IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli
articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3
marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New
York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità), garantisce il pieno rispetto della dignità
umana ed i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Per le finalità di cui all’art. 1 la
Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in
ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del
18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana
(di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti
con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più
significati.
Art. 3
(Principi dell’azione regionale)
1. La promozione del riconoscimento della
LIS di cui all’art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo
utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma
di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro
partecipazione alla vita collettiva.
2. La Regione riconosce, altresì, che la
LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che
limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Art. 4
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto
linee guida per l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione
provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
(Integrazione alla L.R. 7/2014)
1. Dopo l’art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 -
2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)” è inserito il
seguente:
“Art.
24 bis
(Stanziamenti
attività culturali)
1. I seguenti stanziamenti di cui al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con legge
regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali
svolte nell’anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:
a) UBP
10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di
Teramo), € 300.000,00;
b) UPB
10.02.009, cap. 62434 (Contributo all’ente teatrale regionale Teatro Stabile d’Abruzzo),
€ 300.000,00;
c) UPB
10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell’Istituzione
Sinfonica), € 300.000,00;
d) UPB
10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), €
300.000,00.”.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17 aprile 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CITATI DALLA
LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 17 "Disposizioni per la promozione
dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua
dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n.
7" (in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.