IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,n. 88;

VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO  il  Decreto 7 novembre 2012 - Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

VISTA  la  nota del 12.11.2013, assunta al protocollo n. RA 282331 del 14.11.2013, trasmessa dal Consorzio di Tutela Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane tendente ad ottenere la modifica dell’articolo 5, contenente le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione della  Denominazioni di Origine Protette (D.O.P./D.O.C.G.) del “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” ai sensi dell’art. 118 octodecies del  Reg. (CE) n. 1234/2007, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto 7 novembre 2012, che prevede la procedura regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei soggetti legittimati;

CONSIDERATO  che il suddetto Art. 6 richiede alla Regione:

1.         la pubblicazione della richiesta di modifica sul BURA;

2.         le opportune consultazioni sul territorio;

3.         la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;

4.         la completezza della documentazione come individuata all’art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del decreto:

1.         il “Consorzio di Tutela Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE) Via Carlo Lerici, 3, è soggetto legittimato alla presentazione della domanda;

2.         la percentuale di rappresentatività richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della Amministrazione la volontà espressa dalla maggioranza della filiera relativa al territorio interessato;

3.         la documentazione a supporto della domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 6 del Decreto 7 novembre 2012 prevede che la Regione, espletata l’istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all’art. 4,  al Ministero corredata dal proprio parere ed accompagnata dall’avviso pubblicato sul BURA;

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della domanda intesa ad ottenere la modifica  del Disciplinare di Produzione della  Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la  proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

VISTA la legge regionale 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto richiamato  in premessa che si intende completamente richiamato:

1.         di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la proposta del “Consorzio di Tutela Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane” volta ad ottenere dal MIPAAF la modifica dell’articolo 5, contenente le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione della  Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”;

2.         di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto della proposta di modifica del Disciplinare di Produzione delle  Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3.         di precisare che avverso alla proposta di modifica del disciplinare di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA;

4.         di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio PQA  IV, unitamente al proprio parere ed alla documentazione necessaria per la modifica della sopraccitata DOP, una volta espletata l’istruttoria;

5.         di far pubblicare la presente deliberazione, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca:  http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.         Nota del 12.11.2013, assunta al protocollo n. RA 282331 del 14.11.2013, trasmessa dal Consorzio di Tutela Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane tendente ad ottenere la modifica dell’articolo 5, del Disciplinare di Produzione della  Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.)  “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane, composta di n. 3 facciate;

2.         Documento sinottico relativo alla modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione della DOP/DOCG  “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”, composta di n. 1 facciata;

3.         Progetto di documento riepilogativo di modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP/DOCG “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”, redatto in conformità al modello di cui all’Allegato II del decreto 7 novembre 2012, composto di n. 2 facciate;

4.         Estratto del Verbale del 9 ottobre 2013 dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio di Tutela Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane” contenente il punto all’ordine del giorno relativo alla “proposta di modifica dell’art. 5 del Disciplinare di Produzione della  DOP/DOCG “Montepulciano  d’Abruzzo Colline Teramane”, dal quale risulta la presenza di soci che detengono oltre il 58% dei voti complessivi spettanti ai soci,  composto di n. 3 facciate;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Seguono allegati

Proposta di modifica dell’art. 5