IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge:

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1.         La Regione garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.

2.         I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge.

3.         Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2

(Accesso alle spiagge)

1.         L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell’articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.

2.         Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.

3.         E’ vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

4.         I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

5.         Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

6.         E’ comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3

(Sorveglianza e norme igieniche)

1.         Fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2.         Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.

3.         Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

4.         E’ interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

5.         l fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4

(Cartelli e spazi dedicati)

1.         Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2.         Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5

(Cani da salvataggio)

1.         Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste..

Art. 6

(Elenco delle aree di accoglienza)

1.         Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7

(Convenzioni)

1.         La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali..

Art. 8

(Norma finanziaria)

1.         L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 17 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi