IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi
fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione per la
valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e
tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché di contenere il
consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica
funzioni e produce servizi ecosistemici.
2. Le politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale
sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
3. La politica di sviluppo territoriale
regionale persegue la tutela e la valorizzazione della funzione agricola
attraverso la riduzione del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei
suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di
recupero di aree urbanizzate.
4. La Regione Abruzzo persegue altresì
tali finalità, in attuazione dell’art. 66, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27,
promuovendo l’accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica,
al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la
conservazione e l’utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.
5. Per favorire l’effettivo utilizzo
agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici
comunali, la Regione Abruzzo promuove misure rivolte a disincentivare
l’abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare
da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di
destinazione dei suoli agricoli.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si
intende:
a) per
superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici
nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla
destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e
infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;
b) per
consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi
di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi
all’attività agricola.
Art. 3
(Limite al consumo di superficie
agricola)
1. Con delibera del Consiglio regionale
previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata
l’estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio
regionale nell’obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie
agricola.
2. Con deliberazione della Giunta
regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione
dell’obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle
specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle
loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni
agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare,
della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane
e periurbane, dello stato della pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare
infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato e
della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le
modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il
monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di cui al presente
comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura.
3. La delibera di cui al comma 1 è
adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
è aggiornata ogni 10 anni.
4. Con delibera della Giunta regionale è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un
Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola
sul territorio regionale e l’applicazione della presente legge. L’Osservatorio
opera presso la direzione regionale dell’Assessorato all’Agricoltura. Alle
spese di funzionamento dell’Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione
all’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna
indennità neanche a titolo di rimborso spese. L’Osservatorio redige, entro il
31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale
che l’Assessore all’Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al
Consiglio regionale. L’Osservatorio è così composto:
a) due
rappresentanti dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
b) un
rappresentante dell’Assessorato regionale all’Ambiente;
c) un
rappresentante dell’Assessorato regionale alla Cultura;
d) un
rappresentante dell’Assessorato regionale ai Trasporti;
e) cinque
rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante
dell’UPI ed un rappresentante dell’ANCI.
5. Ai lavori dell’Osservatorio di cui al
comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell’Istituto
nazionale di Statistica.
6. La Giunta regionale stabilisce
l’estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e
determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d’uso del suolo
agricolo nella pianificazione territoriale degli Enti locali, fatti salvi i
diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito
rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle
trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel
quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale
strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente
inferiori.
7. Se la Regione non provvede entro il
termine di 180 giorni dall’adozione della deliberazione di cui sopra, le
determinazioni sono adottate, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
(Divieto di mutamento di destinazione)
1. Le superfici agricole in favore delle
quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere
destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall’ultima
erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti, gli interventi strumentali all’esercizio delle attività di cui
all’art. 2135 c.c., ivi compreso l’agriturismo, fatte salve le disposizioni
contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive
disposizioni esistenti.
2. Negli atti di compravendita dei
suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel
comma 1, pena la nullità dell’atto.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del
divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione
amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e
la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e
del ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5
(Misure di incentivazione)
1. Ai Comuni e alle Province che avviano
azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente
nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati
rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento
conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione
ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di
finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui
al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono
realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei
abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. La Regione, per le finalità di cui
all’articolo 1, può individuare misure di semplificazione e misure di
incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
Art. 6
(Individuazione degli immobili di
proprietà regionale e di altri enti pubblici)
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31
dicembre di ogni anno, l’Assessorato regionale all’Agricoltura individua
l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà
della Regione Abruzzo e degli enti controllati, idonei per la cessione in
locazione a giovani agricoltori, come definiti dall’art. 22 del Regolamento CE
n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
2. Al fine di pervenire alla piena
disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del comma 1, l’Assessorato
regionale all’Agricoltura è autorizzato, qualora necessario, ad attivare le
procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza
titolo autorizzativo.
3. Entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale
all’Agricoltura, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e
gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone la mappatura
regionale delle aree agricole di proprietà pubblica e la rende disponibile
anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.
Art. 7
(Procedure per il conferimento ai
giovani agricoltori)
1. Il conferimento in locazione degli
immobili di competenza della Regione Abruzzo, individuati ai sensi dell’art. 2,
sarà disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione
ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai
sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevedano il vincolo temporale di
destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei
terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di
rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico,
alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti
dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
3. Le risultanze del censimento di cui al
comma 2 sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio.
Art. 8
(Norme per favorire il recupero
produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
regionale, con regolamento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla
Commissione Consiliare Agricoltura, vengono individuate le misure rivolte a
disincentivare l’abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale
scopo dagli strumenti urbanistici dei Comuni, e a favorirne il recupero a fini
produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti
dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
Art. 9
(Registro degli Enti locali)
1. Con delibera dell’Assessore regionale
all’Agricoltura è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno
adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle
aree edificabili.
Art. 10
(Destinazione dei proventi dei
titoli abilitativi edilizi)
1. In fase di prima applicazione della
presente legge la Giunta regionale determina la finalizzazione in via
prioritaria dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui
all’art. 4, nonché delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento dei borghi rurali, a interventi di qualificazione dell’ambiente e
del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a
rischio idrogeologico.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il termine di sei mesi, non è consentito il
consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi
già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati,
nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione
delle Stazioni appaltanti.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi per il Bilancio regionale.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi