IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTI:

-          il D. M. 18/05/1971 “Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata – Synchytrium endobioticum.”;

-          la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche ed integrazioni;

-          il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

-          il D. M. 30/10/2007 “Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al”. Recepimento della direttiva della Commissione 2002/63/CE;

-          il D. M. 28/01/2008 “Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)”. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE;

-          il D. M. 12/11/2009 “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

-          il D. Lgs. 8 ottobre 2010, n. 186 “Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;

VISTA la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011 “razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”;

CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 256 del 23.04.2012 le competenze del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione Delle Produzioni – ex A.R.S.S.A. sono state trasferite al Servizio Produzioni Agricole e Mercato di questa Direzione;

PRESO ATTO che

-          le colture di patate possono essere danneggiate da organismi nocivi quali i batteri Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al., Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, i nematodi a cisti della patata Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax e il fungo Synchytrium endobioticum;

-          che una delle cause di diffusione è rappresentata dalla possibile presenza di detti organismi nocivi nei residui di terreno quali gli scarti della lavorazione delle patate;

RITENUTO di dover adottare specifiche misure fitosanitarie;

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO DEL TERRENO ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DELLE PATATE

1.         è fatto obbligo a tutti i centri di raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione che commercializzano patate da consumo di stoccare i residui di terreno derivanti dalla lavorazione delle patate (fase di conferimento) in appositi contenitori o in aree recintate e di smaltire gli stessi in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero secondo le modalità di cui ai punti successivi;

2.         in alternativa a quanto stabilito al punto 1. il terreno residuo può essere:

a.         restituito ai produttori all’atto del conferimento delle patate per essere distribuito sugli appezzamenti di provenienza delle patate;

b.         smaltito su superfici non agricole, oppure su appezzamenti di terreno sui quali i proprietari, o coloro che ne hanno il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo, si impegnano a non coltivare per un periodo di almeno 8 anni le colture di Solanum tuberosum L. (patata) Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (pomodoro), Capsicum spp. (peperone), Solanum melongena L. (melanzana); di Brassica spp. (cavolo); di piante destinate al reimpianto di: Allium porrum L. (porro), Beta vulgaris L. (bietola), Fragaria L. (fragola), Asparagus officinalis L. (asparago), Allium ascalonicum L. (scalogno), Allium cepa L. (cipolla), Dahlia spp. (dalia), Gladiolus Tourn. ex L. (gladiolo), Hyacinthus spp. (giacinto), Iris spp. (iris), Lilium spp. (giglio), Narcissus L.(narciso), Tulipa L. (tulipano);

3.         qualora lo smaltimento del terreno residuo dalla lavorazione delle patate avvenga secondo la modalità stabilita al punto 2.a) i centri di raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione che commercializzano patate da consumo devono acquisire dal produttore una dichiarazione da conservare per almeno un anno, che il terreno verrà distribuito sull’appezzamento di provenienza delle patate;

4.         l’individuazione degli appezzamenti e lo smaltimento di cui al punto 2.b) dovrà avvenire rispettando le indicazioni seguenti:

c.         gli appezzamenti utilizzati non devono essere contigui a campi coltivati e a canali o fossi di scolo o di irrigazione

d.         durante lo smaltimento dovrà essere aggiunta calciocianamide tra uno strato e l’altro del terreno   smaltito;

5.         qualora lo smaltimento del terreno avvenga conformemente al punto 2.b) i centri di raccolta collettivi, di trasformazione e di spedizione che commercializzano patate da consumo hanno l’obbligo di inviare una comunicazione, almeno 30 giorni prima di avviare l’attività di smaltimento, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Settore Fitosanitario – indicando gli estremi catastali delle particelle sulle quali verrà distribuito il terreno, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o da colui che ne ha il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo, di essere a conoscenza degli obblighi di cui al punto 3.;

DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO DEL TERRENO ALL’ATTO DELLO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE.

All’atto di svuotamento delle vasche di sedimentazione il terreno residuante dopo l’eliminazione della parte liquida, può essere trattato o smaltito secondo una delle seguenti modalità:

1.         trattamento termico: il terreno umido deve essere portato alla temperatura di 80-90°C per almeno 1 ora;

2.         smaltimento così come previsto dal punto 2. b)

3.         conferimento in discarica autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Modalità alternative a quanto previsto ai punti A e B dovranno essere approvate dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Settore Fitosanitario.

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui alla presente determinazione sarà punita ai sensi delle norme vigenti in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita