IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Art. 1

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)

1.         La Regione Abruzzo, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" e 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso" e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione dell’art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dell’art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a:

a)         attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l’evacuazione impianti a fune ed il monitoraggio valanghe;

b)         effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;

c)         effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d)         curare la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;

e)         collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui al presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.

Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1.         La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 74/2001, si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

2.         La Regione Abruzzo individua nella struttura operativa regionale del SASA-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASA-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112.

3.         La Giunta regionale, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".

4.         Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L'Aquila) e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le Aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASA-CNSAS.

Art. 3

(Finanziamento delle attività)

1.         La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

a)         le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;

b)         le spese per il funzionamento dell’intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l’addestramento e l’aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;

c)         il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;

d)         le spese relative all’adeguamento o all’ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;

e)         le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 4

(Attività specialistiche diverse)

1.         La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l’intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

2.         Il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 5

(Rete radio)

1.         La Regione Abruzzo, al fine di assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, promuove le opportune intese fra il SASA-CNSAS e gli Enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 6

(Segni distintivi)

1.         Il SASA-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

Art. 7

(Informazione, prevenzione e divulgazione)

1.         La Regione Abruzzo, al fine di prevenire e contrarre gli incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate dall’art. 1, oltre che di garantire un’attività informativa efficace, sostiene le iniziative del SASA-CNSAS volte alla divulgazione di supporti cartacei e video-informatici allo scopo predisposti.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1.         La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l’apporto del SASA-CNSAS per l’attuazione del servizio regionale di elisoccorso del 118, nonché l’organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 3, dell'art. 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81501 relative al Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2.         Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, stimati per l’anno 2014 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.005, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico".

3.         Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento U.P.B. 13.01.005 capitolo di nuova istituzione denominato" Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico" per euro 70.000,00;

b)         in diminuzione U.P.B. 13.01.005 – Cap. 71620 denominato "Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino - L.R. 30.04.1990, n. 56" per euro 50.000,00;

c)         in diminuzione U.P.B. 01.01.005 – Cap. 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" per euro 20.000,00.

4.         La riduzione dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo è imputata al capitolo di spesa 01.01.10 – 6120 "Comunicazione Istituzionale" del bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale.

5.         La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni dei rispettivi bilanci.

6.         Per gli anni successivi al 2014, l’onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo di spesa, secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

7.         Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato:

a)         per il 30%, in acconto, su presentazione del Bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la previsione di spesa;

b)         per il restante 70%, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell’attività svolta per l’intero anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.

Art. 9

(Abrogazioni)

1.         Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a)         gli articoli da 71 a 78 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)";

b)         legge regionale 23 agosto 1977, n. 52 "Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico";

c)         legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 "Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l’educazione alpinistico-naturalistica dei giovani";

d)         legge regionale 30 aprile 1990, n. 56 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52 del 1977 e alla L.R. n. 8 del 1982: "Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"”;

e)         legge regionale 13 novembre 1990, n. 86 “Interpretazione autentica dell’art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1972: "Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"”;

f)          legge regionale 23 dicembre 1997, n. 152 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8".

Art. 10

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 17 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

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TESTO DEGLI ARTICOLI DA 71 A 78 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 20

"Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 71

Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

[1.        La Regione Abruzzo, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", ai sensi dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed ai sensi dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASA - CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.]

Art. 72

Soccorso ed elisoccorso

[1.        La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASA - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

2.         La Giunta regionale regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".

3.         Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L'Aquila), e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, del personale SASA -CNSAS.

4.         L'attività di carattere non sanitario del SASA - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.]

Art. 73

Scuole ed attività specialistiche diverse

[1.        La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA - CNSAS e assume il SASA - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l'individuazione di esperti nelle materie di cui al presente Capo da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. Il SASA - CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.]

Art. 74

Rete radio

[1.        La Regione Abruzzo al fine di assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'art. 72, promuove le opportune intese fra il SASA - CNSAS e gli enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.]

Art. 75

Prestazioni

[1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2.         Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3.         La Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario[; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118].

4.         I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna Azienda Unità Locale Sociosanitaria della Regione Abruzzo sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.]

Note all'art. 75:

Con sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.

Art. 76

Segni distintivi

[1.        [Il SASA - CNSAS adotta sulle proprie divise d'ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale.]

2.         Il SASA - CNSAS è tenuto altresì ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.]

Note all'art. 76:

Con sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.

Art. 77

Finanziamento delle attività

[1.        La Giunta regionale provvede al finanziamento dei servizi convenzionati con il SASA - CNSAS nella misura dedotta nella convenzione di cui all'art. 72 comma 2. Le condizioni oggetto della convenzione sono rivedibili a cadenza biennale.]

Art. 78

Norma finanziaria

[1.        La copertura degli oneri derivanti dal presente capo e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 72 è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2.         Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente capo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 13.01.005 sul capitolo di spesa 71618 denominato "Interventi in favore del Club Alpino Italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" in aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dal capitolo di spesa 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, art. 21 L.R.C. elenco n. 3".]

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 29

(Norme regionali e delle province autonome)

1.         Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Il testo dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1.         Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2.         Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3.         Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

Il testo del comma 39 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 80

(Misure di razionalizzazione diverse)

(Omissis)

39.       Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da operare.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Legge finanziaria)

1.         Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2.         La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a)         alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b)         al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c)         alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d)         alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3.         La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4.         La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.