IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità ed oggetto)
1. La Regione garantisce l’accesso alle
spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto
delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.
2. I comuni possono individuare entro il
30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui
al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia
per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i
concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune
le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge.
Art. 2
(Accesso alle spiagge)
1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge
degli animali di cui al comma 1, dell’articolo 1 è subordinato al rispetto
delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore
deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle
vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola
con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E’ vietato l’accesso ai cani femmina
durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non
identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento
idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della
incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli
ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del
proprietario o del detentore.
6. E’ comunque consentito l’accesso dei
cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
Art. 3
(Sorveglianza e norme igieniche)
1. Fatta salva la responsabilità di cui
all’articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore
dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove
immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle
liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o
segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza
e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E’ interdetto agli animali l’accesso a
piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le
predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.
5. l fine di garantire l’igiene
dell’animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove
poter rinfrescare gli animali.
Art. 4
(Cartelli e spazi dedicati)
1. Negli stabilimenti balneari, nelle
spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi
cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti
e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono
essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli
animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.
Art. 5
(Cani da salvataggio)
1. Per il potenziamento delle attività di
salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione
favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste..
Art. 6
(Elenco delle aree di accoglienza)
1. Per pubblicizzare le aree che accolgono
cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei
suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione
contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie
in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il
collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.
Art. 7
(Convenzioni)
1. La Regione favorisce la stipula di
convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per
animali..
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. L’applicazione delle disposizioni di
cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il
bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi