IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

Art. 2

(Obiettivi)

1.         Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

Art. 3

(Principi dell’azione regionale)

1.         La promozione del riconoscimento della LIS di cui all’art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.

2.         La Regione riconosce, altresì, che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1.         La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto linee guida per l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Integrazione alla L.R. 7/2014)

1.         Dopo l’art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)” è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

(Stanziamenti attività culturali)

1.         I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell’anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

a)         UBP 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;

b)         UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all’ente teatrale regionale Teatro Stabile d’Abruzzo), € 300.000,00;

c)         UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell’Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;

d)         UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.”.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 17 aprile 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 17 "Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.