IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e
V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e
le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme
sull'etichettatura e presentazione;
VISTO il regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del
regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE)
n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007
(regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
VISTO il regolamento
(CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole
di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le
denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore
vitivinicolo;
VISTO il decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo
15 della legge 7 luglio 2009,n. 88;
VISTI, in particolare,
l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto
legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei
disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il
Decreto 7 novembre 2012 - Procedura a livello nazionale per l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei
disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto
legislativo n. 61/2010;
VISTA la
nota del 12.11.2013, assunta al protocollo n. RA 282331 del 14.11.2013,
trasmessa dal Consorzio di Tutela Montepulciano
d’Abruzzo Colline Teramane tendente ad ottenere la modifica dell’articolo
5, contenente le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione
della Denominazioni di Origine Protette
(D.O.P./D.O.C.G.) del “Montepulciano d’Abruzzo
Colline Teramane” ai sensi dell’art. 118 octodecies
del Reg. (CE) n. 1234/2007, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013;
VISTO, in particolare,
l'articolo 6, comma 1, del Decreto 7 novembre 2012, che prevede la procedura
regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei
soggetti legittimati;
CONSIDERATO che il suddetto Art. 6 richiede alla Regione:
1. la pubblicazione della richiesta di
modifica sul BURA;
2. le opportune consultazioni sul
territorio;
3. la legittimazione del soggetto
richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
4. la completezza della documentazione
come individuata all’art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle
condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;
PRESO ATTO che, ai
sensi dell’art. 4 del decreto:
1. il “Consorzio di Tutela
Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane”, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo
(TE) Via Carlo Lerici, 3, è soggetto legittimato alla presentazione della
domanda;
2. la percentuale di rappresentatività
richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della
Amministrazione la volontà espressa dalla maggioranza della filiera relativa al
territorio interessato;
3. la documentazione a supporto della
domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste
dal Reg. (CE) n. 1234/2007;
CONSIDERATO, inoltre,
che l’art. 6 del Decreto 7 novembre 2012 prevede che la Regione, espletata
l’istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all’art. 4, al Ministero corredata dal proprio parere ed
accompagnata dall’avviso pubblicato sul BURA;
CONSIDERATO che occorre
procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
della domanda intesa ad ottenere la modifica
del Disciplinare di Produzione della
Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.)
“Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati,
di osservazioni e controdeduzioni avverso la
proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
VISTA la legge
regionale n° 77/1999 ;
DETERMINA
Per quanto
richiamato in premessa che si intende
completamente richiamato:
1. di rendere nota, con la pubblicazione
del presente provvedimento, la proposta del “Consorzio di Tutela
Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane” volta ad ottenere dal MIPAAF la modifica dell’articolo 5, contenente
le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione
a supporto della proposta di modifica del Disciplinare di Produzione delle Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di precisare che avverso alla proposta
di modifica del disciplinare di cui ai punti precedenti possono essere
presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei
termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni
dalla pubblicazione sul BURA;
4. di trasmettere il presente
provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche
competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello
sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio PQA IV, unitamente al proprio parere ed alla
documentazione necessaria per la modifica della sopraccitata DOP, una volta
espletata l’istruttoria;
5. di far pubblicare la presente
deliberazione, per una maggiore
divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della
Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
Formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Nota del 12.11.2013, assunta al
protocollo n. RA 282331 del 14.11.2013, trasmessa dal Consorzio di Tutela
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane
tendente ad ottenere la modifica dell’articolo 5, del Disciplinare di
Produzione della Denominazione di
Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane,
composta di n. 3 facciate;
2. Documento sinottico relativo alla
modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione della DOP/DOCG “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”, composta di n. 1
facciata;
3. Progetto di documento riepilogativo di
modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP/DOCG
“Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane”, redatto in conformità al modello di cui all’Allegato II del decreto
7 novembre 2012, composto di n. 2 facciate;
4. Estratto del Verbale del 9 ottobre 2013
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” contenente il punto
all’ordine del giorno relativo alla “proposta di modifica dell’art. 5 del
Disciplinare di Produzione della
DOP/DOCG “Montepulciano d’Abruzzo
Colline Teramane”, dal quale risulta la presenza di soci che detengono oltre il
58% dei voti complessivi spettanti ai soci,
composto di n. 3 facciate;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita
Seguono
allegati