IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il D. M. 18/05/1971 “Dichiarazione di
lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata – Synchytrium
endobioticum.”;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE
dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive
modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs.
19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. M. 30/10/2007 “Lotta
obbligatoria contro Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuchi et al”.
Recepimento della direttiva della Commissione 2002/63/CE;
- il D. M. 28/01/2008 “Lotta
obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus)”. Recepimento della direttiva della
Commissione 2006/56/CE;
- il D. M. 12/11/2009 “Determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e
importazione di vegetali e prodotti vegetali”;
- il D. Lgs. 8
ottobre 2010, n. 186 “Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta
ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;
VISTA la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011 “razionalizzazione e
rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 256 del 23.04.2012 le competenze del Servizio
Fitosanitario, Difesa e Qualificazione Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. sono state trasferite al Servizio Produzioni
Agricole e Mercato di questa Direzione;
PRESO ATTO che
- le colture di patate possono essere
danneggiate da organismi nocivi quali i batteri Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuchi
et al., Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, i
nematodi a cisti della patata Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax e il fungo Synchytrium endobioticum;
- che una delle cause di diffusione è
rappresentata dalla possibile presenza di detti organismi nocivi nei residui di
terreno quali gli scarti della lavorazione delle patate;
RITENUTO di dover
adottare specifiche misure fitosanitarie;
VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
DISPOSIZIONI PER IL
TRATTAMENTO DEL TERRENO ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DELLE PATATE
1. è fatto obbligo a tutti i centri di
raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione che commercializzano
patate da consumo di stoccare i residui di terreno derivanti dalla lavorazione
delle patate (fase di conferimento) in appositi contenitori o in aree recintate
e di smaltire gli stessi in discariche autorizzate ai sensi della normativa
vigente, ovvero secondo le modalità di cui ai punti successivi;
2. in alternativa a quanto stabilito al
punto 1. il terreno residuo può essere:
a. restituito ai produttori all’atto del
conferimento delle patate per essere distribuito sugli appezzamenti di
provenienza delle patate;
b. smaltito su superfici non agricole,
oppure su appezzamenti di terreno sui quali i proprietari, o coloro che ne
hanno il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo, si impegnano a non
coltivare per un periodo di almeno 8 anni le colture di Solanum
tuberosum L. (patata) Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karst. ex
Farw. (pomodoro), Capsicum spp. (peperone), Solanum melongena L. (melanzana); di Brassica spp.
(cavolo); di piante destinate al reimpianto di: Allium
porrum L. (porro), Beta vulgaris
L. (bietola), Fragaria L. (fragola), Asparagus officinalis L.
(asparago), Allium ascalonicum
L. (scalogno), Allium cepa
L. (cipolla), Dahlia spp.
(dalia), Gladiolus Tourn.
ex L. (gladiolo), Hyacinthus spp.
(giacinto), Iris spp. (iris), Lilium spp. (giglio), Narcissus
L.(narciso), Tulipa L. (tulipano);
3. qualora lo smaltimento del terreno
residuo dalla lavorazione delle patate avvenga secondo la modalità stabilita al
punto 2.a) i centri di raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione
che commercializzano patate da consumo devono acquisire dal produttore una
dichiarazione da conservare per almeno un anno, che il terreno verrà
distribuito sull’appezzamento di provenienza delle patate;
4. l’individuazione degli appezzamenti e
lo smaltimento di cui al punto 2.b) dovrà avvenire rispettando le indicazioni
seguenti:
c. gli appezzamenti utilizzati non devono
essere contigui a campi coltivati e a canali o fossi di scolo o di irrigazione
d. durante lo smaltimento dovrà essere
aggiunta calciocianamide tra uno strato e l’altro del terreno smaltito;
5. qualora lo smaltimento del terreno
avvenga conformemente al punto 2.b) i centri di raccolta collettivi, di
trasformazione e di spedizione che commercializzano patate da consumo hanno
l’obbligo di inviare una comunicazione, almeno 30 giorni prima di avviare
l’attività di smaltimento, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Settore
Fitosanitario – indicando gli estremi catastali delle particelle sulle quali
verrà distribuito il terreno, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario o da colui che ne ha il godimento o la
detenzione a qualsiasi titolo, di essere a conoscenza degli obblighi di cui al
punto 3.;
DISPOSIZIONI PER IL
TRATTAMENTO DEL TERRENO ALL’ATTO DELLO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE.
All’atto di svuotamento
delle vasche di sedimentazione il terreno residuante dopo l’eliminazione della
parte liquida, può essere trattato o smaltito secondo una delle seguenti
modalità:
1. trattamento termico: il terreno umido
deve essere portato alla temperatura di 80-90°C per almeno 1 ora;
2. smaltimento così come previsto dal
punto 2. b)
3. conferimento in discarica autorizzata
ai sensi della normativa vigente.
Modalità alternative a
quanto previsto ai punti A e B dovranno essere approvate dal Servizio
Produzioni Agricole e Mercato - Settore Fitosanitario.
Ogni inadempienza alle
disposizioni di cui alla presente determinazione sarà punita ai sensi delle
norme vigenti in materia.
La presente
determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita