IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Art. 1
(Riconoscimento e potenziamento del
Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, in conformità alle
leggi 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l’attività svolta
dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" e 18 febbraio 1992, n.
162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino
e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso"
e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione dell’art. 29 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione
sociale" e dell’art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l’attività del Soccorso Alpino e
Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di
seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a:
a) attuare
la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna,
delle attività speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attività connessa alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi
comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo,
impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività
professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l’evacuazione impianti a
fune ed il monitoraggio valanghe;
b) effettuare
gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non
sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei
caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile
del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza
ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;
c) effettuare
gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili
come attività di protezione civile nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
d) curare
la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del proprio personale tecnico
e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;
e) collaborare
con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e
con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui al
presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.
Art. 2
(Soccorso ed elisoccorso)
1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge 74/2001, si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di
soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano,
ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale,
in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM)
delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.
2. La Regione Abruzzo individua nella struttura
operativa regionale del SASA-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per
l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente
ipogeo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 74/2001, ed assume ogni
iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASA-CNSAS nelle costituende
centrali uniche NUE 112.
3. La Giunta regionale, nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i
rapporti con il SASA - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di
quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
4. Per i servizi di elisoccorso a
configurazione Search and Rescue (SAR), identificati
presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa
SUEM 118 di L'Aquila) e presso le ulteriori Aziende individuate dalla
programmazione sanitaria regionale, le Aziende stesse possono avvalersi oltre
che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge
74/2001, del personale SASA-CNSAS.
Art. 3
(Finanziamento delle attività)
1. La Regione, per il raggiungimento delle
finalità di cui all’art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente
riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in
particolare:
a) le
spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in
attuazione della legge 74/2001;
b) le
spese per il funzionamento dell’intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per
l’addestramento e l’aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del
SASA-CNSAS;
c) il
rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico
organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di
soccorso oltre che addestrative;
d) le
spese relative all’adeguamento o all’ammodernamento della dotazione del
materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a
seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;
e) le
spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto
stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Art. 4
(Attività specialistiche diverse)
1. La Regione Abruzzo riconosce la
funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del
SASA-CNSAS, sostiene l’intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale
soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione
di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi
regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare
propri rappresentanti.
2. Il SASA-CNSAS collabora, mediante la
stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in
materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in
attività formative e addestrative ricadenti
nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in
cooperazione con le strutture di protezione civile.
Art. 5
(Rete radio)
1. La Regione Abruzzo, al fine di
assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in
condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA
- CNSAS agisce in regime di convenzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2,
promuove le opportune intese fra il SASA-CNSAS e gli Enti locali con i soggetti
privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la
concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di
alloggiamento ed alimentazione.
Art. 6
(Segni distintivi)
1. Il SASA-CNSAS può apporre e
pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo
curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.
Art. 7
(Informazione, prevenzione e
divulgazione)
1. La Regione Abruzzo, al fine di
prevenire e contrarre gli incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività
contemplate dall’art. 1, oltre che di garantire un’attività informativa
efficace, sostiene le iniziative del SASA-CNSAS volte alla divulgazione di
supporti cartacei e video-informatici allo scopo predisposti.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. La copertura degli oneri derivanti
dalla presente legge, inerenti l’apporto del SASA-CNSAS per l’attuazione del servizio
regionale di elisoccorso del 118, nonché l’organizzazione del servizio stesso e
le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai
sensi del comma 3, dell'art. 2, è assicurata con quota parte delle risorse
iscritte sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81501 relative al Fondo Sanitario
Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione
dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante
utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione
con il bilancio di previsione di competenza.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e
riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, stimati per l’anno
2014 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità
previsionale di base (U.P.B.) 13.01.005, capitolo di
nuova istituzione denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e
speleologico".
3. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al comma 2, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in
aumento U.P.B. 13.01.005 capitolo di nuova
istituzione denominato" Interventi in materia di soccorso alpino e
speleologico" per euro 70.000,00;
b) in
diminuzione U.P.B. 13.01.005 – Cap. 71620 denominato
"Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino - L.R. 30.04.1990, n. 56" per euro 50.000,00;
c) in
diminuzione U.P.B. 01.01.005 – Cap. 11102 denominato "Funzionamento
del Consiglio regionale" per euro 20.000,00.
4. La riduzione dello stanziamento di cui
alla lettera c) del comma 3 del presente articolo è imputata al capitolo di
spesa 01.01.10 – 6120 "Comunicazione Istituzionale" del bilancio di
previsione 2014 del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale e l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni dei
rispettivi bilanci.
6. Per gli anni successivi al 2014,
l’onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo di
spesa, secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dall’articolo
10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).
