IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Art. 1
(Abrogazione della lettera a), del
comma 1, dell’art. 1 della L.R. 15/2014)
1. La lettera a), del comma 1, dell’art.
1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed
integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23
"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica
alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e
Fusioni"), è abrogata.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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TESTO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO
2014, N. 15
Modifica ed integrazione alla L.R.
29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree
produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n.
143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 17.04.2014, n. 18 Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell’art.
1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed
integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23
"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica
alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e
Fusioni")
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2014, N. 15
Modifica
ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23
"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica
alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e
Fusioni".
Art. 1
(Integrazione alla l.r. 23/2011)
1. All'articolo 1 della legge regionale 29
luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive),
come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) [al
comma 4-bis è aggiunto il seguente capoverso:
"E' consentito regolarizzare le attività
produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree
industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex
Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni
regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le
aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a
sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti
effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla
tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività
esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione,
così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e
stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al
precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto
contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché
delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del
30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.";]
b) il
comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Le
infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche,
sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai
Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che
provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o
di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è
definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua
dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta
degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1
agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e
la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e
successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli
utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi
ultimi.".