IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifica all’art. 2 della legge
regionale n. 32/2007)
1. All’art. 2, comma 1, lett. e) della
legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” le parole
“elencati in allegato B4 – Lista
procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 – Misure per il settore sanità
relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato
dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la
loro regolazione” sono sostituite con le seguenti “elencate nell’allegato A che
forma parte integrante della presente legge”.
Art. 2
(Sostituzione del comma 2,
dell’art. 83 della L.R. 64/2012)
1. Il comma 2, dell’art. 83 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 “Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE,
2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE,
2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE,
2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge
europea regionale 2012)” è così sostituito:
“2. La Consulta è presieduta dal dirigente
del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro
Regionale del sangue ed è composta:
a) dai direttori delle strutture
trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette
strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
b) da un rappresentante a livello
regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari
di sangue;
c) da un rappresentante delle società
scientifiche del settore.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 17
aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Segue allegato
TESTI
DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32
"Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private"
DELL'ARTICOLO 83
DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64
"Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE,
2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE,
2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E
1857/2006. (Legge europea regionale 2012)"
COORDINATI
CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 21
"Modifica
alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e
modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012"
(pubblicata in
questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE
31 LUGLIO 2007, N. 32
Norme regionali
in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Art. 2
(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)
1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
a) le strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1. ambulatori di specialistica medica;
2. ambulatori di specialistica chirurgica;
3. ambulatori di specialistica
odontoiatrica;
4. ambulatori delle professioni
specialistiche sanitarie;
5. medicina di laboratorio;
6. diagnostica per immagini;
7. riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
8. recupero e rieducazione funzionale (ex
art. 26 L. 23.12.1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);
9. dialisi;
10. terapia iperbarica;
11. consultori familiari;
12. centri di salute mentale;
13. trattamento delle tossicodipendenze;
14. poliambulatori.
b) i presidi di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
c) le strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano attività assistenziali, escluse quelle sociali a
rilevanza sanitaria, di cui all’art. 3, comma 2, del DPCM 14 febbraio 2001, che
hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime
residenziale o semiresidenziale:
1. strutture sanitarie e socio-sanitarie
che erogano attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità
sensoriali, fisiche e psichiche;
2. strutture sanitarie e socio-sanitarie
che erogano attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle
strutture destinate all’accoglienza di persone con problematiche psicosociali
che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
3. strutture sanitarie e socio-sanitarie
che erogano attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
4. strutture sanitarie e socio-sanitarie,
di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio
2001, che erogano attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente
anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali
o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;
5. strutture sanitarie che erogano
attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero “hospice”;
d) complessi e stabilimenti termali;
e) gli studi delle professioni sanitarie
di cui al comma 1 dell’art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di
chirurgia ambulatoriale elencate nell’allegato A che forma parte integrante
della presente legge ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza
del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del
D.Lgs 229/1999.
2. Non sono assoggettati ad autorizzazione:
a) gli studi dei medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai
vigenti accordi collettivi nazionali;
b) gli studi delle seguenti professioni
sanitarie:
PROFESSIONI SANITARIE
RIABILITATIVE:
- logopedista
- ortottista - assistente di
oftalmologia
- tecnico riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
PROFESSIONI TECNICO -
SANITARIE
PROFESSIONI TECNICHE
DELLA PREVENZIONE
3. I professionisti di cui al comma 2 che
svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di
persona fisica, comunicano all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente
competente l’inizio dell’attività.
4. Non sono comunque assoggettate alle
disposizioni della presente legge tutte le strutture ed i servizi alla persona
disciplinati dalla L.R. 2/2005, e successive
modifiche e integrazioni, ed ogni altra tipologia erogante prestazioni e
servizi sociali nell’area di minori, donne, anziani e disabili.
5. Per le strutture che erogano prestazioni
socio-sanitarie di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92, modificato dal D.Lgs.
229/99, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono definiti di
concerto con l’Assessorato alle politiche sociali.
LEGGE REGIONALE
18 DICEMBRE 2012, N. 64
"Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE,
2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,
2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE)
1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).
Art. 83
(Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale regionale)
1. La Giunta istituisce, presso la Direzione regionale
competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per
il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge
funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti
previsti dalla presente legge.
2. La Consulta è presieduta dal dirigente del
Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro
Regionale del sangue ed è composta:
a) dai direttori delle strutture
trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette
strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
b) da un rappresentante a livello
regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari
di sangue;
c) da un rappresentante delle società
scientifiche del settore.
3. Sono membri di diritto della Consulta il
direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).
4. I componenti della Consulta sono nominati
dalla Giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è
rinnovabile alla scadenza.
5. La Giunta regionale può integrare, se
necessario, la composizione della Consulta.
6. Le funzioni della Consulta non comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno
diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.