7. Il contributo per la copertura degli
oneri di cui al comma 2 viene erogato:
a) per il 30%, in acconto, su
presentazione del Bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la
previsione di spesa;
b) per il restante 70%, a titolo di saldo,
su presentazione della relazione consuntiva dell’attività svolta per l’intero
anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi
giustificativi quietanzati.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. Dall’entrata in vigore della presente
legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) gli
articoli da 71 a 78 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2011)";
b) legge
regionale 23 agosto 1977, n. 52 "Potenziamento e funzionalità delegazione
regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso
speleologico";
c) legge
regionale 15 gennaio 1982, n. 8 "Modifica ed integrazione della legge
regionale 23 agosto 1977, n. 52: Potenziamento e funzionalità della delegazione
regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso
speleologico e delle iniziative per l’educazione alpinistico-naturalistica
dei giovani";
d) legge
regionale 30 aprile 1990, n. 56 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52 del 1977 e alla L.R.
n. 8 del 1982: "Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale
Corpo nazionale soccorso alpino"”;
e) legge
regionale 13 novembre 1990, n. 86 “Interpretazione autentica dell’art. 7 della
legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1972: "Potenziamento e
funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso
alpino"”;
f) legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 152 "Ulteriori modificazioni ed
integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come
modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8".
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTO DEGLI ARTICOLI DA 71 A 78 DELLA LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2011)"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 20
"Disposizioni in materia di soccorso alpino e
speleologico"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2011).
Art. 71
Riconoscimento e potenziamento del
Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo
[1. La Regione Abruzzo, in conformità alla
legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta
dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", ai sensi dell'art. 29
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale" ed ai sensi dell'art. 80, comma 39, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e
Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di
seguito denominato SASA - CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla
vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche,
sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività
speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra
attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e
culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed
impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o
lavorative svolte in tali ambienti.]
Art. 72
Soccorso ed elisoccorso
[1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2
della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASA - CNSAS per l'attuazione
degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in
ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del
territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed
Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso
il numero unico 118.
2. La Giunta regionale regola i rapporti
con il SASA - CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi,
tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
3. Per i servizi di elisoccorso a
configurazione Search and Rescue (SAR), identificati
presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa
SUEM 118 di L'Aquila), e presso le ulteriori Aziende individuate dalla
programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre
che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge
21 marzo 2001, n. 74, del personale SASA -CNSAS.
4. L'attività di carattere non sanitario
del SASA - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di
aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e
privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle
licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.]
Art. 73
Scuole ed attività specialistiche
diverse
[1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione
delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA - CNSAS e
assume il SASA - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e
didattico per l'individuazione di esperti nelle materie di cui al presente Capo
da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la
Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. Il SASA - CNSAS
collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente
struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano
e ipogeo, in attività formative e addestrative
ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi
calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.]
Art. 74
Rete radio
[1. La Regione Abruzzo al fine di assicurare
al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di
coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce
in regime di convenzione ai sensi dell'art. 72, promuove le opportune intese
fra il SASA - CNSAS e gli enti locali con i soggetti privati gestori di servizi
pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei
rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.]
Art. 75
Prestazioni
[1.
Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi
di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del
Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le
centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno
del carattere sanitario degli interventi.
2. Gli interventi di soccorso ed
elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto,
devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano
richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni
assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.
3. La Giunta regionale, sentito il SASA -
CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e
non sanitario[; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione
della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le
Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla
concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte
delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118].
4. I proventi di cui al comma 3,
introitati da ciascuna Azienda Unità Locale Sociosanitaria della Regione
Abruzzo sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei
servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.]
Note
all'art. 75:
Con
sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 3 relativamente alla disposizione di una riduzione
della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei
residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente
minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per
il funzionamento del SUEM 118.
Art. 76
Segni distintivi
[1. [Il SASA - CNSAS adotta sulle proprie divise
d'ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile
regionale.]
2. Il SASA - CNSAS è tenuto altresì ad
apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale
informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.]
Note
all'art. 76:
Con
sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 del presente articolo.
Art. 77
Finanziamento delle attività
[1. La Giunta regionale provvede al
finanziamento dei servizi convenzionati con il SASA - CNSAS nella misura
dedotta nella convenzione di cui all'art. 72 comma 2. Le condizioni oggetto
della convenzione sono rivedibili a cadenza biennale.]
Art. 78
Norma finanziaria
[1. La copertura degli oneri derivanti dal
presente capo e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 2 dell'art.
72 è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale
assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e
per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse
annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione
di competenza.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente capo si provvede
mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B.
13.01.005 sul capitolo di spesa 71618 denominato "Interventi in favore del
Club Alpino Italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" in
aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dal capitolo di spesa 323000
denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti
a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, art. 21 L.R.C. elenco n. 3".]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 29
(Norme regionali e delle province
autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Il
testo dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per
favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Rapporti con il Servizio sanitario
nazionale)
1. Per lo svolgimento delle attività
previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con
il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi
stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo
per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente
ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed
emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di
soccorso e di elisoccorso.
Il
testo del comma 39 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 80
(Misure di razionalizzazione
diverse)
(Omissis)
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in
ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al
CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di
altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
(Omissis)
Il
testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme
sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art. 10
(Leggi di spesa a carattere
continuativo e ricorrente)
Le
leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a
carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene
alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la
determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure
non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo
di assumere impegni a termini del successivo art. 51.
Nei
casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti
dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità
della spesa da operare.
Il
testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 8
(Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di
norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni
considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.