LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO
che la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente
l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata
sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007,
prevede:
- all’art. 60 “Contributo ambientale ai
comuni sede di impianti per rifiuti urbani” ed in particolare, al comma 1, che
la Giunta regionale, sentite le Province e le Autorità d’Ambito (AdA), emani direttive e criteri generali per determinare e
ripartire il contributo, inteso come ristoro ambientale, dovuto ai comuni sede
di impianti per la gestione dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA
la DGR n. 735 del 04.12.2009, avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive
regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di
impianti per rifiuti urbani. Approvazione”, (B.U.R.A.
Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010), che ha approvato le direttive per la
determinazione del contributo ambientale di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RICHIAMATA
altresì, la DGR n. 478 del 14.06.2010, avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive
regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di
impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”, (B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 43 del 28.07.2010), che ha
modificato i criteri di ripartizione del contributo ambientale tra i vari
comuni interessati e ne ha prorogato l’entrata in vigore;
CONSIDERATO
che a seguito dell’applicazione delle direttive di cui alla DGR n. 735 del
04.12.2009 e s.m.i., è stata rilevata dal Servizio
Gestione Rifiuti, in sede di elaborazione dei Report annuali sulla gestione dei
rifiuti urbani, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), la rilevanza del costo finale (Euro/ton),
previsto nell’applicazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti
di gestione dei rifiuti urbani, in rapporto alle diverse fasi di
trattamento/smaltimento degli stessi;
RILEVATO
che, in prima istanza, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, si appalesava la
necessità di introdurre correttivi migliorativi ai parametri di riferimento per
il calcolo del contributo ambientale definiti, in particolare, in relazione
alla tipologia degli impianti in esercizio nel territorio regionale, al fine di
ridurre la tariffa complessiva di conferimento dei rifiuti urbani agli
impianti, nell’interesse più generale di una riduzione della pressione fiscale
agli utenti, i quali lamentano i rilevanti aumenti della TARSU/TIA/TARES;
CONSIDERATO
che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n.
RA/161607 del 24.06.2013, trasmessa via e-mail, provvedeva a convocare in data
3 luglio 2013, una riunione con le Province di L’Aquila, Chieti, Teramo e
Pescara, per illustrare e sentirle, ai sensi dell’art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., in relazione
ad eventuali osservazioni e condivisione di proposte di modifiche che si
intendevano proporre alle direttive regionali ai sensi delle DGR n. 735 del
04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010;
PRESO
ATTO del contenuto del verbale della riunione del 3 luglio 2013 (agli atti del
Servizio Gestione Rifiuti), tenutasi nei locali della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti, le cui proposte si riportano di seguito in
modo sintetico:
1. recepimento delle modifiche introdotte
dall’art. 26 della L.R. 44/2011, che ha modificato
l’art. 60, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i., in riferimento all’utilizzo del contributo, agli
obblighi di comunicazione e alle eventuali sanzioni da applicare;
2. revisione dell’oggetto del contributo
ambientale, con particolare riferimento alla definizione di rifiuto trattato;
3. declassamento degli impianti
mobili/fissi di tritovagliatura, con potenzialità
≥ 10 t/g, dalla categoria 3 alla categoria 4;
4. riduzione dei valori assegnati al
parametro α che identifica la categoria di appartenenza dell’impianto
5. introduzione di un limite massimo al
contributo ambientale;
6. modifiche alla formula di calcolo del
contributo ambientale nel caso di rifiuti urbani conferiti presso un polo
impiantistico complesso al fine di semplificarne la relativa applicazione;
7. ripristino delle percentuali di
ripartizione del contributo ambientale complessivo tra i vari comuni
interessati (Comune sede di impianto e Comuni confinanti), pari a non oltre il
70% per il Comune ospitante la sede operativa dell’impianto e non inferiore al
30% per i restanti comuni confinanti interessati, come previste inizialmente
dalla DGR n. 735/09 prima delle modifiche introdotte dalla DGR n. 478/2010;
8. precisazione sull’applicazione delle
disposizioni in argomento in assenza dell’Autorità d’Ambito (AdA);
CONSIDERATO
che a seguito della riunione del 3 luglio 2013, il Servizio Gestione Rifiuti,
con nota prot.n. RA/173158 del 05.07.2013, ha
invitato le Province a formalizzare, entro i 10 giorni successivi al
ricevimento del verbale di cui alla riunione del 3 luglio 2013, eventuali
osservazioni che, di seguito, non pervenute;
RILEVATO
che nel corso del procedimento istruttorio per la ridefinizione delle direttive
in parola, il Servizio Gestione Rifiuti ha acquisito la Sentenza della Corte
Costituzionale n. 280 del 28.10.2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, che,
prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 45, comma 5, della legge della
Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, stabiliva che i gestori di impianti per
rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di
impianto un contributo annuo al Comune sede di impianto;
PRESO
ATTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 in particolare,
rileva che “omissis .. il prelievo previsto dal censurato art. 16 della L.R.18/1986 del Piemonte costituisce un tributo di scopo ..
