IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Norme per la rotazione del
personale dirigenziale degli enti regionali)
1. Al fine di consentire l’effettiva
applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti
regionali, anche con riferimento all’indifferibile, urgente ed effettiva
applicazione dei principi di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti
regionali (Enti), di cui all’articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, i
Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo
pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui
dotazione organica prevede un’unica figura dirigenziale si applica il comma 3.
2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono
ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e,
qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti
provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli Enti di cui al secondo periodo del
comma 1, accertato che l’unico dirigente ha svolto il proprio incarico per un
periodo pari o superiore a nove anni, provvedono, con atto dell’Organo di
amministrazione, a chiedere, per il tramite della Direzione competente per la
vigilanza ed il controllo, alla Giunta regionale di conferirgli un nuovo
diverso incarico dirigenziale presso una delle strutture organizzative della Giunta
medesima.
4. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di
cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 7,
della L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell’ambito
della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un
incarico dirigenziale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell’incarico il
Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell’Ente originario.
5. Al fine di garantire il rispetto del
principio dell’invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto
temporaneamente vacante presso l’Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs.
165/2001. Al termine dell’incarico il Dirigente rientra immediatamente nei
ruoli della Regione.
Art. 2
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall'attuazione delle presenti norme
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 aprile
2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi