IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
quanto sopra esposto
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14
della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3°
comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni
identificati dal Comune di Castelli (TE)
con atto n. 12 datato 10/03/2014;
2. di autorizzare il Comune di Castelli
(TE) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell’art. 22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura demaniale civica
riportati al punto n. 1) a favore della Cooperativa Aterno
Boschi con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui
terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli
altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti
del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente
ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a
soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi
diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del
legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti
in materia con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere
reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico,
previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla
gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai
terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere
reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico,
previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti
boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di
Castelli (TE); e) la Cooperativa deve provvedere alla realizzazione degli
interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e
qualificazione; f) la Cooperativa deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la
dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che
dell’Autorità Forestale Regionale; g) nell’atto di convenzione o concessione in
utenza deve essere definito l’esatto periodo di validità della stessa che deve
risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio
Civico Boscato approvato dal Comune di Castelli (TE),
ed inoltre, l’atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace
solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo
strumento di programmazione di cui sopra; h) è vietata la sub-concessione dei
terreni di cui al presente atto;
3. di fare obbligo al Comune di Castelli a
rispettare il disposto dell’art. 22 della L.R. n.
3/2014, pena la decadenza della presente autorizzazione;
4. di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Castelli (TE) delle terre civiche e fa
salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione
delle iniziative che si andranno a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita