IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto
in agro del Comune di Civitella Casanova (PE) come da deliberazione di Giunta
Comunale citata nelle premesse;
2. di autorizzare il Comune di Civitella
Casanova (PE) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto,
secondo le nome vigenti in materia di contratti pubblici ove ricorrenti, per la
durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
3. di fare obbligo al Comune di riservare
preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da
concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei
cittadini per “fida pascolo”;
4. di fare, altresì, obbligo al Comune di
imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto,
di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio ecnico Comunale ai sensi della L.R.
n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie
effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della
collettività di Pescocostanzo e che il concessionario
nulla possa pretendere da parte dei “cives” di
Civitella Casanova; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in
concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di
tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E)
l’esonero dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi
responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si
andrà a stipulare con il Comune di Civitella casanova; F) di ripristinare lo stato dei luoghi,
all’origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Civitella Casanova con spese a
carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di
legittimazione delle terre civiche di cui all’art. 9 della Legge 1766/27 sui
terreni che andrà a prendere in concessione.
Il
Comune, qualora si tratta di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro stalla del Consorzio o Società siano
registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono
provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame
conferiti al Consorzio o Società.
Il
Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il
depauperamento delle superfici pascolive che si
andranno a concedere. Ove il bestiame
non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non
ha più validità.
Di
fare obbligo al Comune di Civitella Casanova di reinvestire i canoni annui di
concessione che introiterà secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
di
dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della
presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità,
a favore del Comune di Civitella Casanova (PE), ai fini della concessione delle
terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei bandi
attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa
salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
della iniziativa che si andrà a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita