IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2013 per uso di colture erbacee “ a
favore del Sig. DI SANTO Angelo nato a Rocca Pia (AQ) il 12.04.1956 ed ivi residente in Via Conte Torino , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 28.600 circa
delle zone del Tratturo Celano – Foggia
in Comune di Rocca Pia (AQ) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 135 , 142 e 124
del Fg. 17 – zone 91 e 92 del Fg.
23 – zone 55 , 65 e 69 del Fg. 29 – Zona 158 del Fg. 11 , la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2) l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 128,00 ;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota del S.I.P.A.
medesimo n. RA/41357 del 06.02.2014 ,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale
che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/41357 del 06.02.2014 da parte del concessionario , nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004
;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita