finalità e ambito della legge)

1.         La presente legge detta principi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

2.         Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

3.         La politica di sviluppo territoriale regionale persegue la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.

4.         La Regione Abruzzo persegue altresì tali finalità, in attuazione dell’art. 66, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l’accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l’utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.

5.         Per favorire l’effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione Abruzzo promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

Art. 2

(Definizioni)

1.         Ai fini della presente legge, si intende:

a)         per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b)         per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività agricola.

Art. 3

(Limite al consumo di superficie agricola)

1.         Con delibera del Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata l’estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale nell’obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola. 

2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell’obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di cui al presente comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura.

3.         La delibera di cui al comma 1 è adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 10 anni.

4.         Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale e l’applicazione della presente legge. L’Osservatorio opera presso la direzione regionale dell’Assessorato all’Agricoltura. Alle spese di funzionamento dell’Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. L’Osservatorio redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale che l’Assessore all’Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. L’Osservatorio è così composto:

a)         due rappresentanti dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;

b)         un rappresentante dell’Assessorato regionale all’Ambiente;

c)         un rappresentante dell’Assessorato regionale alla Cultura;

d)         un rappresentante dell’Assessorato regionale ai Trasporti;

e)         cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante dell’UPI ed un rappresentante dell’ANCI.

5.         Ai lavori dell’Osservatorio di cui al comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell’Istituto nazionale di Statistica.

6.         La Giunta regionale stabilisce l’estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d’uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli Enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

7.         Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall’adozione della deliberazione di cui sopra, le determinazioni sono adottate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Divieto di mutamento di destinazione)

1.         Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall’ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., ivi compreso l’agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.

2.         Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell’atto.

3.         Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5

(Misure di incentivazione)

1.         Ai Comuni e alle Province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.

2.         Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.

3.         La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, può individuare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

 

Art. 6

(Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici)

1.         Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Assessorato regionale all’Agricoltura individua l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione Abruzzo e degli enti controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

2.         Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del comma 1, l’Assessorato regionale all’Agricoltura è autorizzato, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo.

3.         Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale all’Agricoltura, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone la mappatura regionale delle aree agricole di proprietà pubblica e la rende disponibile anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.

Art. 7

(Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)

1.         Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione Abruzzo, individuati ai sensi dell’art. 2, sarà disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

2.         Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

3.         Le risultanze del censimento di cui al comma 2 sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio.

Art. 8

(Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)

1.         Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, con regolamento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla Commissione Consiliare Agricoltura, vengono individuate le misure rivolte a disincentivare l’abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale scopo dagli strumenti urbanistici dei Comuni, e a favorirne il recupero a fini produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

Art. 9

(Registro degli Enti locali)

1.         Con delibera dell’Assessore regionale all’Agricoltura è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili.

Art. 10

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1.         In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina la finalizzazione in via prioritaria dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all’art. 4, nonché delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei borghi rurali, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine di sei mesi, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 aprile 2014

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi