IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3 MARZO 2005, N. 18 (ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI) E 21 FEBBRAIO 2011, N. 5 (PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ DAQ)

Art. 1

(Modifica all’art. 2 della l.r. 18/2005)

1.         Al comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) la  parola “variazioni” è sostituita dalla seguente: “vocazioni”.

Art. 2

(Integrazione all’Art. 3 della l.r.18/2005)

1.         Dopo la lettera h), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 18/2005 è aggiunta la seguente:

“h bis) valorizzare ed incrementare la filiera foresta legno e la filiera agroenergia  con il relativo mercato delle biomasse.”.

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 18/2005)

1.         L’articolo 4 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Costituzione ed individuazione dei distretti rurali)

1.         Il Distretto rurale si costituisce mediante protocollo di intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall’articolo 3.

2.         I soggetti aderenti al protocollo d’intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, storiche e sociali del territorio del distretto.

3.         I soggetti  di cui al comma 2 sono:

a)         enti locali territoriali ed altri enti pubblici;

b)         soggetti  privati produttivi operanti nell’ambito del distretto;

c)         associazioni di rappresentanza della cooperazione;

d)         organizzazioni professionali  agricole, sindacali e ambientaliste.

4.         Nel protocollo d’intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.

5.         La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.”.

Art. 4

(Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 18/2005)

1.         L’articolo 5 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Piano di distretto)

1.         Il referente del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.

2.         Il referente del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.”.

Art. 5

(Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 18/2005)

1.         L’articolo 6 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Contenuti e procedure del piano)

1.         Il Piano di distretto è adottato dalla Regione d'intesa con le rappresentanze

economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

a)         processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;

b)         riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agroenergia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;

c)         sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;

d)         mantenimento e crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili;

e)         creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;

f)          sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;

g)         conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

2.         Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a)         l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b)         la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;

c)         l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d)         la definizione di progetti di innovazione;

e)         l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

f)          le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3.         Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.

4.         Il Piano di distretto ha validità triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1, 2.”.

Art. 6

(Abrogazione disposizioni della l.r. 18/2005)

1.         L’articolo 7 della l.r. 18/2005 è abrogato.

2.         Il comma 1, dell’articolo 8 della l.r. 18/2005 è abrogato.

Art. 7

(Inserimento dell’art. 8 bis alla l.r. 18/2005)

1.         Dopo l’articolo 8 della l.r. 18/2005 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Distretto agroalimentare della pesca)

1.         E’ istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.”.

Art. 8

(Modifiche all’art. 7 della l.r. 5/2011)

1.         All’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 5 (Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b)         i commi 2 e 3 sono abrogati;

c)         al comma 4, le parole “L’Assessore regionale all’agricoltura”  sono sostituite dalle seguenti:  “Il Servizio competente in materia”;

d)         al comma 5, primo capoverso,  le parole “dell’Assessore regionale all’Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore regionale competente”;

e)         al comma 5, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati;

f)          al comma 7, le parole “L’Assessore regionale all’agricoltura” sono sostituite con “La Giunta regionale”.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1.         Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 LUGLIO 2013, N. 19, 19 DICEMBRE 2007, N. 44 E 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

 

Art. 10

(Modifiche all’art. 4 della l.r. 19/2013)

1.         La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” è sostituita dalla seguente “Semplificazione amministrativa”.

2.         Al comma 1, dell’articolo 4 della l.r. 19/2013 dopo le parole: “reclutamento del personale” sono aggiunte le seguenti: “a tempo indeterminato”.

3.         Dopo il comma 1, dell’articolo 4 della l.r. 19/2013 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. I Consorzi di bonifica reclutano il personale stagionale sulla base di un apposito elenco di idonei, nel quale sono inseriti coloro che abbiano già operato negli ultimi cinque anni nelle attività di competenza dei Consorzi stessi e/o dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo).

1 ter. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.”.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 81/1998)

1.         La lettera d bis), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” è abrogata.

2.         La lettera j bis), del comma 2, e il comma 6 bis, dell’articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.

Art. 12

(Modifica all’articolo 35 bis della L.R. 44/2007)

1.         La presente disposizione si rende necessaria e urgente al fine di adeguare, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie, la disciplina sulla composizione degli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo a quella prevista per i medesimi Uffici relativi alle elezioni.

