IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
CAPO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3
MARZO 2005, N. 18 (ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI) E 21 FEBBRAIO 2011, N. 5
(PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI
QUALITÀ DAQ)
Art. 1
(Modifica all’art. 2 della l.r.
18/2005)
1. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge
regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) la parola “variazioni” è sostituita dalla
seguente: “vocazioni”.
Art. 2
(Integrazione all’Art. 3 della
l.r.18/2005)
1. Dopo la lettera h), del comma 1,
dell’articolo 3 della l.r. 18/2005 è aggiunta la seguente:
“h
bis) valorizzare ed incrementare la filiera foresta legno e la filiera agroenergia con il
relativo mercato delle biomasse.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’art. 4 della
l.r. 18/2005)
1. L’articolo 4 della l.r. 18/2005 è
sostituito dal seguente:
“Art.
4
(Costituzione
ed individuazione dei distretti rurali)
1. Il Distretto rurale si costituisce
mediante protocollo di intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che
operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall’articolo
3.
2. I soggetti aderenti al protocollo
d’intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono
appartenere alle strutture produttive, storiche e sociali del territorio del
distretto.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono:
a) enti
locali territoriali ed altri enti pubblici;
b) soggetti privati produttivi operanti nell’ambito del
distretto;
c) associazioni
di rappresentanza della cooperazione;
d) organizzazioni
professionali agricole, sindacali e
ambientaliste.
4. Nel protocollo d’intesa viene
individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e
coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.
5. La Giunta regionale, previa valutazione
tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i
distretti rurali.”.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 5 della
l.r. 18/2005)
1. L’articolo 5 della l.r. 18/2005 è
sostituito dal seguente:
“Art.
5
(Piano
di distretto)
1. Il referente del distretto, in sinergia
con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal
riconoscimento del distretto stesso.
2. Il referente del distretto assicura la
partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e
sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di
concertazione istituzionale.”.
Art. 5
(Sostituzione dell’art. 6 della
l.r. 18/2005)
1. L’articolo 6 della l.r. 18/2005 è
sostituito dal seguente:
“Art.
6
(Contenuti
e procedure del piano)
1. Il Piano di distretto è adottato dalla
Regione d'intesa con le rappresentanze
economiche,
sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale
interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in
funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:
a) processi
di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti
all'interno del distretto rurale;
b) riorganizzazione
delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agroenergia, ai fini dell'incremento della competitività e
della salvaguardia ambientale;
c) sostenibilità
ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo
sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;
d) mantenimento
e crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la
valorizzazione delle risorse umane disponibili;
e) creazione
e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate
per le esigenze funzionali del distretto;
f) sviluppo
di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave
interprofessionale;
g) conservazione,
tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del
territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità
dell'agricoltura.
2. Il Piano di distretto deve prevedere
almeno:
a) l'analisi
sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei
prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della
filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e
territoriali;
b) la
descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive
delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della
produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di
energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;
c) l'indicazione
delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche
significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni
agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera
dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e
delle tradizioni rurali;
d) la
definizione di progetti di innovazione;
e) l'adesione
di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le
associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento
le imprese;
f) le
proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi
produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando
l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.
3. Il Piano di distretto è approvato dalla
Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro
sessanta giorni.
4. Il Piano di distretto ha validità
triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1, 2.”.
Art. 6
(Abrogazione disposizioni della
l.r. 18/2005)
1. L’articolo 7 della l.r. 18/2005 è
abrogato.
2. Il comma 1, dell’articolo 8 della l.r.
18/2005 è abrogato.
Art. 7
(Inserimento dell’art. 8 bis alla
l.r. 18/2005)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 18/2005 è
inserito il seguente:
“Art.
8 bis
(Distretto
agroalimentare della pesca)
1. E’ istituito il distretto
agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli
4, 5 e 6.”.
Art. 8
(Modifiche all’art. 7 della l.r.
5/2011)
1. All’articolo 7 della legge regionale 21
febbraio 2011, n. 5 (Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari
di qualità DAQ) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera b) del comma 1 è abrogata;
b) i
commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al
comma 4, le parole “L’Assessore regionale all’agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “Il Servizio competente in materia”;
d) al
comma 5, primo capoverso, le parole
“dell’Assessore regionale all’Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “del
Direttore regionale competente”;
e) al
comma 5, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati;
f) al
comma 7, le parole “L’Assessore regionale all’agricoltura” sono sostituite con
“La Giunta regionale”.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Il presente Capo non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 LUGLIO 2013, N.
19, 19 DICEMBRE 2007, N. 44 E 16 SETTEMBRE 1998, N. 81
Art. 10
(Modifiche all’art. 4 della l.r.
19/2013)
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge
regionale 16 luglio 2013, n. 19 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale
7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” è
sostituita dalla seguente “Semplificazione amministrativa”.
2. Al comma 1, dell’articolo 4 della l.r.
19/2013 dopo le parole: “reclutamento del personale” sono aggiunte le seguenti:
“a tempo indeterminato”.
3. Dopo il comma 1, dell’articolo 4 della
l.r. 19/2013 sono aggiunti i seguenti commi:
“1
bis. I Consorzi di bonifica reclutano il personale stagionale sulla base di un
apposito elenco di idonei, nel quale sono inseriti coloro che abbiano già
operato negli ultimi cinque anni nelle attività di competenza dei Consorzi
stessi e/o dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i
Servizi di Sviluppo Agricolo).
1
ter. Le funzioni di ufficiale rogante per la
redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la
forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri
dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed
equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari
appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di
legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea
in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.”.
Art. 11
(Modifiche alla L.R.
81/1998)
1. La lettera d bis), del comma 1,
dell’articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” è abrogata.