omissis” e ribadisce che: “omissis .. la
potestà legislativa tributaria regionale - che costituisce un aspetto
dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni - non può essere legittimamente
esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che
definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo. In base a tale
disposizione la potestà normativa regionale si configura, perciò, come
meramente attuativa delle leggi statali. Nella specie, non è rinvenibile alcuna
disposizione di legge statale che abbia attribuito alla Regione Piemonte la
suddetta potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo
tributario. ..omissis”;
PRESO
ATTO pertanto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 afferma
che: “omissis .. l’istituzione, da parte
della Regione, di un tributo non previsto da una precedente legge statale víola il primo comma istituzione nella parte in cui
stabilisce che - le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica - ..omissis”;
RILEVATO
altresì, che anche altre Regioni hanno provveduto ad emanare direttive analoghe
in materia e, in particolare la Regione Veneto ai sensi dell’art. 37 della L.R. del 21 gennaio 2000, n. 3 e la Regione Campania, ai
sensi dell’art. 28 della L.R. del 28 marzo 2007, n.
4;
RITENUTO
alla luce di quanto sopra, il SGR provvedeva, con nota prot.n.
RA/ 205765 del 14.08.2013, a richiedere
all’Avvocatura regionale e al Servizio Affari giuridici e legali per l’ambiente
e il territorio un proprio parere in merito alla legittimità della norma
regionale di cui all’art. 60 della L.R. 45/2007 e s.m.i. e, di conseguenza, quali erano le problematiche
inerenti la validità o meno delle direttive applicative di cui alla DGR n.
735/2009 e s.m.i.;
VISTA
la nota dell’Avvocatura regionale, prot.n. 8381 PA
21/13 del 23.09.2013, in risposta alla richiesta di parere del SGR, prot.n. RA/ 205765 del 14.08.2013, che con riferimento di
cui sopra, comunicava che la questione dovesse investire l’Ufficio legislativo
della Giunta regionale, trattandosi di perplessità legate alla legittimazione
costituzionale dell’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTA
la nota del Servizio Affari giuridici e legali per l’ambiente e il territorio, prot.n. 5342 del 06.11.2013, che dopo ampia trattazione del
tema comunicava che: “omissis … nella circostanza di specie si ritiene
auspicabile una determinazione in ordine all’abrogazione espressa della
previsione de qua al fine di superare eventuali profili di illegittimità …
omissis.”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
CONSIDERATO
che, alla luce del parere legale espresso dal competente Ufficio regionale, il
SGR ha richiesto alle Amministrazioni provinciali di condividere le seguenti
proposte operative:
- valutare l’opportunità di revocare la
DGR n. 735/2009 e la DGR n. 478/2010, nelle more della revisione del disposto
normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di evitare possibili ricorsi, che
vedrebbero la Regione Abruzzo sicuramente soccombente;
in
alternativa:
- proseguire il percorso di modifica
della DGR n. 735/2009 e s.m.i, secondo una nuova
proposta di direttiva, anch’essa da condividere, che consentirebbe, se
approvata una più significativa riduzione del contributo ambientale rispetto
alla proposta di direttiva illustrata nella riunione del 3 luglio 2013, nelle
more della revisione del disposto normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
CONSIDERATO
che, alla luce delle proposte suddette, il SGR ha richiesto di rimettere un
proprio parere definitivo alle Amministrazioni provinciali, entro 15 giorni
dalla trasmissione della nota dello stesso, prot.n.