2.         Dopo il comma 2, dell’articolo 35 bis della L.R.19 dicembre 2007 n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e della iniziativa legislativa)  è aggiunto il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1 e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di sezione relativi alle elezioni.”.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 13

(Emissioni in atmosfera)

1.         Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insolubili di prima classe, con emissione in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione-riaccensione dell’impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa.

2.         Nelle more della nuova eventuale autorizzazione l’attività relativa alle emissioni in atmosfera è sospesa.

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell’avifauna)

1.         La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte  ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l’utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.

2.         Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,300 KW nelle seguenti aree:

a)         Important Bird Areas;

b)         aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;

c)         aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;

d)         buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;

e)         buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;

f)          aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;

g)         aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;

h)         aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.

Art. 15

(Contributo straordinario al Centro Agroalimentare la Valle della Pescara)

1.         Nelle more della definizione del piano di finanziamento e riequilibrio economico e finanziario della società consortile a responsabilità limitata “La Valle della Pescara” per la gestione del Centro Agroalimentare “La Valle della Pescara”, ed in considerazione della rilevanza della infrastruttura per il sostegno del comparto primario, al fine di consentire il proseguimento delle ordinarie attività, è concesso alla società gerente del Centro un contributo straordinario di euro 100.000,00.

2.         L’onere di cui al comma 1 grava sul bilancio per l’annualità 2014 su un capitolo di nuova istituzione U.P.B. 07.01.006, denominato “Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara”.

3.         La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 in termini di competenza e cassa:

a)         U.P.B. 07.01.006, capitolo denominato “Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara” in aumento di euro 100.000,00;

b)         U.P.B. 01.01.005, capitolo 11102 denominato “Funzionamento del Consiglio regionale” in diminuzione di euro 100.000,00.

4.         La riduzione dello stanziamento relativo al Funzionamento del Consiglio regionale è imputata ai capitoli del bilancio del Consiglio regionale U.P.B. 01.01.10 – Capitolo 1005 denominato “Indennità di fine mandato” per euro 80.000,00 e al capitolo 1201 della medesima U.P.B. denominato “Spese di rappresentanza L.R. 19.12.2001, n. 80” per euro 20.000,00.

5.         La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6.         Il contributo straordinario di cui al presente articolo è concesso in regime “de minimis”.

Art. 16

(Definizione procedure in materia di nodi logistici)

1.         Al fine di consentire la sottoscrizione di accordo bonario finalizzato alla conclusione del contratto di mandato per la pregressa gestione dell’Interporto Val Pescara è autorizzato l’utilizzo nel limite massimo di euro 335.000,00 dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”.

Art. 17

(Partecipazione al Comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia)

1.         La Regione Abruzzo partecipa al “Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015”. La Giunta regionale, per il tramite degli uffici regionali competenti in materia di attività sportive, adotta i provvedimenti inerenti l’attuazione della presente norma.

2.         La partecipazione al Comitato organizzatore di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio regionale. E’ esclusa ogni garanzia della Regione sulle attività e sulle obbligazioni giuridiche del Comitato.

Art. 18

(Ulteriori interventi per la marineria di Pescara)

1.         La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, nel limite massimo di euro 650.000,00, le risorse con vincolo di destinazione trasferite negli esercizi precedenti in materia di “Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica”, alle finalità di cui al comma 32 dell’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 1979, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.         La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di economia ittica, è altresì autorizzata ad utilizzare quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 16.000,00, per le finalità di cui al comma 7, secondo periodo, dell’articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.

3.         Per l’attuazione del presente articolo, il Servizio Bilancio della Giunta regionale è autorizzato, previa richiesta di iscrizione da effettuare da parte della Direzione regionale competente in materia di economia ittica, che ne attesta la disponibilità effettiva delle somme, a valere sul capitolo di spesa 08.02.021 – 142338.1, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – Trasferimenti statali – L. 28.5.1998, n. 41 e D.lgs. 112/98”, alla iscrizione del relativo importo sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sul predetto capitolo di spesa 08.02.021 – 142338.1 mediante prelevamento delle relative risorse dal capitolo di spesa 15.01.003 – 323600.1, denominato “Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate”.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 aprile  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi