IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Art. 1

(Modifica all’art. 2 della legge regionale n. 32/2007)

1.         All’art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” le parole “elencati  in allegato B4 – Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 – Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione” sono sostituite con le seguenti “elencate nell’allegato A che forma parte integrante della presente legge”.

Art. 2

(Sostituzione del comma 2, dell’art. 83 della L.R. 64/2012)

1.         Il comma 2, dell’art. 83 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” è così sostituito:

“2.       La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

a)         dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;

b)         da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;

c)         da un rappresentante delle società scientifiche del settore.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 17 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Segue allegato

 

Allegato A

 

 

TESTI

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

"Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private"

DELL'ARTICOLO 83 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 21

"Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 2

(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)

1.   Sono assoggettate ad autorizzazione:

a)         le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

1.         ambulatori di specialistica medica;

2.         ambulatori di specialistica chirurgica;

3.         ambulatori di specialistica odontoiatrica;

4.         ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;

5.         medicina di laboratorio;

6.         diagnostica per immagini;

7.         riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);

8.         recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 23.12.1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);

9.         dialisi;

10.       terapia iperbarica;

11.       consultori familiari;

12.       centri di salute mentale;

13.       trattamento delle tossicodipendenze;

14.       poliambulatori.

b)         i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

c)         le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività assistenziali, escluse quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui all’art. 3, comma 2, del DPCM 14 febbraio 2001, che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime residenziale o semiresidenziale:

1.         strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;

2.         strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all’accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

3.         strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;

4.         strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che erogano attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;

5.         strutture sanitarie che erogano attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero “hospice”;

d)         complessi e stabilimenti termali;

e)         gli studi delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate nell’allegato A che forma parte integrante della presente legge ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del D.Lgs 229/1999.

2.   Non sono assoggettati ad autorizzazione:

a)         gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;

b)         gli studi delle seguenti professioni sanitarie:

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE:

-          logopedista

-          ortottista - assistente di oftalmologia

-          tecnico riabilitazione psichiatrica

-          terapista occupazionale

-          educatore professionale

PROFESSIONI TECNICO - SANITARIE

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

3.   I professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l’inizio dell’attività.

4.   Non sono comunque assoggettate alle disposizioni della presente legge tutte le strutture ed i servizi alla persona disciplinati dalla L.R. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni, ed ogni altra tipologia erogante prestazioni e servizi sociali nell’area di minori, donne, anziani e disabili.

5.   Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92, modificato dal D.Lgs. 229/99, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono definiti di concerto con l’Assessorato alle politiche sociali.

 

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

Art. 83

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale)

1.   La Giunta istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2.   La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

a)         dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;

b)         da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;

c)         da un rappresentante delle società scientifiche del settore.

3.   Sono membri di diritto della Consulta il direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

4.   I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile alla scadenza.

5.   La Giunta regionale può integrare, se necessario, la composizione della Consulta.

6.   Le funzioni della Consulta non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.