RA/311856 del 12.12.2013;
RILEVATO
che la sola Provincia di Pescara ha dato riscontro alla richiesta di parere di
cui sopra, comunicando, giusta nota prot.n. 339888
del 23.12.2013, acquisita al prot.n. RA/324644 del
27.12.2013, che “è parere di questo ente
che, stante il contenuto della Sentenza della Corte costituzionale n. 238/2011
e di quello espresso dal Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente
della Regione Abruzzo, interpellato sull’argomento, sia opportuno valutare
l’ipotesi di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735/2009, nelle
more della revisione del disposto normativo di cui all’art. 60 della L.R. 45/07”, rimettendo tuttavia alla competenza regionale
la decisione finale di revoca o modifica di un proprio atto;
PRESO
ATTO che le Province di Chieti, L’Aquila e Teramo, pur regolarmente
interpellate ai sensi dell’art. 60 della L.R. 45/07 e
s.m.i., non hanno provveduto ad inviare
osservazioni/opposizioni alle proposte comunicate dal SGR;
RITENUTO
che la disposizione normativa di cui all’art. 60 della L.R.
45/07, pur non essendo stata oggetto di impugnativa da parte del Governo, non
metta al riparo la Regione Abruzzo da eventuali future iniziative di
legittimità, si rende necessario per maggiore chiarezza e semplificazione
amministrativa, revocare le disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n.
735 del 04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010;
PRESO
ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire le Province ai
sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.
e nelle more della predisposizione di un apposita proposta di legge regionale
finalizzata alla abrogazione dell’art. 60 della stessa;
VISTA
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea
2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTO
il Dlgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV
dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della
direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”;
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la
Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR),
pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del
21.12.2007 ed in particolare:
- l’art. 59 “Tariffa di conferimento di
rifiuti urbani agli impianti”, che al comma 4, lett. a) prevede criteri di
modulazione della tariffa in relazione alla minor produzione di rifiuti, riuso
e raccolta differenziata;
- l’art. 61 ”Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani” che la comma 2 prevede che la tariffa è applicata in forma
differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialità,
in relazione alla minor produzione di rifiuti e quantità di rifiuti urbani
conferiti in maniera differenziata;
VISTA
la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle
funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance
nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata
sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;
RITENUTO
di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti finalizzati all’attuazione del presente atto;
PRESO
ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
RICHIAMATA
la DGR n. 63 dell’03.02.2014, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma
Operativo per l’esercizio finanziario 2014”, che prevede prescrizioni ed adempimenti
a carico delle strutture regionali;
DATO
ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63
del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del
presente atto;
RICHIAMATA
la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
UDITA
la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;
VISTA
la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTI
- Il Dlgs.
152/06 e s.m.i.;
- la L.R.
45/07 e s.m.i.;
- L.R.
36/2013;
A
termine delle vigenti norme legislative e regolamentari, all’unanimità di voti
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 280 del 28.10.2011 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986,
n. 18 che stabiliva che i gestori di impianti per rifiuti urbani e speciali
erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo annuo;
2. di prendere atto dei pareri allegati,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato
1 – “L.R. 45/2007 e s.m.i.
art. 60 – DGR n. 735 del 4/12/2009 e s.m.i. –
Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Richiesta
parere”;
- Allegato
2 – “L.R. n. 45/2007 e s.m.i.
art. 60 – DGR n. 735 del 4.12.2009 e s.m.i.
Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Riscontro
a richiesta di parere”;
3. di revocare con il presente atto, le
DGR n. 735 del 04.12.2009 e DGR n. 478 del 14.06.2010, contenenti disposizioni
in materia di contributo ambientale (cd. “ecoristoro”)
ai Comuni sede di impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani,
per le motivazioni e finalità espresse nella premessa del presente atto;
4. di incaricare il Servizio Gestione
Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi
conseguenti all’adozione del presente atto;
5. di trasmettere la presente delibera
alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo (con l’invito ad informare
i Comuni interessati sede d’impianto) ed ai Consorzi comprensoriali per la
gestione dei rifiuti e/o loro Società (con l’invito ad informare i gestori
degli impianti interessati), all’ANCI Abruzzo e Lega delle Autonomie locali;
6. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Il Direttore dell’Area Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014,
ATTESTA
che
il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo per il bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi
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