2. La lettera j bis), del comma 2, e il
comma 6 bis, dell’articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.
Art. 12
(Modifica all’articolo 35 bis della
L.R. 44/2007)
1. La presente disposizione si rende
necessaria e urgente al fine di adeguare, nei casi di accorpamento delle
consultazioni elettorali e referendarie, la disciplina sulla composizione degli
Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo a quella
prevista per i medesimi Uffici relativi alle elezioni.
2. Dopo il comma 2, dell’articolo 35 bis
della L.R.19 dicembre 2007 n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo
e della iniziativa legislativa) è
aggiunto il seguente:
“2
bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19, nei casi di
accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1
e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al
referendum consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di
sezione relativi alle elezioni.”.
CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE
Art. 13
(Emissioni in atmosfera)
1. Al fine della tutela e valorizzazione
delle produzioni agricole, le industrie insolubili di prima classe, con
emissione in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del
proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale,
al fine della riattivazione-riaccensione dell’impianto sono sottoposti a nuova
procedura autorizzativa.
2. Nelle more della nuova eventuale
autorizzazione l’attività relativa alle emissioni in atmosfera è sospesa.
Art. 14
(Misure urgenti per le energie
rinnovabili e per la tutela dell’avifauna)
1. La Regione Abruzzo nel quadro delle
scelte ecosostenibili di sviluppo
delineate dal QRR persegue organicamente l’utilizzo integrato e coerente di
tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale
predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino
all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola,
eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
2.
Ai fini della tutela della
biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di
avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di
mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in
attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il
disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di
aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,300 KW nelle seguenti
aree:
a) Important Bird Areas;
b) aree
importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
c) aree
circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella
Regione Abruzzo;
d) buffer
area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e
Nibbio bruno;
e) buffer
area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
f) aree
circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di
Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
g) aree
circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o
siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite
nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
h) aree
interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.
Art. 15
(Contributo straordinario al Centro
Agroalimentare la Valle della Pescara)
1. Nelle more della definizione del piano
di finanziamento e riequilibrio economico e finanziario della società
consortile a responsabilità limitata “La Valle della Pescara” per la gestione
del Centro Agroalimentare “La Valle della Pescara”, ed in considerazione della
rilevanza della infrastruttura per il sostegno del comparto primario, al fine
di consentire il proseguimento delle ordinarie attività, è concesso alla
società gerente del Centro un contributo straordinario di euro 100.000,00.
2. L’onere di cui al comma 1 grava sul
bilancio per l’annualità 2014 su un capitolo di nuova istituzione U.P.B. 07.01.006, denominato “Contributo straordinario per
la gestione del Centro Agroalimentare della Val
Pescara”.
3. La copertura finanziaria è assicurata
dalla seguente variazione di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 in
termini di competenza e cassa:
a) U.P.B. 07.01.006, capitolo denominato “Contributo
straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara” in aumento di euro 100.000,00;
b) U.P.B. 01.01.005, capitolo 11102 denominato “Funzionamento
del Consiglio regionale” in diminuzione di euro 100.000,00.
4. La riduzione dello stanziamento
relativo al Funzionamento del Consiglio regionale è imputata ai capitoli del
bilancio del Consiglio regionale U.P.B. 01.01.10 –
Capitolo 1005 denominato “Indennità di fine mandato” per euro 80.000,00 e al
capitolo 1201 della medesima U.P.B. denominato “Spese
di rappresentanza L.R. 19.12.2001, n. 80” per euro
20.000,00.
5. La Giunta regionale e l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il contributo straordinario di cui al
presente articolo è concesso in regime “de minimis”.
Art. 16
(Definizione procedure in materia
di nodi logistici)
1. Al fine di consentire la sottoscrizione
di accordo bonario finalizzato alla conclusione del contratto di mandato per la
pregressa gestione dell’Interporto Val Pescara è
autorizzato l’utilizzo nel limite massimo di euro 335.000,00 dello stanziamento
del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato “Oneri derivanti da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a
pagamenti incompleti o tardivi”.
Art. 17
(Partecipazione al Comitato
organizzatore Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia)
1. La Regione Abruzzo partecipa al
“Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015”. La
Giunta regionale, per il tramite degli uffici regionali competenti in materia
di attività sportive, adotta i provvedimenti inerenti l’attuazione della
presente norma.
2. La partecipazione al Comitato
organizzatore di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio
regionale. E’ esclusa ogni garanzia della Regione sulle attività e sulle
obbligazioni giuridiche del Comitato.
Art. 18
(Ulteriori interventi per la
marineria di Pescara)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad
utilizzare, nel limite massimo di euro 650.000,00, le risorse con vincolo di
destinazione trasferite negli esercizi precedenti in materia di “Fondo unico
delle politiche di sostegno all’economia ittica”, alle finalità di cui al comma
32 dell’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 1979, n. 179, recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La Giunta regionale, per il tramite
della Direzione competente in materia di economia ittica, è altresì autorizzata
ad utilizzare quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo
di euro 16.000,00, per le finalità di cui al comma 7, secondo periodo,
dell’articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.
3. Per l’attuazione del presente articolo,
il Servizio Bilancio della Giunta regionale è autorizzato, previa richiesta di
iscrizione da effettuare da parte della Direzione regionale competente in
materia di economia ittica, che ne attesta la disponibilità effettiva delle
somme, a valere sul capitolo di spesa 08.02.021 – 142338.1, denominato “Fondo
unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – Trasferimenti statali –
L. 28.5.1998, n. 41 e D.lgs. 112/98”, alla iscrizione del relativo importo sul
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sul predetto capitolo
di spesa 08.02.021 – 142338.1 mediante prelevamento delle relative risorse dal
capitolo di spesa 15.01.003 – 323600.1, denominato “Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate”.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 28 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi