LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, prevede:

-          all’art. 60 “Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani” ed in particolare, al comma 1, che la Giunta regionale, sentite le Province e le Autorità d’Ambito (AdA), emani direttive e criteri generali per determinare e ripartire il contributo, inteso come ristoro ambientale, dovuto ai comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la DGR n. 735 del 04.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”, (B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010), che ha approvato le direttive per la determinazione del contributo ambientale di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RICHIAMATA altresì, la DGR n. 478 del 14.06.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”, (B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 43 del 28.07.2010), che ha modificato i criteri di ripartizione del contributo ambientale tra i vari comuni interessati e ne ha prorogato l’entrata in vigore;

CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione delle direttive di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009 e s.m.i., è stata rilevata dal Servizio Gestione Rifiuti, in sede di elaborazione dei Report annuali sulla gestione dei rifiuti urbani, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), la rilevanza del costo finale (Euro/ton), previsto nell’applicazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di gestione dei rifiuti urbani, in rapporto alle diverse fasi di trattamento/smaltimento degli stessi;

RILEVATO che, in prima istanza, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, si appalesava la necessità di introdurre correttivi migliorativi ai parametri di riferimento per il calcolo del contributo ambientale definiti, in particolare, in relazione alla tipologia degli impianti in esercizio nel territorio regionale, al fine di ridurre la tariffa complessiva di conferimento dei rifiuti urbani agli impianti, nell’interesse più generale di una riduzione della pressione fiscale agli utenti, i quali lamentano i rilevanti aumenti della TARSU/TIA/TARES;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/161607 del 24.06.2013, trasmessa via e-mail, provvedeva a convocare in data 3 luglio 2013, una riunione con le Province di L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara, per illustrare e sentirle, ai sensi dell’art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., in relazione ad eventuali osservazioni e condivisione di proposte di modifiche che si intendevano proporre alle direttive regionali ai sensi delle DGR n. 735 del 04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010;

PRESO ATTO del contenuto del verbale della riunione del 3 luglio 2013 (agli atti del Servizio Gestione Rifiuti), tenutasi nei locali della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, le cui proposte si riportano di seguito in modo sintetico:

1.         recepimento delle modifiche introdotte dall’art. 26 della L.R. 44/2011, che ha modificato l’art. 60, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i., in riferimento all’utilizzo del contributo, agli obblighi di comunicazione e alle eventuali sanzioni da applicare;

2.         revisione dell’oggetto del contributo ambientale, con particolare riferimento alla definizione di rifiuto trattato;

3.         declassamento degli impianti mobili/fissi di tritovagliatura, con potenzialità ≥ 10 t/g, dalla categoria 3 alla categoria 4;

4.         riduzione dei valori assegnati al parametro α che identifica la categoria di appartenenza  dell’impianto

5.         introduzione di un limite massimo al contributo ambientale;

6.         modifiche alla formula di calcolo del contributo ambientale nel caso di rifiuti urbani conferiti presso un polo impiantistico complesso al fine di semplificarne la relativa applicazione;

7.         ripristino delle percentuali di ripartizione del contributo ambientale complessivo tra i vari comuni interessati (Comune sede di impianto e Comuni confinanti), pari a non oltre il 70% per il Comune ospitante la sede operativa dell’impianto e non inferiore al 30% per i restanti comuni confinanti interessati, come previste inizialmente dalla DGR n. 735/09 prima delle modifiche introdotte dalla DGR  n. 478/2010;

8.         precisazione sull’applicazione delle disposizioni in argomento in assenza dell’Autorità d’Ambito (AdA);

CONSIDERATO che a seguito della riunione del 3 luglio 2013, il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/173158 del 05.07.2013, ha invitato le Province a formalizzare, entro i 10 giorni successivi al ricevimento del verbale di cui alla riunione del 3 luglio 2013, eventuali osservazioni che, di seguito, non pervenute;

RILEVATO che nel corso del procedimento istruttorio per la ridefinizione delle direttive in parola, il Servizio Gestione Rifiuti ha acquisito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 28.10.2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, che, prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 45, comma 5, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, stabiliva che i gestori di impianti per rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo annuo al Comune sede di impianto;

PRESO ATTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 in particolare, rileva che “omissis .. il prelievo previsto dal censurato art. 16 della L.R.18/1986 del Piemonte costituisce un tributo di scopo .. omissis” e ribadisce che: “omissis ..  la potestà legislativa tributaria regionale - che costituisce un aspetto dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni - non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo. In base a tale disposizione la potestà normativa regionale si configura, perciò, come meramente attuativa delle leggi statali. Nella specie, non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale che abbia attribuito alla Regione Piemonte la suddetta potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario. ..omissis”;

PRESO ATTO pertanto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 afferma che: “omissis ..  l’istituzione, da parte della Regione, di un tributo non previsto da una precedente legge statale víola il primo comma istituzione nella parte in cui stabilisce che - le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica - ..omissis”;

RILEVATO altresì, che anche altre Regioni hanno provveduto ad emanare direttive analoghe in materia e, in particolare la Regione Veneto ai sensi dell’art. 37 della L.R. del 21 gennaio 2000, n. 3 e la Regione Campania, ai sensi dell’art. 28 della L.R. del 28 marzo 2007, n. 4;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, il SGR provvedeva, con nota prot.n. RA/ 205765  del 14.08.2013, a richiedere all’Avvocatura regionale e al Servizio Affari giuridici e legali per l’ambiente e il territorio un proprio parere in merito alla legittimità della norma regionale di cui all’art. 60 della L.R. 45/2007 e s.m.i. e, di conseguenza, quali erano le problematiche inerenti la validità o meno delle direttive applicative di cui alla DGR n. 735/2009 e s.m.i.;

VISTA la nota dell’Avvocatura regionale, prot.n. 8381 PA 21/13 del 23.09.2013, in risposta alla richiesta di parere del SGR, prot.n. RA/ 205765 del 14.08.2013, che con riferimento di cui sopra, comunicava che la questione dovesse investire l’Ufficio legislativo della Giunta regionale, trattandosi di perplessità legate alla legittimazione costituzionale dell’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota del Servizio Affari giuridici e legali per l’ambiente e il territorio, prot.n. 5342 del 06.11.2013, che dopo ampia trattazione del tema comunicava che: “omissis … nella circostanza di specie si ritiene auspicabile una determinazione in ordine all’abrogazione espressa della previsione de qua al fine di superare eventuali profili di illegittimità … omissis.”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, alla luce del parere legale espresso dal competente Ufficio regionale, il SGR ha richiesto alle Amministrazioni provinciali di condividere le seguenti proposte operative:

-          valutare l’opportunità di revocare la DGR n. 735/2009 e la DGR n. 478/2010, nelle more della revisione del disposto normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di evitare possibili ricorsi, che vedrebbero la Regione Abruzzo sicuramente soccombente;

in alternativa:

-          proseguire il percorso di modifica della DGR n. 735/2009 e s.m.i, secondo una nuova proposta di direttiva, anch’essa da condividere, che consentirebbe, se approvata una più significativa riduzione del contributo ambientale rispetto alla proposta di direttiva illustrata nella riunione del 3 luglio 2013, nelle more della revisione del disposto normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, alla luce delle proposte suddette, il SGR ha richiesto di rimettere un proprio parere definitivo alle Amministrazioni provinciali, entro 15 giorni dalla trasmissione della nota dello stesso, prot.n. RA/311856 del 12.12.2013;

RILEVATO che la sola Provincia di Pescara ha dato riscontro alla richiesta di parere di cui sopra, comunicando, giusta nota prot.n. 339888 del 23.12.2013, acquisita al prot.n. RA/324644 del 27.12.2013,  che “è parere di questo ente che, stante il contenuto della Sentenza della Corte costituzionale n. 238/2011 e di quello espresso dal Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente della Regione Abruzzo, interpellato sull’argomento, sia opportuno valutare l’ipotesi di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735/2009, nelle more della revisione del disposto normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07”, rimettendo tuttavia alla competenza regionale la decisione finale di revoca o modifica di un proprio atto;

PRESO ATTO che le Province di Chieti, L’Aquila e Teramo, pur regolarmente interpellate ai sensi dell’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i., non hanno provveduto ad inviare osservazioni/opposizioni alle proposte comunicate dal SGR;

RITENUTO che la disposizione normativa di cui all’art. 60 della L.R. 45/07, pur non essendo stata oggetto di impugnativa da parte del Governo, non metta al riparo la Regione Abruzzo da eventuali future iniziative di legittimità, si rende necessario per maggiore chiarezza e semplificazione amministrativa, revocare le disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010;

PRESO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire le Province ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e nelle more della predisposizione di un apposita proposta di legge regionale finalizzata alla abrogazione dell’art. 60 della stessa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il Dlgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare:

-          l’art. 59 “Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti”, che al comma 4, lett. a) prevede criteri di modulazione della tariffa in relazione alla minor produzione di rifiuti, riuso e raccolta differenziata;

-          l’art. 61 ”Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” che la comma 2 prevede che la tariffa è applicata in forma differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialità, in relazione alla minor produzione di rifiuti e quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata;

 

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati all’attuazione del presente atto;

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

RICHIAMATA la DGR n. 63 dell’03.02.2014, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2014”, che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle strutture regionali;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63 del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTI

-          Il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

-          la L.R. 45/07 e s.m.i.;

-          L.R. 36/2013;

A termine delle vigenti norme legislative e regolamentari, all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 28.10.2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 che stabiliva che i gestori di impianti per rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo annuo;

2.         di prendere atto dei pareri allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-          Allegato 1 – “L.R. 45/2007 e s.m.i. art. 60 – DGR n. 735 del 4/12/2009 e s.m.i. – Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Richiesta parere”;

-          Allegato 2 – “L.R. n. 45/2007 e s.m.i. art. 60 – DGR n. 735 del 4.12.2009 e s.m.i. Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Riscontro a richiesta di parere”;

3.         di revocare con il presente atto, le DGR n. 735 del 04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010, contenenti disposizioni in materia di contributo ambientale (cd. “ecoristoro”) ai Comuni sede di impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, per le motivazioni e finalità espresse nella premessa del presente atto;

4.         di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

5.         di trasmettere la presente delibera alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo (con l’invito ad informare i Comuni interessati sede d’impianto) ed ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti e/o loro Società (con l’invito ad informare i gestori degli impianti interessati), all’ANCI Abruzzo e Lega delle Autonomie locali;

6.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 Il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014,

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2